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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06826/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 25368_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 336 cp e altro rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché gli argomenti sviluppati dal ricorso, sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto, peraltro del tutto generiche, volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio ai fini della ricostruzione del fatto, precluse in questa sede di legittimità.

Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Re/m. i 24 novembre 2021 Il 4liere estensore il Pr idente [OSCURATO:PERSONA] CAmCF T:95, 5 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 25368_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all'art. 336 cp e altro rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché gli argomenti sviluppati dal ricorso, sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto, peraltro del tutto generiche, volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio ai fini della ricostruzione del fatto, precluse in questa sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Re/m. i 24 novembre 2021 Il 4liere estensore il Pr idente [OSCURATO:PERSONA] CAmCF T:95, 5 13
Sentenza Cassazione n. 06826/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris