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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 11145/2024

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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Albania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione in data 10/11/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza la Sesta Sezione della Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che aveva riformato -limitatamente al trattamento sanzionatorio- quella del Gup del Tribunale di Brescia resa in data 9/11/2022.

2. Ha proposto ricorso straordinario per Cassazione personalmente il condannato, deducendo il mancato avviso al difensore della data d'udienza dinanzi la Corte di legittimità.

3. Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha chiarito che il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039 - 01; Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, Rv. 273177 - 01).

Si è, altresì, precisato che non vale ad escludere la natura personale dell'atto impugnatorio sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475 - 01).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 17 Gennaio 2024 La Consigliera estensore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Albania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione in data 10/11/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza la Sesta Sezione della Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che aveva riformato -limitatamente al trattamento sanzionatorio- quella del Gup del Tribunale di Brescia resa in data 9/11/2022. 2. Ha proposto ricorso straordinario per Cassazione personalmente il condannato, deducendo il mancato avviso al difensore della data d'udienza dinanzi la Corte di legittimità. 3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha chiarito che il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Rv. 276039 - 01; Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, Rv. 273177 - 01). Si è, altresì, precisato che non vale ad escludere la natura personale dell'atto impugnatorio sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475 - 01). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17 Gennaio 2024 La Consigliera estensore La Presidente
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