Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28692/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di tentato furto in abitazione e furto in abitazione; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità, oltre che versato in fatto, dato che la Corte di merito ha indicato gli elementi relativi al fatto dell'imputato (pure richiamando la sentenza di primo grado) e alle violazioni delle prescrizioni a lui imposte poste a fondamento del rigetto del gravame (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); e il ricorso ha inteso confutare tale iter per il tramite di richiami generici a princìpi giurisprudenziali, senza correlarli effettivamente al caso di specie, e nel resto ha addotto in maniera parimenti assertiva elementi che avrebbe dovuto condurre a un diverso apprezzamento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di tentato furto in abitazione e furto in abitazione; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità, oltre che versato in fatto, dato che la Corte di merito ha indicato gli elementi relativi al fatto dell'imputato (pure richiamando la sentenza di primo grado) e alle violazioni delle prescrizioni a lui imposte poste a fondamento del rigetto del gravame (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); e il ricorso ha inteso confutare tale iter per il tramite di richiami generici a princìpi giurisprudenziali, senza correlarli effettivamente al caso di specie, e nel resto ha addotto in maniera parimenti assertiva elementi che avrebbe dovuto condurre a un diverso apprezzamento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 28692/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris