CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 34395/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 28 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha accolto l'appello presentato ex art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare adottata in data 17 gennaio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari e, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato della commissione di plurimi episodi di spaccio di marijuana, la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Diaco, ricorre avverso questa ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione alla carenza dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Deduce il difensore che l'indagato è giovanissimo e incensurato, non appartiene ad organizzazioni criminali e la sua condotta, inoltre, sarebbe connotata da un modus operandi inesperto; l'indagato avrebbe, inoltre, reso dichiarazioni confessorie e dalla commissione dei fatti di reato contestati (14 gennaio 2022) sino alla data dell'ordinanza impugnata (28 aprile 2022) non avrebbe commesso alcun reato della stessa specie, né si sarebbe associato a soggetti di caratura criminale, essendo tornato a Roma per frequentare l'Università. Ad avviso del ricorrente, dunque, correttamente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, pur in presenza di un indiscutibile quadro indiziario, avrebbe ritenuto insussistente la pericolosità sociale del Diaco. Il Tribunale di Catanzaro, invece, avrebbe illegittimamente ritenuto la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di recidiva; ove,1:uttavia, il Tribunale avesse esaminato non solo le specifiche modalità e circostanze del fatto ma anche la personalità dell'indagato, avrebbe dovuto necessariamente escludere la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale di Catanzaro nell'ordinanza impugnata, dunque, in violazione del disposto dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avrebbe valorizzato esclusivamente le specifiche modalità e circostanze del fatto ma non già la personalità dell'imputato. La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe, peraltro, contradditoria, in quanto avrebbe qualificato l'attività di spaccio posta in essere dalla persona sottoposta ad indagine come rudimentale, ma al contempo avrebbe ritenuto comprovato l'inserimento del prevenuto in adeguati canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente. Secondo il ricorrente, tuttavia, sarebbe oltremodo improbabile che un soggetto ben inserito all'interno di una organizzazione criminale non prenda i minimali accorgimenti, soprattutto in relazione ai messaggi e ai contenuti telefonici, al fine di non essere scoperto nelle proprie attività illecite.3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 28 giugno 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato. 2. Il motivo proposto è, infatti, volto non già a dedurre l'illegittimità o l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, bensì a sollecitare una nuova valutazione di merito sul punto della sussistenza e dell'attualità delle esigenze cautelari. Secondo il costante orientamento di questa Corte, tuttavia, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). La Corte di Cassazione non ha, infatti, alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito che rientrano nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).3. Il Tribunale di Catanzaro, peraltro, ha non certo illogicamente ritenuto che i reiterati episodi di spaccio accertati, sia sulla base delle sornmarie informazioni testimoniali che dai messaggi acquisiti, e il rinvenimento di numerosi dosi già confezionate di marijuana inducessero a ritenere comprovata una attività di spaccio di sostanze stupefacenti, che, sebbene ancora rudimentale, risultava ben avviata dal punto di vista della reiterazione delle cessioni e dei loro quantitativi, del quale lo stesso autore aveva auspicato un incremento. Nella valutazione non incongrua del Tribunale di Catanzaro, dunque, tali elementi dimostravano l'inserimento dei Diaco in adeguati canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente. Il Tribunale, inoltre, non ha indebitamente obliterato la verifica della personalità dell'indagato ma ha ritenuto !:;ubvalenti nella diagnosi cautelare formulata la giovanissima età e l'incensuratezza del Diaco, che, peraltro, lo rendevano più facilmente soggetto a rimanere vittima delle logiche dei circuiti del narcotraffico e, che, comunque, erano elementi già valutati dal Pubblico Ministero nell'atto di richiedere l'applicazione della lieve misura coercitiva proposta. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ril:enere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P. Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per