Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 35937/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 12 dicembre 2024 la Corte di appello di Catanzaro, decidendo in seguito alla sentenza della Quarta Sezione della Corte di cassazione, n. 22837 del 21 marzo 2024, che aveva annullato per difetto di motivazione la sentenza in data 5 luglio 2023 della Corte di appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza in data 7 febbraio 2022 del Tribunale di Cosenza che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge il reato degli art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

2. Ricorre per cassazione l’imputata per vizio di motivazione sugli elementi costitutivi del reato e sull’aggravante della provocazione del sinistro stradale in violazione di quanto richiesto dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio (primo motivo), per vizio di motivazione, violazione di legge e di norme processuali, in relazione all’art. 131- bis cod. pen. (secondo motivo), per vizio di motivazione sul diniego delle generiche (terzo motivo), per vizio di motivazione, violazione di legge e di norme processuali in relazione al rigetto della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva (quarto motivo). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 5 luglio 2023 perché ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso per cassazione relativo alla prova sia dello stato di ebbrezza dell’imputata che del nesso eziologico tra questo e il sinistro stradale, in quanto la motivazione era mancante nella prima parte e apodittica nella seconda.

La Corte di appello, in sede di rinvio, non ha colto la ratio decidendi della sentenza di annullamento e ha motivato sul funzionamento dell’etilometro e sulla distribuzione degli oneri della prova tra accusa e difesa.

Non ha trattato il tema della responsabilità né quello del nesso di causalità dell’aggravante né ha esaminato gli altri motivi di doglianza che la Corte di cassazione aveva dichiarato assorbiti.

La sentenza impugnata è gravemente lacunosa e si impone un nuovo annullamento.

P.Q.M Così deciso,il 2 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 12 dicembre 2024 la Corte di appello di Catanzaro, decidendo in seguito alla sentenza della Quarta Sezione della Corte di cassazione, n. 22837 del 21 marzo 2024, che aveva annullato per difetto di motivazione la sentenza in data 5 luglio 2023 della Corte di appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza in data 7 febbraio 2022 del Tribunale di Cosenza che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge il reato degli art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. 2. Ricorre per cassazione l’imputata per vizio di motivazione sugli elementi costitutivi del reato e sull’aggravante della provocazione del sinistro stradale in violazione di quanto richiesto dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio (primo motivo), per vizio di motivazione, violazione di legge e di norme processuali, in relazione all’art. 131- bis cod. pen. (secondo motivo), per vizio di motivazione sul diniego delle generiche (terzo motivo), per vizio di motivazione, violazione di legge e di norme processuali in relazione al rigetto della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva (quarto motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 5 luglio 2023 perché ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso per cassazione relativo alla prova sia dello stato di ebbrezza dell’imputata che del nesso eziologico tra questo e il sinistro stradale, in quanto la motivazione era mancante nella prima parte e apodittica nella seconda. La Corte di appello, in sede di rinvio, non ha colto la ratio decidendi della sentenza di annullamento e ha motivato sul funzionamento dell’etilometro e sulla distribuzione degli oneri della prova tra accusa e difesa. Non ha trattato il tema della responsabilità né quello del nesso di causalità dell’aggravante né ha esaminato gli altri motivi di doglianza che la Corte di cassazione aveva dichiarato assorbiti. La sentenza impugnata è gravemente lacunosa e si impone un nuovo annullamento. P.Q.M Così deciso,il 2 ott
Sentenza Cassazione n. 35937/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris