CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25966/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]? TONA•[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 07/02/2025, con la quale la Corte di appello d . .poli ha confermato la decisione impugnata, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] 'i »a o alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 15-.000,00 di multa per i reati di detenzione e porto di armi e violenza privata pluriaggravate anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in Napoli nel novembre 2018. [OSCURATO:PERSONA] che l'unica censura formulata nel ricorso è meramente reiterativa, vede sul merito ed è comunque priva di specificità, prospettando l'insufficienza delle dichiarazioni testimoniali e l'equivocità dei dati evincibili dalle riprese delle telecamere, i cui filmati sono stati invece approfonditamente esaminati congiuntamente alle altre prova con una motivazione svolta su un percorso logico agganciata a dati fattuali, come tale insindacabile in sede di legittimità; che il ricorso non segnala gli snodi motivazionali asseritamente viziati, ma esprime argomenti di dissenso circa l'adeguatezza degli elementi utilizzati ai fini del riconoscimento, mentre nel provvedimento impugnato viene dettagliatamente spiegato come il teste Porcini aveva potuto comparare le risultanze delle immagini filmate con quanto da lui stesso rilevato nel controllo immediatamente successivo all'esecuzione del raid proprio individuando in quell'occasione il [OSCURATO:PERSONA]; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P P.Q.M...' —