CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 settembre 2025
Cassazione n. 23218/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cia [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/09/2025 del Tribunale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa l’11 settembre 2025, il Tribunale di Catania hadichiarato il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reatodi furto di energia elettrica, per difetto di querela.Secondo l’originaria ipotesi accusatoria, l’imputata, con violenza consistita nelmanomettere contatore, si era impossessata, al fine di trarne un ingiusto profitto,«di quantitativi di energia elettrica, sottraendoli all'Enel …». Con «l'aggravante diavere commesso il fatto con violenza sulle cose, consistita segnatamente nellamanomissione di un misuratore perché registrasse con errore del 50.83%».All’udienza del 3 ottobre 2024, il pubblico ministero aveva, poi, contestatol'aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., per «avere commesso ilfatto su cose destinate a pubblico servizio» (che rende il reato procedibiled’ufficio).Il Tribunale, però, ha escluso l’aggravante dell’avere commesso il fatto sucose destinate a pubblico servizio, evidenziando che, nel caso in esame, vi erastata «una mera manomissione del contatore». Secondo il giudice di primo grado,l'energia elettrica, transitando per il misuratore, perderebbe «qualsivoglia naturapubblicistica per divenire mero oggetto materiale di un contratto di diritto privato»,«disciplinato da norme privatistiche». Per «tale ragione, la sottrazione di taleenergia» non potrebbe «rientrare nella previsione dell'art. 625 n. 7, ultima parte,cod. pen.». Non avendo la persona offesa presentato querela, il Tribunale hadichiarato l’improcedibilità.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, il Procuratore generale pressola Corte di appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione.Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale.Sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che l'aggravantedella destinazione della cosa a pubblico servizio fosse riferita al misuratore e nonall'energia elettrica sottratta, che avrebbe «natura pubblicistica».L'aggravante, pertanto, sarebbe stata correttamente contestata e il reatodovrebbe essere considerato procedibile d'ufficio.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettareil ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse,nonostante l’unico motivo di ricorso sarebbe fondato. Risulta, invero, in ogni caso,mancante la necessaria condizione di procedibilità, atteso che l'aggravante di«avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio» (che rende il reatoprocedibile d’ufficio) risulta tardivamente contestata dal pubblico ministero.1.1. Il Tribunale ha errato nel ritenere insussistente l’aggravante previstadall’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., fondando tale decisione sullaconsiderazione che l’energia elettrica, transitando per il misuratore, perderebbe«qualsivoglia natura pubblicistica per divenire mero oggetto materiale di uncontratto di diritto privato», «disciplinato da norme privatistiche».L’energia elettrica, invero, è un bene destinato a un pubblico servizio, erogatomediante la stipula di contratti di fornitura.La natura pubblicistica del servizio di fornitura dell’energia elettrica è pacificaed è espressamente riconosciuta da una pluralità di fonti normative. A titolomeramente esemplificativo, si pensi alla legge n. 146 del 1990 (che qualifical'approvvigionamento di energie e quello dei prodotti energetici come servizipubblici essenziali), alla direttiva attuativa della Presidenza del Consiglio deiministri del 27 gennaio 1994, alla legge n. 481 del 1995 (istitutiva della Autoritàamministrativa per l'energia e il gas).La circostanza che l’utente, a seguito della stipula di un contratto, deve pagareper la fornitura dell’energia un prezzo correlato alla quantità di energia consumata,sulla base della misurazione rilevata da un contatore, installato dell’enteconcessionario del servizio, come parte della più ampia rete di distribuzione, nonfinisce per privare il servizio della sua natura pubblicistica. Il solo elemento delpagamento, anche quando assume il rilievo di vero corrispettivo, non trasforma ilservizio in una normale prestazione di mercato. Un servizio pubblico, invero, nonè tale perché gratuito, ma perché risponde a un interesse pubblico primario ed èassoggettato a una disciplina speciale, che riconosce tale interesse.Nel caso dell’energia elettrica, tale interesse è tutelato sotto vari profili. Atitolo meramente esemplificativo: il prezzo non è liberamente negoziato in sensopuro, ma fortemente regolato (componenti tariffarie, oneri di sistema); l’accessoè garantito secondo criteri pubblicistici (universalità, non discriminazione).La destinazione a pubblico servizio dell’energia elettrica distribuita mediantela stipula di contratti di fornitura, dunque, risulta indiscutibile e non risulta alterataper il fatto che essa transita per un misuratore (cfr. Sez. 5, n. 19095 del18/02/2025, Eulogio, n.m.; Sez. 5, 8226 del 25/11/2025, Cutuli, n.m.; Sez. 5, n.7382 del 25/11/2025, Russo, n.m.).1.2. Il ricorso, tuttavia, deve essere dichiarato inammissibile, per carenza diinteresse, atteso che, anche se per ragioni diverse da quelle esposte dal giudicedi primo grado, il reato risulta comunque privo della necessaria condizione diprocedibilità. L'aggravante di «avere commesso il fatto su cose destinate apubblico servizio» (che rende il reato procedibile d’ufficio), invero, risultatardivamente contestata dal pubblico ministero.Va premesso che, a seguito della modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen.,intervenuta per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150,in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto anche se aggravato opluriaggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen. (prima procedibile di ufficio) èdivenuto punibile a querela della persona offesa. Il “nuovo” comma 3 dell’art. 624,però, prevede la procedibilità d’ufficio nei seguenti casi: se la persona offesa èincapace, per età o per infermità; se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art.625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede(il reato, quindi, è procedibile di ufficio anche quando il fatto è commesso su coseesistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o apignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa oreverenza); se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numero 7-bis.In relazione ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore dellasuddetta modifica legislativa, l’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che iltermine per la presentazione della querela (pari a tre mesi ex art. 124, comma 1,cod. pen.) decorre dalla predetta data (30 dicembre 2022), se la persona offesaha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.La novità normativa riguardante il regime di procedibilità, dunque, trovaapplicazione anche in ordine a fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, datadi entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.1.3. Venendo al caso in esame, va rilevato che: il reato è stato commessoprima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia; nel termine previsto dall’art.85 del d.lgs. n. 150 del 2022, la persona offesa non ha presentato querela; ilpubblico ministero all’udienza del 3 ottobre 2024 ha contestato l’aggravante diavere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio.1.4. Va rilevato che, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, sisono formati nella giurisprudenza di questa Corte diversi orientamentiinterpretativi.Secondo un primo orientamento, una volta decorso il termine previsto dalcitato art. 85, il giudice, preso atto della mancata proposizione della querela, ètenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, nonessendo più consentita al pubblico ministero la modifica dell’imputazione ex art.517 cod. proc. pen., mediante contestazione di un’aggravante che rendaperseguibile d’ufficio un reato che risultava privo della necessaria condizione diprocedibilità (cfr. Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rampone, Rv. 285647; Sez.5, n. 13775 del 24/01/2024, Lenares, Rv. 286224; Sez. 5, n. 20093 del24/01/2024, Battaglia, Rv. 286460).Secondo un diverso orientamento, anche quando il termine previsto dall’art.85 d.lgs. n. 150 del 2022 sia decorso senza proposizione della querela, sarebbeancora consentito al pubblico ministero di modificare l’imputazione in udienza,mediante la contestazione dell’aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7,cod. pen., essendo il pubblico ministero investito del potere-dovere di esercitarel’azione penale per un reato effettivamente circostanziato (Sez. 4, n. 50258 del22/11/2023, Gentile, Rv. 285471; Sez. 4, n. 14700 del 07/12/2023, Piscicelli, Rv.286123; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 02). In talunepronunce, tuttavia, si è sostenuto che la contestazione suppletiva dell’aggravantesarebbe consentita al pubblico ministero solo entro la prima udienzadibattimentale, successiva alla scadenza del termine di cui all’art. 85 d.lgs. n. 150del 2022 (Sez. 5, n. 19209 del 11/04/2024, Lombardo, n.m.; Sez. 5, n. 43083 del30/09/2024, Sciarra, Rv. 287243; Sez. 4, n. 2776 del 20/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv.287361).La Quarta Sezione di questa Corte, con ordinanza n. 38973 dell’11 novembre2025, ha rimesso la questione controversa alle Sezioni Unite, formulando ilseguente quesito: «se, in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall’art.85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 senza che sia stata proposta la querela, alpubblico ministero sia consentito modificare l’imputazione in udienza, mediante lacontestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n.7, cod.pen., con la conseguenza di rendere il reato procedibile d’ufficio (ai sensi dellavigente formulazione dell’art. 624, comma 3, come modificato dall’art. 2, comma1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), oppure il giudice debba rilevareimmediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ai sensidell’art. 129 cod. proc. pen.».Le Sezioni Unite si sono pronunciate il 26 marzo 2026. Come risultadall’informazione provvisoria n. 6/2026, hanno affermato che: «in tema di furto,ove sia decorso il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 senzache sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la causa di nonprocedibilità per mancanza di querela ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.».1.5. Applicando al caso in esame il principio affermato dalle Sezioni Unite,deve ritenersi priva di efficacia la contestazione suppletiva dell’aggravante, attesoche essa è intervenuta dopo il decorso il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. 10ottobre 2022, n.150. Risulta, pertanto, corretta la pronuncia di improcedibilità permancanza di querela, anche se il giudice di primo grado avrebbe dovuto fondarela propria decisione non sulla considerazione che l’aggravante prevista dall’art.625, comma 1, n. 7, cod. pen. non possa essere configurata quando l’energiaelettrica transiti per il contatore, bensì sulla tardività della contestazione suppletivadella circostanza.Nonostante le argomentazioni poste dal giudice di primo grado a fondamentodella propria decisione non siano corrette, il ricorso va, comunque, dichiaratoinammissibile per carenza di interesse. Al riguardo, va ricordato che il mezzo diimpugnazione deve invero perseguire un risultato non solo teoricamente corretto,ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Rv.275651-01; Sez. 2, n. 40373 del 27/09/2023, Pantano, Rv. 285254 - 01). Ebbene,nel caso in esame, è evidente che l’annullamento della sentenza impugnata nonporterebbe ad alcun risultato pratico, perché il giudice del rinvio dovrebbe limitarsia pronunciare nuovamente, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’improcedibilità,per mancanza della querela.2. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.Così deciso, il 17 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]