CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24670/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che — in totale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di pace di Lucera a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni personali (capo A) e minaccia (capo B) — ha assolto l'imputato, escludendo la sussistenza del fatto, con conseguente revoca delle statuizioni civili; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, seppure formulati in termini di violazione di legge processuale, lamentano nella sostanza, il primo, vizi motivazionali e il secondo la mancata assunzione di una prova decisiva; e considerato, pertanto, che esulano dal novero dei vizi deducibili ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del digs. n. 28 agosto 2000, n. 274; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il