Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:C:2019:491
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CC0377
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 13 giugno 2019 (
1
)
Causa C‑377/18
Procedimento penale
a carico di
AH,
PB,
CX,
KM,
PH,
con l’intervento di
MH
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria)]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione di innocenza – Articolo 4 – Riferimenti in pubblico alla colpevolezza – Diritto a non essere presentato, in una dichiarazione pubblica o in una decisione giudiziaria, come colpevole fino a quando non sia stata emessa una sentenza definitiva – Commissione di un reato in concorso – Accordo contenente il previo riconoscimento della colpevolezza concluso tra l’autorità preposta all’esercizio dell’azione penale e uno degli imputati – Menzione e identificazione delle persone imputate separatamente come coautrici del reato – Compatibilità – [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 48 – Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – Articolo 6, paragrafo 2»
I.
Introduzione
1.
Nell’ambito di un accordo contenente il previo riconoscimento della colpevolezza, concluso tra un’autorità preposta all’esercizio dell’azione penale e un imputato (
2
) in relazione alla commissione di un reato in concorso, il diritto alla presunzione di innocenza osta ad una norma di procedura nazionale la quale esige che tale accordo menzioni la partecipazione al reato delle altre persone imputate separatamente e proceda all’identificazione di queste ultime?
2.
È questo, in sostanza, l’oggetto della questione pregiudiziale sollevata dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria).
3.
Tale questione rientra nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di sei persone a causa della loro presunta appartenenza ad un gruppo criminale organizzato. Nell’ambito di siffatto procedimento, uno degli imputati ha inteso concludere un accordo di ammissione della colpevolezza, il cui contenuto deve essere approvato dal giudice del rinvio, ai sensi della normativa nazionale applicabile. È in tale contesto che tale giudice è chiamato a determinare se la menzione, in detto accordo, delle altre cinque persone imputate separatamente come coautrici del reato e l’identificazione di queste ultime mediante i loro nomi e i loro numeri di matricola nazionale rischino di ledere il diritto alla presunzione di innocenza di cui beneficiano tali cinque persone ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (
3
) e, pertanto, di violare le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 (
4
).
4.
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio invita la Corte a precisare la portata di uno dei principali requisiti prescritti al fine di garantire il rispetto del diritto alla presunzione di innocenza, vale a dire quello di non presentare, in una dichiarazione pubblica o in una decisione giudiziaria, un imputato come colpevole, prima che la sua colpevolezza sia stata legalmente accertata. Detta questione si inserisce nella falsariga della causa che ha dato luogo alla sentenza del 19 settembre 2018, Milev (
5
).
II.
Contesto normativo
A.
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
5.
L’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (
6
), intitolato «Diritto a un equo processo», prevede quanto segue:
«Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata».
B.
Diritto dell’Unione
1.
[OSCURATO:PERSONA]
6.
L’articolo 48 della [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Presunzione di innocenza e diritti della difesa», così dispone:
«1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato».
2.
Direttiva 2016/343
7.
Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2016/343 stabilisce norme minime concernenti, da una parte, alcuni aspetti della presunzione di innocenza e, dall’altra, il diritto di presenziare al processo.
8.
I considerando 9, 10, 16, 17, 47 e 48 di tale direttiva così recitano:
(9)
La presente direttiva intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo.
(10)
Stabilendo norme minime comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, la presente direttiva mira a rafforzare la fiducia degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei reciproci sistemi di giustizia penale e, quindi, a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale. (…)
(…)
(16)
La presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l’indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l’idea che una persona sia colpevole. (…)
(17)
Per “dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche” dovrebbe intendersi qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un’autorità coinvolta nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all’applicazione della legge, o da un’altra autorità pubblica, quali ministri e altri funzionari pubblici, fermo restando che ciò lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di immunità.
(…)
(47)
La presente direttiva difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla CEDU, compresi (…) il diritto (…) a un equo processo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa. (…)
(48)
Poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero avere la possibilità di ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Il livello di tutela previsto dagli [OSCURATO:PERSONA] membri non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della [OSCURATO:PERSONA] o della CEDU, come interpretate dalla Corte di giustizia [dell’Unione europea] e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo».
9.
L’articolo 2 della direttiva 2016/343, intitolato «Ambito di applicazione», dispone quanto segue:
«La presente direttiva si applica alle persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento penale. Si applica a ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato».
10.
L’articolo 3 della medesima direttiva sancisce il diritto alla presunzione di innocenza. Tale disposizione è formulata come segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza».
11.
Gli articoli da 4 a 7 di detta direttiva disciplinano taluni aspetti del diritto alla presunzione di innocenza.
12.
In particolare, l’articolo 4 della direttiva 2016/343, la cui interpretazione è qui richiesta, intitolato «Riferimenti in pubblico alla colpevolezza», così recita:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell’obbligo stabilito al paragrafo 1 del presente articolo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in conformità con la presente direttiva, in particolare con l’articolo 10.
3. L’obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale o per l’interesse pubblico».
C.
Diritto bulgaro
13.
[OSCURATO:PERSONA] (Costituzione), all’articolo 31, paragrafo 3, nonché il Nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: l’«NPK»), all’articolo 16, enunciano che l’imputato è presunto innocente fino a quando non sia stabilito il contrario con una condanna passata in giudicato.
14.
L’articolo 381, paragrafi 1 e 6, dell’NPK consente all’imputato di riconoscere la propria colpevolezza e di concludere un accordo con il procuratore attraverso il proprio avvocato, una volta terminata l’indagine.
15.
L’articolo 381, paragrafo 5, punto 1, dell’NPK così dispone:
«L’accordo deve essere redatto in forma scritta ed in esso deve essere riconosciuto che:
1.
È stato commesso un atto; tale atto è stato commesso dall’imputato; l’atto è imputabile a quest’ultimo; l’atto costituisce un reato, l’atto riveste una determinata qualificazione giuridica».
16.
L’articolo 381, paragrafo 7, dell’NPK prevede che, «[q]uando il procedimento riguarda una pluralità di imputati (…), l’accordo può essere concluso da taluni di essi (…)».
17.
L’articolo 382, paragrafo 5, dell’NPK così recita:
«Il giudice può proporre modifiche dell’accordo, che sono esaminate di concerto con il procuratore e gli avvocati degli imputati. L’imputato è sentito per ultimo».
18.
Ai sensi dell’articolo 382, paragrafo 7, dell’NPK, il giudice approva l’accordo se quest’ultimo non è contrario alla legge e al buon costume.
19.
A norma dell’articolo 383, paragrafo 1, dell’NPK, l’accordo produce gli effetti di una sentenza avente efficacia di giudicato.
20.
Infine, in forza degli articoli da 12 a 14 della zakon za grazhdanskata registratsia (legge sullo stato civile) (
7
), i cittadini bulgari hanno tre nomi: il nome, il patronimico e il cognome. Essi hanno inoltre, a termini dell’articolo 11, paragrafo 1, della legge sullo stato civile, un numero di matricola nazionale, che funge da elemento identificativo amministrativo che consente di individuare chiaramente la persona in questione.
III.
Fatti della controversia principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
21.
La causa in esame rientra nell’ambito di un procedimento penale a carico di sei persone, vale a dire i sigg. AH, PB, CX, KM, PH e MH. Questi ultimi sono imputati ai sensi dell’articolo 321, paragrafo 2 e paragrafo 3, punto 2, del Nakazatelen kodeks (codice penale; in prosieguo: l’«NK») a causa della loro presunta appartenenza ad un gruppo criminale organizzato. Tale gruppo avrebbe agito dal novembre 2014 al novembre 2015 a Sofia (Bulgaria). L’atto di accusa sostiene che dette sei persone si sono suddivise i compiti al fine di arricchirsi fabbricando falsi documenti ufficiali o falsificando il contenuto di siffatti documenti, nella specie, documenti di identità e patenti di guida per autoveicoli.
22.
Una sola delle medesime persone, il sig. MH, ha espresso l’intenzione di concludere un accordo di ammissione della colpevolezza in cambio di una riduzione di pena.
23.
Gli altri cinque imputati hanno espresso il loro consenso alla conclusione di tale accordo da parte del sig. MH, indicando espressamente che ciò non significava che essi riconoscessero la propria colpevolezza e rinunciassero al proprio diritto di dichiararsi non colpevoli.
24.
L’accordo concluso tra il procuratore e il sig. MH indica che quest’ultimo si riconosce colpevole: «dal novembre 2014 al 26 novembre 2015, a Sofia e a Pavlikeni [Bulgaria], [di] aver partecipato ad un gruppo criminale organizzato, un’associazione durevole e strutturata di più di tre persone avente per partecipanti [nomi e numeri di matricola nazionale dei cinque imputati] allo scopo di commettere un reato [ai sensi dell’articolo 308, paragrafi 2 e 7, e dell’articolo 321, paragrafo 2 e paragrafo 3, punto 2, dell’NK]» (
8
). Dal testo di tale accordo risulta che tutti gli imputati sono identificati allo stesso modo, vale a dire con i loro tre nomi e i loro numeri di matricola nazionale. L’unica differenza risiede nel fatto che il sig. MH è, inoltre, identificato con la sua data e il suo luogo di nascita, la sua nazionalità, la sua appartenenza etnica, la sua situazione familiare e i suoi precedenti giudiziari.
25.
Conformemente alle norme di procedura nazionale, l’accordo concluso tra il procuratore e il sig. MH è stato sottoposto all’approvazione del giudice del rinvio, il quale è legittimato ad apportarvi modifiche.
26.
A tale riguardo, il giudice del rinvio si chiede se sia conforme all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 il fatto che l’accordo in parola menzioni chiaramente ed espressamente come membri di detto gruppo criminale organizzato le altre cinque persone, che non hanno concluso il medesimo accordo e che sono imputate nel procedimento penale ordinario, e identifichi queste ultime con i loro tre nomi nonché con i loro numeri di matricola nazionale.
27.
Il giudice del rinvio afferma che, secondo una costante giurisprudenza nazionale, il testo dell’accordo di ammissione della colpevolezza deve corrispondere integralmente al testo dell’atto d’imputazione, in cui tutti gli imputati sono indicati in qualità di correi. Di conseguenza, occorrerebbe che essi fossero menzionati come tali nell’accordo concluso tra il procuratore e il sig. MH. Inoltre, la menzione dei correi potrebbe avere una grande importanza affinché sussistano gli elementi costitutivi del reato di cui trattasi, in quanto un gruppo criminale organizzato è costituito soltanto se vi partecipino almeno tre persone.
28.
Il giudice del rinvio rileva, tuttavia, che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 vieta ad un’autorità giudiziaria di presentare un imputato come colpevole in una decisione diversa da quella sulla colpevolezza. A suo avviso, esiste quindi una contraddizione tra la giurisprudenza nazionale, la quale esige che l’accordo menzioni gli altri imputati come coautori del reato di cui trattasi, e l’obbligo imposto dal legislatore dell’Unione di non presentare questi ultimi come colpevoli.
29.
Ciò posto, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se sia conforme all’articolo 4, paragrafo 1, prima frase, in combinato disposto con i considerando 16, prima frase, e 17, della direttiva 2016/343, una giurisprudenza nazionale che richiede che, nel testo di un accordo di patteggiamento concluso nell’ambito di un procedimento penale siano indicati, quali autori del reato in discussione, non solo l’imputato che ha riconosciuto la propria colpevolezza per detto reato e ha concluso tale accordo, bensì anche altri imputati, coautori del reato, che non hanno concluso tale accordo né hanno riconosciuto la propria colpevolezza, e per i quali la causa procede secondo il rito penale ordinario, ma che acconsentono a che il primo imputato concluda l’accordo suddetto».
30.
I governi tedesco e italiano nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte nonché, ad eccezione del governo italiano, osservazioni orali.
IV.
Analisi
A.
Osservazione preliminare relativa all’applicabilità della direttiva 2016/343
31.
Alla luce delle discussioni svoltesi dinanzi alla Corte, ritengo che l’esame della questione pregiudiziale richieda un’osservazione preliminare relativa all’applicazione ratione personae e ratione materiae della direttiva 2016/343 e, in particolare, dell’articolo 4 di quest’ultima (
9
).
32.
In primo luogo, la situazione dei sigg. AH, PB, CX, KM e PH rientra, indubbiamente, nell’ambito di applicazione di detta direttiva.
33.
Quest’ultimo è definito all’articolo 2 della direttiva 2016/343. Ai sensi di tale disposizione, la direttiva in parola si applica alle persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento penale, a ogni fase di quest’ultimo, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato.
34.
Orbene, è pacifico, nel procedimento principale, che le summenzionate cinque persone sono imputate a causa della commissione di un reato e che la loro colpevolezza non è stata ancora legalmente accertata.
35.
In secondo luogo, le indicazioni controverse relative alla partecipazione dei sigg. AH, PB, CX, KM e PH alla commissione del reato di cui trattasi possono essere valutate alla luce dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, tenuto conto della natura e della portata dell’accordo concluso tra il procuratore e il sig. MH.
36.
Infatti, tale accordo costituisce, nei confronti di dette cinque persone, una decisione giudiziaria che non statuisce sulla loro colpevolezza ai sensi della citata disposizione.
37.
Da una parte, un accordo di ammissione della colpevolezza costituisce una decisione giudiziaria, rientrante nella fattispecie comunemente denominata «transazione penale» (
10
).
38.
L’accordo mediante il quale un imputato riconosce la propria colpevolezza riguardo alla commissione di un reato in cambio, spesso, di una riduzione di pena è concluso con l’autorità preposta all’esercizio dell’azione penale – nella specie, il procuratore – prima di essere approvato, nel corso di un’udienza, dall’autorità giudiziaria competente.
39.
Un accordo di ammissione della colpevolezza ha pertanto carattere giudiziario, poiché la sua conclusione richiede l’intervento di un giudice di merito che esercita il potere giurisdizionale nell’ambito di un procedimento accelerato.
40.
Nel caso di specie, dagli articoli da 381 a 384 dell’NPK risulta che il giudice del rinvio deve pronunciarsi sull’accordo concluso tra il procuratore e il sig. MH nel corso di un’udienza in cui la presenza di quest’ultimo è espressamente richiesta dalla legge nazionale. Tale giudice è quindi tenuto a verificare se l’accordo di ammissione della colpevolezza sia stato concluso nel rispetto delle norme processuali e sostanziali applicabili e se l’imputato l’abbia concluso spontaneamente e con piena cognizione di causa. Il giudice del rinvio è espressamente legittimato a formulare proposte di modifica quanto ai termini utilizzati nell’ambito di tale accordo ed è proprio in tale contesto che esso solleva la sua questione pregiudiziale.
41.
L’accordo concluso tra il procuratore e il sig. MH dà quindi luogo ad una decisione, al termine di un esame giudiziario semplificato, non soltanto sulla qualificazione giuridica di un reato, ma anche sulla responsabilità penale di quest’ultimo e sulla pena inflitta allo stesso. Tale accordo, quale omologato dal giudice del rinvio, è giuridicamente vincolante e, come risulta dall’articolo 383 dell’NPK, comporta le conseguenze di una sentenza avente autorità di cosa giudicata. Orbene, la forza esecutiva e l’autorità di cosa giudicata sono i due tratti caratteristici di qualsiasi decisione giudiziaria.
42.
Alla luce di siffatti elementi, non vi è dubbio, a mio avviso, che l’accordo concluso tra il procuratore e il sig. MH è l’espressione dello ius puniendi e che, attraverso il medesimo, viene emessa una decisione giudiziaria sui fatti oggetto dell’imputazione nonché sulla colpevolezza di quest’ultimo.
43.
Dall’altra parte, detto accordo costituisce una decisione giudiziaria che non statuisce sulla colpevolezza dei sigg. AH, PB, CX, KM e PH.
44.
La nozione di «decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza», di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, deve essere interpretata in modo da garantire l’effetto utile di tale disposizione e, in particolare, da assicurare il rispetto concreto ed effettivo del diritto, di cui godono gli imputati, a non essere presentati come colpevoli fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
45.
È pur vero che, come consentito dall’articolo 381, paragrafo 7, dell’NPK, l’accordo tra il procuratore e il sig. MH è stato concluso nell’ambito di un procedimento penale che coinvolge più persone. Tuttavia, nel merito, esso statuisce soltanto sulla colpevolezza della persona che, riconoscendosi colpevole, è parte di tale accordo. Gli altri imputati, che non sono parti di quest’ultimo, non hanno rinunciato ad alcuno dei loro diritti procedurali, tra i quali figura il loro diritto alla presunzione di innocenza. Dalla decisione di rinvio risulta quindi che, nonostante l’«assenso sotto il profilo processuale» espresso dagli altri cinque imputati quanto alla conclusione di una siffatta transazione penale, questi ultimi hanno espressamente affermato di non riconoscere la propria colpevolezza e di non rinunciare al proprio diritto di dichiararsi non colpevoli.
46.
Di conseguenza, non condivido i dubbi espressi a tale riguardo dal governo tedesco.
47.
Ad avviso di quest’ultimo, sebbene l’accordo concluso tra il procuratore e il sig. MH non statuisca sulla colpevolezza delle altre persone imputate separatamente, resta il fatto che esso costituisce una decisione giudiziaria sulla colpevolezza del sig. MH e deve, di conseguenza, essere qualificato come tale nei confronti di dette altre persone.
48.
Siffatta interpretazione sconta, a mio avviso, un eccessivo formalismo e porta a privare di ogni effetto utile le garanzie sancite dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343.
49.
Essa contrasta, peraltro, con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Come esporrò nel corso della mia analisi, quest’ultima ha infatti dichiarato che il diritto alla presunzione di innocenza si applica anche quando una decisione giudiziaria emessa al termine di un procedimento che non è direttamente a carico del ricorrente in qualità di imputato, ma che, nondimeno, riguarda un procedimento penale pendente nei confronti di detto ricorrente ed è connesso a tale procedimento, implica una valutazione prematura della sua colpevolezza (
11
).
50.
Ciò posto, si deve ritenere che l’accordo concluso tra il procuratore e il sig. MH costituisca, nei confronti dei sigg. AH, PB, CX, KM e PH, una decisione giudiziaria che non statuisce sulla loro colpevolezza ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343. Questi ultimi possono pertanto avvalersi dei diritti loro riconosciuti da detta disposizione.
B.
Esame della questione pregiudiziale
51.
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se, nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di più persone a causa della commissione di un reato in concorso, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 osti ad una norma di procedura nazionale che esige che l’accordo di ammissione della colpevolezza concluso da uno degli imputati menzioni la partecipazione al reato delle altre persone imputate separatamente e proceda all’identificazione di queste ultime mediante i loro nomi nonché i loro numeri di matricola nazionale.
52.
In altri termini, il giudice del rinvio chiede lumi sulla formulazione da adottare nell’ambito di un siffatto accordo, affinché quest’ultimo non violi il diritto alla presunzione di innocenza delle persone imputate in un procedimento distinto e, in particolare, il loro diritto a non essere presentate, in una decisione giudiziaria, come colpevoli prima che la loro colpevolezza sia stata legalmente accertata.
53.
Il giudice del rinvio si trova di fronte ad una difficoltà particolare relativa alla natura del reato di cui trattasi.
54.
Ricordo che sei persone sono imputate per la loro partecipazione ad un «gruppo criminale organizzato», ai sensi dell’articolo 321, paragrafo 2 e paragrafo 3, punto 2, NK. La partecipazione ad un gruppo criminale organizzato è un reato collettivo per natura, al pari dell’associazione per delinquere, che incrimina la partecipazione in generale. Come testimonia il termine «gruppo», tale reato è quindi costituito soltanto qualora più autori abbiano partecipato alla sua commissione (
12
). La dottrina li considera tradizionalmente come coautori del reato commesso. Tutti partecipano al medesimo reato e i loro comportamenti sono strettamente connessi. Nella misura in cui esiste una vera e propria solidarietà tra i coautori all’atto della commissione del reato, logica vorrebbe che tale solidarietà si riflettesse nel procedimento loro applicato (
13
). Siffatta interdipendenza propria all’azione comune comporta alcune conseguenze, a fortiori nel caso in cui i coautori non siano giudicati assieme. Il giudice del rinvio rileva infatti che, nel contesto di un accordo di ammissione della colpevolezza concluso da uno di essi, detta interdipendenza può esigere che gli altri coautori siano identificati al fine di determinare la qualificazione giuridica dell’atto incriminato nonché la responsabilità penale dell’interessato. Un siffatto requisito può tuttavia pregiudicare le garanzie processuali dei coautori e, in particolare, il diritto alla presunzione di innocenza di cui beneficiano questi ultimi.
55.
Nella sentenza Navalnyy e Ofitserov c. Russia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha infatti espresso riserve significative quando l’autorità giudiziaria decide di giudicare i coimputati di un reato nell’ambito di procedimenti disgiunti, mentre la natura delle imputazioni implica, ai fini della determinazione della responsabilità giuridica di uno, la necessità di accertare la partecipazione al reato degli altri (
14
).
56.
Essa ha, di conseguenza, formulato requisiti precisi ai fini del rispetto del diritto alla presunzione di innocenza sancito dall’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU, qualora un’autorità giudiziaria decida di procedere alla separazione del procedimento a causa della conclusione di un accordo con cui uno di essi si dichiara colpevole.
57.
Da una parte, l’autorità giudiziaria deve, prima di adottare una siffatta decisione, procedere ad un esame minuzioso del complesso degli interessi in gioco e consentire ai coimputati di contestare tale decisione (
15
).
58.
Dall’altra, l’autorità giudiziaria deve corredare il procedimento di ammissione della colpevolezza di due garanzie che detta Corte giudica essenziali al fine di consentire ai coimputati di beneficiare di un processo equo nell’ambito dei procedimenti pendenti nei loro confronti (
16
).
59.
In primo luogo, l’autorità giudiziaria ha l’obbligo di non conferire l’autorità di cosa giudicata ai fatti ammessi in un procedimento del quale gli altri coimputati non erano parti. L’accertamento di tali fatti ha quindi una portata limitata al procedimento in questione.
60.
In secondo luogo, l’autorità giudiziaria deve astenersi da qualsiasi menzione o dichiarazione che possa compromettere l’esame equo delle imputazioni contestate a questi ultimi nell’ambito di un procedimento distinto e, in particolare, dal violare il loro diritto alla presunzione di innocenza.
61.
La questione pregiudiziale in esame verte proprio su quest’ultimo punto e, in particolare, sulle modalità relative all’identificazione e alla menzione, nell’accordo concluso tra il procuratore e il sig. MH, dei sigg. AH, PB, CX, KM e PH in ragione della loro partecipazione al reato.
1.
Le disposizioni previste dall’articolo 4 della direttiva 2016/343
62.
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono adottare le misure necessarie per garantire che, in particolare, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole.
63.
L’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva aggiunge che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono provvedere affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione di detto obbligo.
64.
Le disposizioni previste dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343 non forniscono quindi alcuna indicazione quanto alle misure che le autorità nazionali competenti devono concretamente adottare al fine di garantire, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il rispetto del diritto alla presunzione di innocenza delle persone imputate separatamente. Inoltre, nessun’altra disposizione della medesima direttiva è pertinente (
17
). Soltanto il suo considerando 16, espressamente menzionato dal giudice del rinvio, precisa che le decisioni giudiziarie non devono rispecchiare l’idea che siffatte persone siano colpevoli.
65.
Dall’articolo 1 nonché dai considerando 10 e 48 della direttiva 2016/43 risulta che le norme volte a prevenire e a correggere i riferimenti in pubblico alla colpevolezza costituiscono norme minime, dato che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono invitati, a termini dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva, ad adottare le misure «necessarie» o «appropriate» a tal fine.
66.
Il legislatore dell’Unione lascia pertanto agli [OSCURATO:PERSONA] membri il compito di determinare, in funzione delle peculiarità del loro ordinamento giuridico nazionale, la natura e la portata concreta di tali misure. La Corte ha infatti espressamente riconosciuto che detta direttiva non costituisce uno strumento completo ed esaustivo avente lo scopo di stabilire la totalità dei requisiti per l’adozione di una decisione giudiziaria quale la decisione di custodia cautelare (
18
). Siffatta constatazione è ovviamente applicabile per quanto riguarda i requisiti per l’adozione di una decisione giudiziaria quale l’accordo di ammissione della colpevolezza di cui trattasi.
67.
Tuttavia, il margine di discrezionalità di cui dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri a tale riguardo è limitato. Infatti, questi ultimi devono rispettare i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla CEDU, come emerge d’altronde dal considerando 47 della direttiva 2016/343, e le misure adottate devono, in particolare, consentire di prevenire o di correggere qualsiasi violazione del diritto alla presunzione di innocenza.
68.
L’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 dovrebbe pertanto, in linea di principio, essere effettuata alla luce del livello di tutela previsto dall’articolo 48 della [OSCURATO:PERSONA] (
19
). Tuttavia, va constatato che né tale disposizione né la giurisprudenza della Corte consentono di determinare la natura e la portata delle misure che le autorità nazionali competenti devono adottare.
69.
La Corte europea dei diritti dell’uomo è stata, invece, investita di un ampio contenzioso di cui occorre, nelle presenti circostanze, riassumere i principi.
70.
Come risulta dalle spiegazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA] (
20
), il diritto alla presunzione di innocenza sancito dall’articolo 48, paragrafo 1, di quest’ultima corrisponde all’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU. Al fine di garantire la necessaria coerenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e la CEDU, il legislatore dell’Unione ha stabilito la regola secondo cui il significato e la portata di tale diritto sono uguali a quelli conferiti dalla CEDU (
21
).
71.
Inoltre, dalla proposta di direttiva della Commissione (
22
) risulta che il legislatore dell’Unione ha voluto rafforzare e garantire l’effettiva applicazione del diritto alla presunzione di innocenza nei procedimenti penali integrando nel diritto dell’Unione la giurisprudenza sviluppata della Corte europea dei diritti dell’uomo quanto al rispetto dell’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU (
23
). Il legislatore dell’Unione ha chiaramente esposto la propria volontà di promuovere l’applicazione degli articoli 6, 47 e 48 della [OSCURATO:PERSONA] fondandosi sull’articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
72.
L’articolo 3 della direttiva 2016/343 sancisce così il diritto alla presunzione di innocenza in termini identici a quelli utilizzati all’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU.
73.
Quanto agli articoli da 4 a 7 di tale direttiva, essi disciplinano taluni aspetti del diritto alla presunzione di innocenza, come sviluppati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
74.
Invero, all’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva, il legislatore dell’Unione formula uno dei principali requisiti stabiliti da tale Corte, fin dal 1983, al fine di garantire il rispetto del diritto alla presunzione di innocenza, vale a dire il diritto a non essere presentato in una dichiarazione pubblica o in una decisione giudiziaria come colpevole fino a quando non sia stata emessa una sentenza definitiva (
24
).
75.
Detta disposizione stabilisce una norma minima e non è quindi destinata, allo stato attuale del diritto dell’Unione, a concedere una protezione più ampia di quella accordata dalla CEDU (
25
).
76.
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è quindi pertinente ai fini dell’interpretazione del diritto alla presunzione di innocenza sancito dall’articolo 48 della [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, di uno dei suoi aspetti previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343. Tale giurisprudenza fornisce, infatti, indicazioni molto utili quanto alle misure che le autorità nazionali sono tenute ad adottare al fine di garantire che, con la motivazione di una decisione o con i termini utilizzati in quest’ultima, non venga pregiudicato il diritto alla presunzione di innocenza delle persone imputate separatamente.
2.
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa al rispetto del diritto alla presunzione di innocenza nel caso in cui alcuni coimputati siano giudicati nell’ambito di procedimenti distinti
77.
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU, «[o]gni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata» (
26
).
78.
Nella sentenza Karaman c. Germania, la Corte europea dei diritti dell’uomo ricorda che la presunzione di innocenza costituisce un elemento del processo penale equo prescritto dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. Secondo tale Corte, siffatta presunzione è violata qualora, in una decisione giudiziaria, il giudice di merito esprima prematuramente l’opinione secondo la quale l’imputato è colpevole, prima che la colpevolezza di quest’ultimo sia stata legalmente accertata. È sufficiente, anche in assenza di una constatazione formale, una motivazione che lasci intendere che il giudice ritiene colpevole l’interessato (
27
).
79.
Al fine di valutare se siffatta motivazione costituisca una violazione del diritto alla presunzione di innocenza, la Corte europea dei diritti dell’uomo attribuisce un’importanza «determinante» alla scelta dei termini utilizzati dall’autorità giudiziaria (
28
). Essa tiene conto, inoltre, delle particolari circostanze nelle quali questi ultimi sono stati formulati e, segnatamente, della natura del procedimento e della natura delle accuse contestate all’imputato o agli imputati (
29
). Invero, tali fattori consentono di valutare la misura nella quale l’autorità giudiziaria è tenuta a menzionare il ruolo concreto e le intenzioni di tutte le persone che possano essere coinvolte nella commissione di un reato (
30
).
80.
Nella sentenza Karaman c. Germania (
31
), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha infatti riconosciuto che, «nei procedimenti penali complessi in cui sono accusati più indagati
che non possono essere giudicati assieme
, può accadere che il giudice del dibattimento debba necessariamente, per valutare la colpevolezza degli imputati, menzionare la partecipazione di terzi che saranno forse giudicati separatamente in seguito» (
32
). Essa ha sottolineato che, in circostanze del genere, i «giudici penali sono tenuti ad accertare i fatti di causa che occorre prendere in considerazione affinché l’analisi della responsabilità giuridica dell’imputato sia quanto più esatta e precisa possibile e [che] essi non possono presentare fatti accertati come se si trattasse di semplici asserzioni o di sospetti» (
33
). Essa ha dichiarato che «[l]o stesso vale per i fatti relativi al coinvolgimento di terzi» (
34
).
81.
Detta Corte ha tuttavia attenuato la propria affermazione precisando che, «qualora fatti del genere debbano essere introdotti, il giudice dovrebbe evitare di comunicare più informazioni di quanto sia necessario ai fini dell’analisi della responsabilità giuridica delle persone che vengono processate dinanzi a lui» (
35
).
82.
In detta causa, la sentenza menzionava più volte non soltanto il cognome nonché i nomi completi del ricorrente, ma anche il ruolo svolto da quest’ultimo nell’ambito della truffa. L’identificazione del ricorrente era tuttavia seguita dall’espressione «processato separatamente».
83.
La Corte europea dei diritti dell’uomo doveva valutare se la motivazione di detta sentenza fosse idonea a far sorgere interrogativi sulla sussistenza di un giudizio prematuro quanto alla colpevolezza del ricorrente e quindi a compromettere l’esame equo delle imputazioni contestate al medesimo nell’ambito di un procedimento distinto in Germania e/o in Turchia.
84.
Tale Corte non ha ravvisato una violazione del diritto alla presunzione di innocenza. Essa ha rilevato che, per valutare il grado di responsabilità dell’imputato nella sentenza in questione, l’autorità giudiziaria era tenuta a determinare «chi avesse ideato il progetto di sottrarre il denaro (…) e, su tale base, chi avesse dato quali istruzioni a chi» (
36
). Essa non ha censurato neanche l’identificazione del ricorrente con il suo nome completo in quanto, in tutta la sentenza, siffatta identificazione era seguita dall’espressione «processato separatamente». A suo avviso, l’autorità giudiziaria aveva in tal modo evidenziato il fatto che essa non fosse chiamata a statuire sulla colpevolezza del ricorrente e che, conformemente alle norme di procedura penale nazionale, ad essa spettasse soltanto il compito di valutare la responsabilità penale della persona giudicata nei limiti del procedimento in questione (
37
).
85.
Nella sentenza Navalnyy e Ofitserov c. Russia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha confermato siffatta giurisprudenza pur esprimendo, in via preliminare, numerose riserve nel caso in cui un accordo di ammissione della colpevolezza sia concluso in un procedimento nel quale la natura delle imputazioni avrebbe, al contrario, giustificato che i coimputati fossero giudicati assieme (
38
). Essa ha infatti osservato come sia «essenziale» che l’autorità giudiziaria corredi il procedimento di ammissione di colpevolezza di garanzie procedurali idonee ad assicurare l’equità dei procedimenti pendenti a carico dei coimputati, tra le quali figura quella di astenersi da qualsiasi affermazione in grado di violare la presunzione di innocenza (
39
). Al fine di valutare i termini stessi di detta motivazione, essa ha poi fatto riferimento alla propria griglia di analisi stabilita nella sentenza Karaman v. Germania.
86.
Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Navalnyy e Ofitserov c. Russia, la sentenza emessa nei confronti di X nell’ambito di un procedimento di patteggiamento dichiarava che quest’ultimo aveva commesso il reato contestato assieme ad altre due persone. Sebbene i cognomi di queste ultime fossero indicati in forma anonima, la sentenza menzionava tuttavia le funzioni professionali esercitate da tali persone all’interno del governo o di imprese di primo piano nonché il loro ruolo nella commissione di detto reato (
40
). La Corte europea dei diritti dell’uomo ha censurato i termini utilizzati in siffatta sentenza poiché non sussisteva alcun dubbio quanto all’identità dei coimputati e alla loro partecipazione al reato per il quale X era stato condannato (
41
).
3.
I contributi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo quanto all’interpretazione dell’articolo 48 della [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343
87.
Siffatta giurisprudenza consente di trarre una serie di insegnamenti quanto alla portata del diritto alla presunzione di innocenza sancito dall’articolo 48 della [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, quanto alle modalità concrete che consentono di prevenire e di correggere qualsiasi riferimento in pubblico alla colpevolezza ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343.
88.
I riferimenti in pubblico devono essere valutati caso per caso, alla luce delle particolari circostanze nelle quali essi sono stati formulati e, segnatamente, della natura e del contesto del procedimento di cui trattasi.
89.
Tali circostanze possono essere determinanti qualora alcuni coimputati siano giudicati nell’ambito di procedimenti penali distinti, in particolare, qualora uno di essi sia oggetto di un procedimento accelerato di ammissione di colpevolezza.
90.
In linea di principio, l’autorità giudiziaria deve adottare misure idonee a garantire l’esame equo delle imputazioni contestate agli altri coimputati nel procedimento pendente a loro carico e deve, di conseguenza, astenersi, nell’accordo di ammissione della colpevolezza, da qualsiasi affermazione o riferimento che possa violare il diritto alla presunzione di innocenza di questi ultimi.
91.
Tuttavia, si può ammettere che tale accordo menzioni la partecipazione al reato di tali altri coimputati e proceda all’identificazione degli stessi qualora, in primo luogo, siffatte menzioni siano necessarie ai fini della qualificazione giuridica dell’atto incriminato e dell’analisi della responsabilità penale della persona che riconosce la propria colpevolezza e, in secondo luogo, esse siano accompagnate da un’indicazione chiara del fatto che detti coimputati sono processati separatamente e che la loro colpevolezza non è stata legalmente accertata.
92.
Ciò significa che l’autorità giudiziaria deve prestare un’attenzione decisiva non solo ai termini utilizzati ai fini della menzione e dell’identificazione delle altre persone imputate separatamente, ma anche alla motivazione, considerata nel suo insieme, dell’accordo di ammissione della colpevolezza.
93.
Da una parte, per quanto riguarda i termini utilizzati ai fini della menzione del ruolo svolto dagli altri imputati e della loro identificazione, ricordo infatti che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo non osta a che l’autorità giudiziaria identifichi questi ultimi con il loro nome completo. Tuttavia, essa esige che, in tale ipotesi, siffatte menzioni siano seguite da un’espressione o da una formulazione che consenta a tutti di comprendere che queste ultime sono necessarie ai fini della valutazione non già della colpevolezza delle altre persone imputate separatamente, bensì della sola responsabilità penale dell’interessato (
42
).
94.
Dall’altra, è necessario effettuare un controllo della motivazione, considerata nel suo insieme, dell’accordo di ammissione della colpevolezza in questione. Come ha giustamente rilevato la Commissione nell’ambito delle sue osservazioni, qualsiasi espressione o formulazione aggiunta alla menzione e all’identificazione degli altri imputati sarebbe svuotata di significato qualora altre parti del ragionamento o dell’analisi giuridica della decisione potessero essere intese come una valutazione della colpevolezza di questi ultimi.
95.
Alla luce di tutte queste considerazioni, ritengo pertanto che, in una situazione in cui un’autorità giudiziaria giudica una persona imputata per aver commesso un reato in concorso nell’ambito di un procedimento accelerato di ammissione della colpevolezza, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 debba essere interpretato nel senso che esso non osta a che tale autorità menzioni, nell’accordo di ammissione della colpevolezza, la partecipazione al reato delle altre persone imputate e proceda all’identificazione di queste ultime, a condizione che la stessa si assicuri, in primo luogo, che siffatte menzioni siano necessarie ai fini della qualificazione giuridica dell’atto incriminato nonché dell’analisi della responsabilità penale della persona che riconosce la propria colpevolezza e, in secondo luogo, che esse siano accompagnate da termini idonei ad evidenziare chiaramente che dette persone sono imputate in un procedimento penale distinto e che la loro colpevolezza non è stata ancora legalmente accertata.
96.
Ritengo che sia parimenti importante ricordare che la direttiva 2016/343 stabilisce norme minime e che il legislatore dell’Unione europea autorizza espressamente gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato (
43
). Di conseguenza, la direttiva in parola non osta a che uno Stato membro adotti misure più protettive volte a prevenire, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, qualsiasi riferimento idoneo a violare il diritto alla presunzione di innocenza delle persone imputate in un procedimento penale distinto.
97.
Nel caso di specie, è pacifico che il procedimento penale avviato a carico dei sigg. AH, PB, CX, KM, PH e MH a causa della loro presunta appartenenza ad un gruppo criminale organizzato è stato disgiunto, a seguito dell’intenzione espressa dal sig. MH di concludere un accordo di ammissione della colpevolezza. È parimenti assodato che gli altri cinque imputati hanno acconsentito a che il sig. MH concludesse siffatto accordo, pur indicando che tale consenso non comportava né il riconoscimento della loro colpevolezza, né la rinuncia al loro diritto di dichiararsi non colpevoli.
98.
Dalla decisione di rinvio risulta, inoltre, che le menzioni relative alla partecipazione dei sigg. AH, PB, CX, KM e PH alla commissione del reato e la loro identificazione con i loro nomi completi nonché con i loro numeri di matricola nell’ambito dell’accordo concluso tra il procuratore e il sig. MH derivano da un’applicazione della giurisprudenza nazionale, la quale esige che il testo dell’accordo corrisponda interamente a quello dell’atto di imputazione.
99.
Tale requisito rientra nel margine di discrezionalità di cui dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda le condizioni di adozione di un accordo come quello di cui trattasi, e ciò a causa dell’armonizzazione minima realizzata dalla direttiva 2016/343.
100.
Tuttavia, l’attuazione di detto requisito richiede l’adozione di particolari precauzioni affinché l’accordo concluso tra il procuratore e il sig. MH non comprometta l’esame equo delle imputazioni contestate ai sigg. AH, PB, CX, KM e PH nell’ambito del procedimento pendente a loro carico e, in particolare, non violi il loro diritto alla presunzione di innocenza. Infatti, nella sua formulazione attuale, siffatto accordo contiene menzioni che, in assenza di precisazioni, possono essere intese come un’espressione prematura della loro colpevolezza.
101.
Non spetta alla Corte formulare suggerimenti o proporre modifiche quanto ai termini utilizzati in detto accordo. Un simile compito spetta al giudice del rinvio, il quale è, da una parte, l’unico in grado di interpretare il diritto nazionale applicabile e di tenere conto delle circostanze del procedimento e, dall’altra, l’unico competente ai fini dell’omologazione dell’accordo in parola.
102.
Al fine di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343, tale giudice deve valutare la misura in cui le menzioni controverse sono necessarie ai fini della qualificazione giuridica dell’atto incriminato e dell’analisi della responsabilità penale del sig. MH. Rilevo, a questo proposito, che detto giudice sottolinea, nella sua decisione di rinvio, che siffatte menzioni possono avere una grande importanza affinché sussistano gli elementi costitutivi del reato di cui trattasi.
103.
Se del caso, il giudice del rinvio è tenuto a valutare in quale misura dette menzioni possano essere seguite da un’espressione o da una formulazione che evidenzi chiaramente il fatto che i sigg. AH, PB, CX, KM e PH sono imputati nell’ambito di un procedimento penale distinto e che la loro colpevolezza non è stata ancora legalmente accertata.
104.
Infine, esso deve assicurarsi che l’accordo concluso tra il procuratore e il sig. MH non contenga alcuna menzione che possa essere intesa come un’espressione prematura della colpevolezza di tali cinque persone.
V.
Conclusione
105.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria) nei seguenti termini:
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi, in cui l’autorità giudiziaria nazionale giudica una persona imputata per aver commesso un reato in concorso nell’ambito della conclusione di un accordo contenente il previo riconoscimento della colpevolezza, esso non osta a che tale autorità giudiziaria menzioni, in siffatto accordo, la partecipazione al reato delle altre persone imputate separatamente e proceda all’identificazione di queste ultime, a condizione che detta autorità si assicuri, in primo luogo, che siffatte menzioni sono necessarie ai fini della qualificazione giuridica dell’atto incriminato nonché dell’analisi della responsabilità penale della persona che riconosce la propria colpevolezza e, in secondo luogo, che esse siano accompagnate da termini idonei ad evidenziare chiaramente che dette persone sono imputate in un procedimento penale distinto e che la loro colpevolezza non è stata ancora legalmente accertata.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) In prosieguo: l’«accordo di patteggiamento». Il relativo procedimento sarà di seguito denominato «procedimento di patteggiamento».
(
3
) In prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]».
(
4
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (
GU 2016, L 65, pag. 1
).
(
5
)
C‑310/18 PPU
,
EU:C:2018:732
.
(
6
) Firmata a Roma il 4 novembre 1950; in prosieguo: la «CEDU».
(
7
) DV n. 67, del 27 luglio 1999.
(
8
) Testo dell’accordo comunicato dal giudice del rinvio su richiesta della Corte.
(
9
) L’applicazione ratione temporis della direttiva 2016/343 non presenta, a mio avviso, alcuna difficoltà particolare. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri erano tenuti a trasporre quest’ultima entro il 1
o
aprile 2018. Orbene, rilevo che l’accordo di cui trattasi è stato concluso tra il procuratore e il sig. MH il 18 maggio 2018 e deve ancora essere approvato dal giudice del rinvio.
(
10
) V., a tale riguardo, considerazioni relative alla transazione penale all’interno dell’Unione europea nelle conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nella causa Gözütok e Brügge (
C‑187/01
,
EU:C:2002:516
, punti da
61
a
106
). V., inoltre, per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza della Corte EDU del 23 febbraio 2016, Navalnyy e Ofitserov c. Russia (CE:ECHR:2016:0223JUD004663213, § 100 e giurisprudenza ivi citata); in prosieguo: la «sentenza Navalnyy e Ofitserov c. Russia».
(
11
) V. sentenza Corte EDU, 27 febbraio 2014, Karaman c. Germania (CE:ECHR:2014:0227JUD001710310, § 41 e giurisprudenza ivi citata); in prosieguo: la «sentenza Karaman c. Germania».
(
12
) Infatti, dalla decisione di rinvio nonché dai termini dell’accordo di cui trattasi risulta che, per costituire un siffatto gruppo, è richiesto un numero minimo di tre partecipanti.
(
13
) V., a tale riguardo, Baron, E.,
La coaction en droit pénal
, tesi di dottorato discussa il 7 dicembre 2012, in particolare punto 371.
(
14
) Sentenza Navalnyy e Ofitserov c. Russia (§ 100 e giurisprudenza ivi citata nonché §§ 103 e 104 e giurisprudenza ivi citata). Al § 104, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha osservato quanto segue: «If the nature of the charges makes it unavoidable for the involvement of third parties to be established in one set of proceedings and those findings would be consequential on the assessment of the legal responsibility of the third parties tried separately, this should be considered as a serious obstacle for disjoining the cases».
(
15
) Sentenza Navalnyy e Ofitserov c. Russia (§ 104).
(
16
) Sentenza Navalnyy e Ofitserov c. Russia (§§ da 103 a 105).
(
17
) Le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2016/343 non sono pertinenti nella presente causa.
(
18
) Sentenza del 19 settembre 2018, Milev (
C‑310/18 PPU
,
EU:C:2018:732
, punti da
45
a
47
).
(
19
) V., per analogia, sentenze del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a. (
C‑203/15 e C‑698/15
,
EU:C:2016:970
, punti
127
e
128
nonché giurisprudenza ivi citata), e del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (
C‑216/18 PPU
,
EU:C:2018:586
, punto
62
).
(
20
)
GU 2007, C 303, pag. 17
.
(
21
) V. spiegazione relativa all’articolo 52 della [OSCURATO:PERSONA].
(
22
) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali [COM(2013) 821 final].
(
23
) V. punti da 13 a 17 di tale proposta.
(
24
) Nell’ambito della sua proposta di direttiva, la Commissione si è infatti espressamente riferita alla sentenza della Corte EDU del 25 marzo 1983, Minelli c. Svizzera (CE:ECHR:1983:0325JUD000866079, § 37), nella quale quest’ultima ha dichiarato che «[s]ussiste violazione della presunzione di innocenza qualora, non essendo legalmente provata la colpevolezza dell’imputato e, in particolare, non essendogli stata data la possibilità di esercitare i suoi diritti di difesa, una decisione giudiziale che lo riguarda rifletta l’idea che quest’ultimo sia colpevole. Ciò può accadere anche in assenza di una constatazione formale, essendo sufficiente una motivazione che lasci intendere che il giudice ritiene colpevole l’interessato».
(
25
) Occorre ricordare, conformemente a una giurisprudenza costante, che l’articolo 52, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] non pregiudica l’autonomia del diritto dell’Unione e della Corte, e pertanto il legislatore dell’Unione può concedere una protezione più estesa di quella offerta dalla CEDU [v., a tale riguardo, sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a. (
C‑203/15 e C‑698/15
,
EU:C:2016:970
, punto
129
e giurisprudenza ivi citata)].
(
26
) V., per quanto riguarda il diritto alla presunzione di innocenza sancito dall’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU, Kjølbro, J.F.,
[OSCURATO:PERSONA] – for praktikere, Jurist
– og [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2017, in particolare pagg. 655 e segg.
(
27
) V., a tale riguardo, sentenza Karaman c. Germania (§ 41 e giurisprudenza ivi citata).
(
28
) V., a tale riguardo, sentenza Karaman c. Germania (§ 63 e giurisprudenza ivi citata), nonché, nello stesso senso, sentenza Corte EDU, 31 ottobre 2013, Mosinian c. Grecia (CE:ECHR:2013:1031JUD000804510, § 23 e giurisprudenza ivi citata).
(
29
) V., a tale riguardo, sentenze Karaman c. Germania (§ 64) e Navalnyy e Ofitserov c. Russia (§ 104), nonché sentenza Corte EDU, 25 gennaio 2018, Bikas c. Germania (CE:ECHR:2018:0125JUD007660713, § 46 e giurisprudenza ivi citata).
(
30
) Come rilevato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo al § 63 della sentenza Karaman c. Germania, «se si tiene conto della natura e del contesto del procedimento in questione, anche l’utilizzo di termini inopportuni può non essere determinante».
(
31
) In tale causa, il ricorrente lamentava una violazione del proprio diritto alla presunzione di innocenza a causa delle menzioni della propria partecipazione alla commissione di un reato che figuravano in una sentenza emessa contro altre persone processate separatamente in Germania. La decisione giudiziaria in questione era quindi emessa all’esito di un procedimento che non era direttamente a carico del ricorrente in qualità di imputato, ma che, nondimeno, riguardava un procedimento penale pendente a carico del ricorrente ed era connesso a quest’ultimo procedimento.
(
32
) Sentenza Karaman c. Germania (§ 64); il corsivo è mio.
(
33
) Sentenza Karaman c. Germania (§ 64).
(
34
) Idem.
(
35
) Idem.
(
36
) Ibidem (§ 66).
(
37
) Ibidem (§ 69).
(
38
) V. considerazioni dedicate a tale problematica ai paragrafi da 56 a 61 delle presenti conclusioni.
(
39
) Sentenza Navalnyy e Ofitserov c. Russia (§§ 103 e 104).
(
40
) La sentenza in parola affermava che X aveva cospirato con altre due persone, «N. ex consulente volontario del governatore» e «O. ex direttore della VLK», e precisava in particolare che «N.» aveva «nutrito il disegno criminale di sottrarre attivi (…)» (v. comunicato stampa della sentenza Navalnyy e Ofitserov c. Russia, disponibile al seguente indirizzo Internet: http://hudoc.echr.coe.int/fre-press?i= 003-5307100-6607284).
(
41
) Sentenza Navalnyy e Ofitserov c. Russia (§ 106).
(
42
) V. paragrafi da 82 a 84 delle presenti conclusioni.
(
43
) V. considerando 48 di detta direttiva.