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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2021

Cassazione n. 47530/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 novembre 2000 avverso l'ordinanza resa il 28 giugno 2022 dal Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame, ha respinto l'appello avverso l'ordinanza resa il 4 Aprile 2022 dalla Corte di appello di Firenze con cui è stata rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, applicata al predetto Alushaj in data 16/2/2021, condannato per i reati di porto abusivo di strumenti atti ad offendere e rapina pluriaggravata, perché commessa in più di tre persone riunite, in luogo di privata dimora e approfittando di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, o la sostituzione con altra misura meno afflittiva.

L'appello aveva valorizzato il tempo trascorso dall'esecuzione della misura cautelare, circa due anni e mezzo, la condizione di incensurato dell'imputato e il reperimento di un'attività lavorativa, per il cui svolgimento non era stata concessa la necessaria autorizzazione • Il tribunale ha ritenuto infondato l'appello in ragione della gravità dei fatti commessi che palesano la entità delle esigenze cautelari, le quali non possono ritenersi attenuate in forza del mero decorso del tempo. 2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo: 2.1Vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura perché l'imputato è stato sottoposto alla misura della custodia in carcere il 7 dicembre 2019 e successivamente, dal 16 Febbraio 2021, è stato posto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

Il ricorrente osserva che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il tempo trascorso in misura cautelare non può essere del tutto irrilevante ai fini della valutazione della pericolosità; altro elemento trascurato è il reperimento di un'attività lavorativa che l'imputato avrebbe potuto esercitare, qualora il tribunale gli avesse consentito di allontanarsi dal luogo di svolgimento della misura.

Il tribunale si è, invece, limitato ad affermare che l'istanza di revoca non è fondata su alcun fatto nuovo, e non ha considerato la condizione di incensurato dell'imputato.

Deduce inoltre il ricorrente che il tribunale è stato contraddittorio nella valutazione del pericolo di reiterazione e non ha valutato l'attualità e la concretezza di tale pericolo, limitandosi a valorizzare la gravità dei fatti per giustificare il permanere di una misura cautelare, così ponendosi in contrasto con quanto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui la gravità del titolo di reato non può costituire indice del pericolo di fuga o di recidiva.

Su istanza del difensore è stata disposta la trattazione orale del processo .

E' stata poi trasmessa istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore.

Tuttavia in data 4 ottobre è pervenuta dichiarazione di rinunzia all'istanza di rinvio per legittimo impedimento.

All'odierna udienza il difensore non si è presentato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto invoca una pretesa attenuazione delle esigenze cautelari legate al rischio di recidiva dell'imputato al trascorrere di un apprezzabile periodo di tempo dalla esecuzione della misura cautelare.

Giova al riguardo ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza, ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare. (Sez. 5 - , Sentenza n. 45843 del 14/06/2018 Cc. (dep. 10/10/2018 ) Rv. 274133 - 01); il mero decorso del tempo ha valore neutro ove non sia accompagnato da altre circostanze suscettibili di incidere sulla considerazione delle esigenze da salvaguardare. (Sez. 4 - , Sentenza n. 13895 del 05/03/2020 Cc. (dep. 07/05/2020 ) Rv. 278866 - 01 Nel caso di specie il tribunale ha fatto corretta applicazione di tale giurisprudenza sottolineando che il mero decorso del tempo non è di per sé significativo, ai fini dell'attuazione delle esigenze che cautelari, e di contro ha valorizzato le gravi modalità di esecuzione del delitto addebitato all'imputato, una rapina commessa in più di tre persone riunite all'interno di un luogo di privata dimora, che palesano la sua spiccata pericolosità sociale, a prescindere dalla sua condizione di incensurato. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla cassa delle ammende,in relazione al grado di colpa manifestato nella presentazione dell'impugnazione .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc.pen.

Roma 19 ottobre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 novembre 2000 avverso l'ordinanza resa il 28 giugno 2022 dal Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame, ha respinto l'appello avverso l'ordinanza resa il 4 Aprile 2022 dalla Corte di appello di Firenze con cui è stata rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, applicata al predetto Alushaj in data 16/2/2021, condannato per i reati di porto abusivo di strumenti atti ad offendere e rapina pluriaggravata, perché commessa in più di tre persone riunite, in luogo di privata dimora e approfittando di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, o la sostituzione con altra misura meno afflittiva. L'appello aveva valorizzato il tempo trascorso dall'esecuzione della misura cautelare, circa due anni e mezzo, la condizione di incensurato dell'imputato e il reperimento di un'attività lavorativa, per il cui svolgimento non era stata concessa la necessaria autorizzazione • Il tribunale ha ritenuto infondato l'appello in ragione della gravità dei fatti commessi che palesano la entità delle esigenze cautelari, le quali non possono ritenersi attenuate in forza del mero decorso del tempo. 2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo: 2.1Vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura perché l'imputato è stato sottoposto alla misura della custodia in carcere il 7 dicembre 2019 e successivamente, dal 16 Febbraio 2021, è stato posto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Il ricorrente osserva che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il tempo trascorso in misura cautelare non può essere del tutto irrilevante ai fini della valutazione della pericolosità; altro elemento trascurato è il reperimento di un'attività lavorativa che l'imputato avrebbe potuto esercitare, qualora il tribunale gli avesse consentito di allontanarsi dal luogo di svolgimento della misura. Il tribunale si è, invece, limitato ad affermare che l'istanza di revoca non è fondata su alcun fatto nuovo, e non ha considerato la condizione di incensurato dell'imputato. Deduce inoltre il ricorrente che il tribunale è stato contraddittorio nella valutazione del pericolo di reiterazione e non ha valutato l'attualità e la concretezza di tale pericolo, limitandosi a valorizzare la gravità dei fatti per giustificare il permanere di una misura cautelare, così ponendosi in contrasto con quanto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui la gravità del titolo di reato non può costituire indice del pericolo di fuga o di recidiva. Su istanza del difensore è stata disposta la trattazione orale del processo . E' stata poi trasmessa istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore. Tuttavia in data 4 ottobre è pervenuta dichiarazione di rinunzia all'istanza di rinvio per legittimo impedimento. All'odierna udienza il difensore non si è presentato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto invoca una pretesa attenuazione delle esigenze cautelari legate al rischio di recidiva dell'imputato al trascorrere di un apprezzabile periodo di tempo dalla esecuzione della misura cautelare. Giova al riguardo ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza, ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare. (Sez. 5 - , Sentenza n. 45843 del 14/06/2018 Cc. (dep. 10/10/2018 ) Rv. 274133 - 01); il mero decorso del tempo ha valore neutro ove non sia accompagnato da altre circostanze suscettibili di incidere sulla considerazione delle esigenze da salvaguardare. (Sez. 4 - , Sentenza n. 13895 del 05/03/2020 Cc. (dep. 07/05/2020 ) Rv. 278866 - 01 Nel caso di specie il tribunale ha fatto corretta applicazione di tale giurisprudenza sottolineando che il mero decorso del tempo non è di per sé significativo, ai fini dell'attuazione delle esigenze che cautelari, e di contro ha valorizzato le gravi modalità di esecuzione del delitto addebitato all'imputato, una rapina commessa in più di tre persone riunite all'interno di un luogo di privata dimora, che palesano la sua spiccata pericolosità sociale, a prescindere dalla sua condizione di incensurato. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla cassa delle ammende,in relazione al grado di colpa manifestato nella presentazione dell'impugnazione . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc.pen. Roma 19 ottobre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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