CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 marzo 2024
Cassazione n. 21572/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso le ordinanze nelle date del 05/03/2024, del 06/03/2024 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanze del [OSCURATO:DATA_NASCITA], del 06/03/2024 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo ha rigettato la richiesta di autorizzazione ai colloqui telefonici con la propria madre e con la propria coniuge presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tali ordinanze ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 18, 18-ter ord. pen. e 39 d.P.R. n. 230 del 2000 e vizio di motivazione per carenza. Osserva, in specie, che ciascuno dei menzionati provvedimenti reiettivi risulterebbe fondato sul mero stato detentivo della coniuge dell'indagato richiedente e sulla supposta, ma invero indimostrata esistenza di rapporti tra quest'ultima e la genitrice del predetto, in evidente violazione della previsione dell'art. 18 ord. pen., che riconosce specifico rilievo al mantenimento dei legami familiari e che, nell'ermeneusi offertane dalla giurisprudenza di legittimità, prescrive che le relative limitazioni siano consentite solo in presenza di ben individuate esigenze concrete, in tesi non indicate, oltre che nel rispetto del procedimento delineato nell'art. 18-ter ord. pen. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Privo di pregio è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 18 e 18-ter ord. pen. e vizio di motivazione per carenza, assumendo che ciascuno dei provvedimenti reiettivi de quibus sarebbe fondato esclusivamente sullo stato detentivo della coniuge dell'indagato richiedente e sulla supposta, ma non dimostrata sussistenza di rapporti tra quest'ultima e la genitrice del predetto, in evidente violazione delle evocate disposizioni normative, che riconoscono rilievo al mantenimento dei legami familiari durante la fase di carcerazione. Rileva preliminarmente il Collegio che i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, reiettivi delle richieste di ammissione ai colloqui telefonici avanzate, in più occasioni, dall'indagato, in quanto incidenti sulla libertà di comunicazione riconosciuta e tutelata dall'art. 15 Cost., sono ricorribili per cassazione solo per violazione di legge ai sensi dell'art.111, comma 7, Cost.Tanto premesso, si ritiene che del disposto di cui all'art. 18 ord. pen., di cui è denunziata la violazione, sia stata, invece, effettuata corretta applicazione, risultando emessa ognuna delle ordinanze impugnate dal giudice funzionalmente competente, in esito all'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero ed essendo le stesse corredate da sintetiche, ma idonee motivazioni, esplicative delle ragioni - individuate, in specie, nell'esigenza di contenere il pericolo di inquinamento probatorio - giustificative del tenore dei provvedimenti. La sussistenza delle prescritte motivazioni esclude, in radice, la dedotta violazione del disposto di cui all'art. 18 ord. pen. Non viene, invece, in rilievo nel caso di specie il disposto dell'art. 18 -ter ord. pen., egualmente evocato in ricorso, disciplinando tale norma la diversa materia della corrispondenza epistolare e telegrafica e prevedendo, peraltro, il diverso regime di impugnabilità, costituito dalla reclamabilità dinanzi al Tribunale del circondario in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento reiettivo. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in