CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17503/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 10 marzo 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 23 settembre 2019 dal Magistrato di sorveglianza di Napoli con cui era stata accolta l'istanza di liberazione anticipata formulata dal suddetto detenuto per i periodi dal 29 dicembre 2017 al 29 giugno 2018 e dal 29 dicembre 2018 al 29 giugno 2019, ma l'istanza era stata rigettata con riferimento al semestre dal 29 giugno al 29 dicembre 2018. Il Tribunale - premesso che il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato quella parte dell'istanza perché [OSCURATO:PERSONA] nel corso di quel semestre, il 4 ottobre 2018, aveva riportato la grave sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività per la durata di sette giorni - ha esaminato il contenuto del reclamo ma ha concluso che la condotta del detenuto, nella sua concreta portata deviante rispetto al percorso finalizzato alla rieducazione del medesimo, aveva compromesso decisivamente la valutazione del semestre in cui l'infrazione si era verificata. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e ha chiesto l'annullamento della stessa sulla scorta di un unico motivo in forza del quale ha prospettato la violazione dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La difesa sostiene che avrebbe dovuto formularsi una diversa valutazione dell'unico episodio di natura disciplinare, afferente presumibilmente alla mancata partecipazione alla conta dei detenuti: si era trattato, peraltro, di un singolo episodio, non rilevandosi l'inosservanza di ordini e prescrizioni, né l'incapacità di [OSCURATO:PERSONA] di relazionarsi in modo corretto. Impropriamente, secondo il ricorrente, i giudici di sorveglianza hanno preso in considerazione il comportamento serbato dal detenuto in un diverso semestre, comportamento per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato già punito e aveva subìto il diniego della corrispondente liberazione anticipata, laddove essi avrebbero dovuto valutare il comportamento complessivo serbato dal detenuto nel semestre considerando tutte le risultanze ad esso relative. In questa prospettiva la difesa segnala che nel 2018 [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto anche il differimento della pena per gravi condizioni di salute e il giorno 4 ottobre 2018 il detenuto stava male, di guisa che la sua condotta avrebbe dovuto ascriversi, non a una caduta della sua partecipazione al percorso risocializzante, ma alla sua pregiudicata condizione soggettiva, senza che potesse chiedersi alla difesa stessa di avvalersi di insussistenti poteri istruttori per fornire la corrispondente dimostrazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che le censure proposte si sono limitate ad affermare concetti opposti rispetto a quelli sviluppati nel provvedimento impugnato, in cui è stato correttamente evidenziato che il detenuto, nel semestre in valutazione, è stato attinto da una sanzione disciplinare per inosservanza di ordini e prescrizioni, nel quadro della palesata incapacità di relazionarsi correttamente. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è infondata e, pertanto, va rigettata. 2. Il ragionamento del Tribunale si profila fondato su un adeguato approfondimento degli elementi di fatto pervenuti al suo vaglio, si è dipanato senza violazioni della disciplina regolatrice della liberazione anticipata, imperniata sul disposto dell'art. 54 Ord. pen., e si è articolato secondo parametri logici coerenti. Nel, pur sintetico, provvedimento impugnato, il Tribunale ha preso atto che, con il reclamo, il detenuto aveva sostenuto che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza era erroneo, in quanto aveva ricollegato il diniego della misura premiale alla sola constatazione della violazione disciplinare senza alcuna considerazione delle condizioni psico-fisiche del detenuto che era in uno stato di particolare preoccupazione per le sue condizioni di salute. Ha, però, considerato la situazione concretata determinata dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA] e ha stabilito che la suddetta sanzione era stata irrogata al detenuto perché questi si era reso responsabile dell'inosservanza di ordini e di prescrizioni. Inoltre, i giudici di sorveglianza hanno rilevato che, nella relazione inerente alla sua condotta, si era specificamente evidenziato che quella situazione era stata determinata dall'incapacità di [OSCURATO:PERSONA] di rapportarsi correttamente con gli interlocutori ed era conseguente a note caratteriali palesate dal medesimo, posto anche che il Magistrato di sorveglianza aveva operato una valutazione equilibrata della condotta del detenuto per i restanti semestri riconoscendogli la liberazione anticipata e che, per altro verso, [OSCURATO:PERSONA] non aveva in alcun modo dimostrato il riverbero, ordinariamente irrilevante, delle sue condizioni di salute sul comportamento sanzionato. 3. Il breve discorso giustificativo offerto dall'ordinanza esaminata si profila comunque adeguato nel dare atto della mancanza di prova della predisposizione del detenuto alla risocializzazione nello specifico semestre di riferimento e non risulta vulnerato dalla contestazione sollevata dal ricorrente. Il giudizio complessivo e comparativo, tratteggiato con sintetici ma precisi riferimenti, ha fatto leva, non soltanto sulla gravità astratta dell'infrazione, ma sul concreto contenuto del comportamento serbato nell'occasione censurata dal detenuto, resosi inosservante di ordini e prescrizioni, contegno risultato d'altronde collegato al più generale limite palesato dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA] nel semestre di riferimento, connotata da una complessiva caduta di tensione rispetto alla corretta impostazione della sua partecipazione al percorso risocializzante, per la sua incapacità, determinata da sue note caratteriali, nel relazionarsi in modo corretto con gli interlocutori della comunità penitenziaria. A fronte di questi dati concreti, la doglianza posta a base dell'impugnazione ha evocato circostanze non comprovate, adducendo le cattive condizioni di salute quale base del censurabile comportamento del detenuto nell'occasione delle violazione disciplinare, contestando che la rilevazione della più generale condotta di [OSCURATO:PERSONA], incapace di interagire nel semestre, fosse fondata su effettive evidenze, così revocando in dubbio, ma senza riferimenti autosufficienti, il contenuto della relazione a cui si sono riportati i giudici di sorveglianza, nonché adducendo - senza però che il Tribunale ne avesse discorso - la non valutabilità del cattivo comportamento, con relativa sanzione, inerente ad altro semestre. 4. Posti tali elementi, è necessario muovere dal principio di diritto secondo cui, in tema di concessione della liberazione anticipata, costituisce oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende il beneficio premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati, oltre che dall'art. 54 Ord. pen., dall'art. 103 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743 - 01; Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, Rv. 252355 - 01). Va, inoltre, specificamente considerato che, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera risocializzante, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, per l'aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, sotto il profilo dell'attitudine o meno a far emergere una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 - 01; Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595 - 01; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311 - 01). E', d'altro canto, da precisare che, ai fini della concessione della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall'istituto di pena, perché essa da sola non costituisce una sicura dimostrazione dell'adesione effettiva del condannato all'opera di rieducazione, la quale va, invece, desunta da fatti positivi che rivelino l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati (Sez. 1, n. 28536 del 15/9/2020, V., Rv. 279745 - 01; Sez. 1, n. 758 del 22/10/2013, dep. 2014, Pisa, Rv. 258396 - 01). Si richiede, in questa prospettiva, una ponderazione completa, equilibrata e logica dell'attività svolta dal detenuto nel corso della permanenza inframuraria, alla stregua delle indicazioni provenienti dalle relazioni di sintesi del personale specializzato nella propulsione, nel supporto e nella valutazione dell'opera di risocializzazione, sempre nella prospettiva che l'apprezzamento finale - oltre a radicarsi su dati di fatto concreti - si effettui comunque considerando, in modo sinottico e compiuto, la complessiva condotta del medesimo, in relazione a tutte le manifestazioni rilevanti ai fini della verifica della sua partecipazione all'opera di rieducazione e al percorso risocializzante. 5. Il Tribunale di sorveglianza si è sostanzialmente attenuto a tali principi annettendo, con ragionamento congruo e non illogico, un peso determinante alla mancata partecipazione del condannato alla stessa impostazione dell'attività risocializzante nel semestre negativamente caratterizzato dal comportamento posto alla base della grave infrazione disciplinare analizzata, nel quadro di una condotta non consentanea al percorso rieducativo. Così decidendo, i giudici di sorveglianza hanno correttamente applicato le norme rilevanti, rendendo una motivazione esente dai vizi prospettati dal ricorrente. Pertanto, con riguardo al semestre oggetto della valutazione negativa compiuta nell'ordinanza impugnata, l'esito che scaturisce dalle considerazioni svolte è il rigetto del ricorso. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna