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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14857/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 143 cod. proc. pen., nonché la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693 - 01; Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, Khadraoui, Rv. 273246 - 01; Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 1 della motivazione sulla nullità, pag. 2 della motivazione sulla responsabilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; w P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 143 cod. proc. pen., nonché la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693 - 01; Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, Khadraoui, Rv. 273246 - 01; Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 1 della motivazione sulla nullità, pag. 2 della motivazione sulla responsabilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; w P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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