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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 settembre 2018

Cassazione n. 10851/2025

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ina, rappresentatie difesi da ll’[OSCURATO:PERSONA]. Ricorrenti contro Fallimento C.M.I. Immobiliare s.a.s. di Caterino C. e del socio [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore rag. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’AvvocatoDaniele Greco. Controricorrente-Ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 2111/2018della Corte di appello di Firenze , depositata il 20.9.2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.3.2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio.La Corte, letto il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 2111/2018 della Corte di appello di Firenze, pubblicata il 20.9.2018, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Lucca 781/2012 che aveva rigettato le domande da loro proposte in relazione ad un contratto preliminare di vendita di immobile stipulato con la C.M.I. Immobiliare s.a.s. di Caterino C. in data 16.12.2005; letto i l controricors o e ricorso incidentale notificat o da l Fallimento C.M.I. Immobiliare s.a.s. di Caterino C. e del socio [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i ricorrentiprincipali, con atto depositato il 24.2.2025, sottoscritto dalloro procuratore munito di apposito mandato, hanno dichiarato di rinunziare al ricorso; che, con atto depositat o il 27.2.2025 , la rinuncia è stata accettata dal Fallimento, con dichiarazione comprensiva anche della rinuncia al proprio ricorso incidentale; che per effetto della accettazione non deve darsi luogo alla pronuncia sulle spese; visto l’art.391 cod. proc. civ. P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 13 marzo 2025. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio
Sentenza Cassazione n. 10851/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris