CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08266/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] C-intimati-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 7215/2023 depositata il 31/08/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18653/2024Numero sezionale 7761/2025Numero di raccolta generale 8266/2026Data pubblicazione 02/04/20261. In data 20 ottobre 2007 l’Agenzia delle entrate, in adesione a PVCdella GdF in cui erano formalizzate contestazioni, ai fini dell’IVA e delleimposte sui redditi, in relazione ad operazioni oggettivamente esoggettivamente inesistenti riconducibili al finanziamento di cui alla leggen. 488 del 1992, notificava a [OSCURATO:SOCIETA]. dei Fratelli BertinoMassimilano C., gli avvisi di accertamento n. RJ802A300023, relativoall’anno d’imposta 2003, e n. RJ802A300024, relativo all’anno d’imposta2004.In conseguenza di tali avvisi e degli atti di contestazione nn.RJ8COA300050 e RJ8SCOA300051 notificati ai legali rappresentanti ed aisoci quali autori delle violazioni, l’Agenzia notificava loro gli atti diirrogazione di sanzioni, oggetto di causa, che i medesimi impugnavano pervizi propri e derivati in ragione dell’illegittimità degli avvisi diaccertamento, separatamente impugnati.2. L’adita CTP di Catania, con sentenza n. 796/6/11, accoglieva ilricorso, sulla base della considerazione che, con precedenti sentenze nn.558 e 559/1/09, la medesima CTP aveva annullato gli avvisi diaccertamento.3. L’Ufficio proponeva appello, rigettato dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, con lasentenza in epigrafe, osservando:Non può essere accolta la richiesta di riunione con gli RGA 6077/2010e 6075/2010 [ossia con le cause riguardanti gli appelli dell’Ufficio avversole sentenze di primo grado favorevoli ai contribuenti sugli avvisi diaccertamento] in quanto già oggetto di decisione favorevole alla società.Nel merito la Corte ritiene che la sentenza impugnata è puntualmentemotivata in quanto si fonda sulla documentazione prodotta in giudizio enon contestata dall'Ufficio.Numero registro generale 18653/2024Numero sezionale 7761/2025Numero di raccolta generale 8266/2026Data pubblicazione 02/04/2026È appena il caso di evidenziare che non può essere condiviso quantoasserito dall'Agenzia [delle] Entrate in merito alla rilevanza data, daigiudici, agli aspetti formali piuttosto che a quelli sostanziali.È noto che il processo tributario è un processo documentale.È consequenziale che la documentazione, prodotta in giudizio, prevalesulle presunzioni, sui sospetti o sulle dichiarazioni di terzi.Infatti risulta che gli stessi verbalizzanti hanno acclarato chel'operazione commerciale era oggettivamente esistente ma che vi erastata una presunta maggiorazione del prezzo di acquisto. Dettapresunzione, però, non può essere presa in considerazione in quanto nonriveste i requisiti voluti dalla legge.In estrema sintesi l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto riconoscere ilcosto portato in deduzione.Ne discende che l'avviso di accertamento è stato correttamenteannullato dai primi giudici.4. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con tremotivi; i contribuenti restano intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 D.Lgs.n. 546/92 e dell’art. 295 c.p.c. nonché dell’art. 2909 c.c. (art. 360, n. 4,c.p.c.)”. La sentenza impugnata è censurabile laddove “ha deciso nelmerito la lite invece di disporre la sospensione del processo in attesa delladefinizione (con sentenza passata in giudicato) dei giudizi aventi adoggetto gli avvisi di accertamento presupposti agli avvisi di irrogazione disanzioni oggetto di causa, attesa l’evidente nesso di pregiudizialità logico-giuridica esistente tra i due procedimenti”. “Le sentenze della CTP nn.558-559/1/09 (richiamate nella sentenza di primo grado) che avevanoNumero registro generale 18653/2024Numero sezionale 7761/2025Numero di raccolta generale 8266/2026Data pubblicazione 02/04/2026annullato gli avvisi di accertamento presupposti sono state confermate inappello dalla CTR della Sicilia con sentenze nn. 766-765/17/15, [le quali](in accoglimento del ricorso per cassazione erariale) sono state cassatecon rinvio dalla Suprema Corte adita con ordinanze nn. 659/24 e 660/24depositate in data 8.1.2024”.2. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 132c.p.c. e 36 D.Lgs. n. 546/92 (art. 360, n. 4, c.p.c.)”. “La CGT si è arrestataad una motivazione del tutto stereotipa ed apodittica”, “‘ripete[ndo]’palesemente (anche testualmente) la motivazione delle sentenze nn. 766-765/17/15 rese dalla CTR della Sicilia nei giudizi avverso i presuppostiavvisi di accertamento, con le quali erano state confermate le sentenzenn. 558-559/1/09 della CTP di Catania” (segue fotoriproduzione integraledelle sentenze nn. 766-765/17/15). La S.C. di cassazione, con ordinanzenn. 659-660/24 dell’8 gennaio 2024, pure fotoriprodotte, ha annullato conrinvio tali sentenze ravvisando vizio di motivazione apparente.3. Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 DPR600/73, dell’art. 109 TUIR e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)”. Inestremo subordine, la sentenza impugnata viola anche le disposizioni dilegge rubricate.4. Sono fondati i primi due motivi, assorbito il terzo.La [OSCURATO:PERSONA], non potendo più disporre, come “illo tempore”correttamente richiesto dall’Ufficio, la riunione con le cause riguardanti gliappelli proposti dal medesimo Ufficio avverso le sentenze di primo gradofavorevoli ai contribuenti sugli avvisi di accertamento, avrebbe dovutodisporre la sospensione, in attesa della decisione definitiva di tali cause,stante il rapporto di pregiudizialità-dipendenza esistente tra esse ed ilpresente giudizio, posto che gli atti di irrogazione di sanzioni riposanosugli avvisi di accertamento, presupponendone la legittimità, el’impugnazione dei primi (a sua volta) riposa (anche) sulla loro illegittimitàNumero registro generale 18653/2024Numero sezionale 7761/2025Numero di raccolta generale 8266/2026Data pubblicazione 02/04/2026derivata in conseguenza della dedotta illegittimità dei secondi. Invero, “intema di contenzioso tributario, va cassata con rinvio la sentenza chedecida la causa pregiudicata (nella specie avente ad oggetto l'avviso diirrogazione delle sanzioni) in base alla decisione, non ancora passata ingiudicato, della causa pregiudiziale (nella specie avente ad oggettol'annullamento dell'avviso di accertamento concernente l'indebitadetrazione d'imposta per fatturazioni inesistenti, presupposto dellesanzioni applicate) dovendosi, in tale ipotesi, sospendere il processopregiudicato ex art. 295 c.p.c., atteso che i principi del giudicato esternoconsentono di attribuire efficacia riflessa alle sole sentenze definitive”(Cass. n. 331 del 2021).Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA], senza disporre la sospensione, ha deciso lacausa, oltretutto limitandosi a riprodurre un passaggio delle motivazionidelle sentenze d’appello sugli avvisi: ora, già da questa S.C. annullate conrinvio tali sentenze per motivazione meramente apparente, la sentenzaimpugnata “a fortiori” è affetta, per derivazione, dal medesimo vizio.5. In definitiva, essa va cassata con rinvio, per nuovo esame e per lespese, comprese quelle del grado. P.Q.MIn accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbito ilterzo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, pernuovo esame e per le spese.Così deciso a Roma, lì 13 novembre 2025.Il Presidente