CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 32371/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 02/07/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla esclusione della desistenza, è aspecifico, in quanto evoca del tutto genericamente l'art. 56, comma terzo, cod. pen., e, in ogni caso, manifestamente infondato in relazione all'invocata qualificazione del fatto nella forma tentata, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processualli e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente