CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07920/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01XGOVL) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile; ritenuto che l'unica doglianza dedotta, con cui si è censurato il diniego dell'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., è priva di specificità, perché riproduttiva di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito; considerato che questa Corte ha già affermato che l'attenuante in parola non è configurabile nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che questa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Monticciolo, Rv. 280479 01); circostanza quest'ultima non verificatasi nella specie; rilevato che all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/0