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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38967/2025

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato ex art. 640 cod. pen., risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di merito correttamente ritenuto che nel contegno posto in essere dall’odierno ricorrente non sia ravvisabile un mero inadempimento civilistico, a fronte della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa contrattuale; che, infatti, non trova alcun riscontro la censura in merito alla impossibilità di configurare la suddetta fattispecie delittuosa essendo gli asseriti artifizi e raggiri precedenti rispetto alla induzione in errore e al conseguimento del profitto, emergendo, da quanto accertato dai giudici di merito, come, dopo aver sottoscritto con la persona offesa, presso lo studio di un avvocato, un contratto per la costituzione di un’associazione in partecipazione, così da ingenerare in lei un legittimo affidamento nella conclusione dell’affare, al punto che la stessa aveva provveduto a versargli una cospicua somma di denaro, il ricorrente finiva per rendersi totalmente irreperibile; precisato che, «in tema di truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria» (Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, Montalti, Rv. 258203 - 01) ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n.7, cod. pen., non è consentito in questa sede, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato ex art. 640 cod. pen., risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di merito correttamente ritenuto che nel contegno posto in essere dall’odierno ricorrente non sia ravvisabile un mero inadempimento civilistico, a fronte della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa contrattuale; che, infatti, non trova alcun riscontro la censura in merito alla impossibilità di configurare la suddetta fattispecie delittuosa essendo gli asseriti artifizi e raggiri precedenti rispetto alla induzione in errore e al conseguimento del profitto, emergendo, da quanto accertato dai giudici di merito, come, dopo aver sottoscritto con la persona offesa, presso lo studio di un avvocato, un contratto per la costituzione di un’associazione in partecipazione, così da ingenerare in lei un legittimo affidamento nella conclusione dell’affare, al punto che la stessa aveva provveduto a versargli una cospicua somma di denaro, il ricorrente finiva per rendersi totalmente irreperibile; precisato che, «in tema di truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria» (Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, Montalti, Rv. 258203 - 01) ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n.7, cod. pen., non è consentito in questa sede, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos
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