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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 41847/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle p—a—r--t73 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.RAVANETTI Massimo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in par- ziale riforma della decisione del Tribunale di Genova, all'esito di concordato in appello previa rinuncia ai motivi di gravame, rideterminava la pena nei confronti del ricorrente in anni due di reclusione ed euro 600 di multa in relazione al reato di furto in istituto scolastico con violenza sulle cose.

2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto as- solutamente privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. circostanza che, se da un lato ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, che non presenta profili di illegalità, dall'altra ha compor- tato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di le- gittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15.1.2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30.11.2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3.12.2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere pro- cessuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato(sez.3, 15.6.2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268385; sez.2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Khribech, 259825).

4. Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina (art.610 comma 5 bis cod.proc.pen.), che consente la pronuncia senza formalità della causa di inammissibilità, è senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta (successivo alla data di en- trata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] e cioè il 3 Agosto 2017).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle p—a—r--t73 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.RAVANETTI Massimo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in par- ziale riforma della decisione del Tribunale di Genova, all'esito di concordato in appello previa rinuncia ai motivi di gravame, rideterminava la pena nei confronti del ricorrente in anni due di reclusione ed euro 600 di multa in relazione al reato di furto in istituto scolastico con violenza sulle cose. 2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto as- solutamente privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. circostanza che, se da un lato ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, che non presenta profili di illegalità, dall'altra ha compor- tato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di le- gittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15.1.2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.6, 30.11.2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3.12.2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere pro- cessuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato(sez.3, 15.6.2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268385; sez.2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Khribech, 259825). 4. Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina (art.610 comma 5 bis cod.proc.pen.), che consente la pronuncia senza formalità della causa di inammissibilità, è senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta (successivo alla data di en- trata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] e cioè il 3 Agosto 2017). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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