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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1996

ECLI:EU:T:1996:151
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61996B0107 - IT Avis juridique important | 61996B0107 Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 21 ottobre 1996. - Pantochim SA contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Aiuti di Stato - Procedimento amministrativo pendente - Istanza di provvedimenti provvisori mirante a che venga ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] di imporre a uno Stato membro una modifica nelle modalità di concessione di un aiuto - Ingiunzione avente ad oggetto un provvedimento che oltrepassa le competenze della [OSCURATO:PERSONA] - Rigetto della domanda. - [OSCURATO:PERSONA]107/96 R. raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-01361 [OSCURATO:PERSONA] chiave Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Domanda diretta a fare ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di imporre a uno Stato membro una modifica delle modalità di concessione di un aiuto - Rigetto (Trattato CE, artt. 92, 93, nn. 2 e 3, e 186) [OSCURATO:PERSONA] domanda di provvedimenti urgenti mirante a fare ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di ingiungere a uno Stato membro di consentire all'impresa richiedente di accedere ad un regime di defiscalizzazione che non le è stato previamente notificato dallo Stato membro in questione, ma è ciononostante oggetto di un procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato, può essere solo respinta, giacché il provvedimento sollecitato si colloca manifestamente fuori delle competenze riconosciute alla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento amministrativo previsto all'art. 93, n. 2, ed è quindi contrario alla normativa comunitaria in materia di aiuti concessi dagli Stati.

In proposito, quando, nell'ambito di un procedimento del genere, la [OSCURATO:PERSONA] dichiara che un aiuto è stato istituito senza esserle stato preventivamente notificato come previsto dall'art. 93, n. 3, del Trattato, essa non può adottare altro provvedimento provvisorio che un'ingiunzione allo Stato membro interessato di sospendere immediatamente il pagamento dell'aiuto e di fornirle, nel termine da essa impartito, tutti i documenti, informazioni e dati necessari per esaminare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

Inoltre, il giudice comunitario non può fare a meno di respingere una domanda tendente all'adozione di un provvedimento provvisorio che avrebbe lo stesso contenuto e gli stessi effetti di quello che la [OSCURATO:PERSONA] ha, secondo la richiedente, omesso di emanare.

Infatti, i principi che presiedono alla ripartizione delle competenze tra le istituzioni della Comunità, così come voluta dagli autori del Trattato, ostano a che il giudice comunitario possa imporre alla [OSCURATO:PERSONA] di accogliere la domanda di provvedimenti provvisori sottopostale.

Parimenti, giacché il provvedimento richiesto implicherebbe che il giudice dei provvedimenti urgenti si sostituisse alla [OSCURATO:PERSONA] per valutare l'asserito provvedimento di aiuto e l'eventuale necessità della sua estensione alla richiedente, prima che quell'istituzione si pronunci in materia, il giudice si rivolgerebbe così non alla [OSCURATO:PERSONA], ma piuttosto allo Stato membro interessato.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61996B0107 - IT Avis juridique important | 61996B0107 Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 21 ottobre 1996. - Pantochim SA contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Aiuti di Stato - Procedimento amministrativo pendente - Istanza di provvedimenti provvisori mirante a che venga ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] di imporre a uno Stato membro una modifica nelle modalità di concessione di un aiuto - Ingiunzione avente ad oggetto un provvedimento che oltrepassa le competenze della [OSCURATO:PERSONA] - Rigetto della domanda. - [OSCURATO:PERSONA]107/96 R. raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-01361 [OSCURATO:PERSONA] chiave Procedimento sommario - Provvedimenti provvisori - Domanda diretta a fare ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di imporre a uno Stato membro una modifica delle modalità di concessione di un aiuto - Rigetto (Trattato CE, artt. 92, 93, nn. 2 e 3, e 186) [OSCURATO:PERSONA] domanda di provvedimenti urgenti mirante a fare ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di ingiungere a uno Stato membro di consentire all'impresa richiedente di accedere ad un regime di defiscalizzazione che non le è stato previamente notificato dallo Stato membro in questione, ma è ciononostante oggetto di un procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato, può essere solo respinta, giacché il provvedimento sollecitato si colloca manifestamente fuori delle competenze riconosciute alla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento amministrativo previsto all'art. 93, n. 2, ed è quindi contrario alla normativa comunitaria in materia di aiuti concessi dagli Stati. In proposito, quando, nell'ambito di un procedimento del genere, la [OSCURATO:PERSONA] dichiara che un aiuto è stato istituito senza esserle stato preventivamente notificato come previsto dall'art. 93, n. 3, del Trattato, essa non può adottare altro provvedimento provvisorio che un'ingiunzione allo Stato membro interessato di sospendere immediatamente il pagamento dell'aiuto e di fornirle, nel termine da essa impartito, tutti i documenti, informazioni e dati necessari per esaminare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune. Inoltre, il giudice comunitario non può fare a meno di respingere una domanda tendente all'adozione di un provvedimento provvisorio che avrebbe lo stesso contenuto e gli stessi effetti di quello che la [OSCURATO:PERSONA] ha, secondo la richiedente, omesso di emanare. Infatti, i principi che presiedono alla ripartizione delle competenze tra le istituzioni della Comunità, così come voluta dagli autori del Trattato, ostano a che il giudice comunitario possa imporre alla [OSCURATO:PERSONA] di accogliere la domanda di provvedimenti provvisori sottopostale. Parimenti, giacché il provvedimento richiesto implicherebbe che il giudice dei provvedimenti urgenti si sostituisse alla [OSCURATO:PERSONA] per valutare l'asserito provvedimento di aiuto e l'eventuale necessità della sua estensione alla richiedente, prima che quell'istituzione si pronunci in materia, il giudice si rivolgerebbe così non alla [OSCURATO:PERSONA], ma piuttosto allo Stato membro interessato.
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