Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 09532/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29/06/2020 dalla Corte d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione ad opera della Suprema Corte, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto; Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Trani, in data 17/012/2019, con la quale RICCO Carlo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina pluriaggravata a lui ascritto.

2. Ricorre per cassazione il RICCO, a mezzo del proprio difensore, deducendo :

2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto in termini di rapina, anziché di furto con strappo.

Si deduce che, dalla stessa querela della persona offesa, emergeva una unica azione volta allo strappo dell'orecchino dal lobo.

2.2. Violazione di legge con riferimento all'applicazione cumulativa ed integrale delle due aggravanti contestate, contrariamente a quanto previsto dall'art. 63, quarto comma, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo delle corrispondenti doglianze veicolate con l'atto di appello.

1.1. Questa Suprema Corte ha costantemente affermato che «ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la nres" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene» (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558).

La difesa ha contestato l'applicabilità di tale principio - espressamente evocato dalla sentenza impugnata - alla fattispecie in esame, nella quale "la condotta violenta tenuta dall'imputato è stata rivolta dall'imputato verso la res e solo indirettamente verso la persona rispetto alla quale non è stato compiuto alcun atto di violenza o minaccia per vincerne la resistenza» (cfr. pag. 4 del ricorso).

Ritiene il Collegio che la semplice lettura della querela allegata al ricorso - nella quale la persona offesa ha descritto la dinamica dei fatti affermando che "questo giovane, da dietro alle mie spalle, mi dava un ceffone all'altezza dell'orecchio destro e mi sfilava l'orecchino in oro che tenevo fissato al relativo lobo" - consente di escludere la fondatezza della prospettazione difensiva.

Non si vede, francamente, come il ceffone subito dalla persona offesa possa essere considerato quale condotta "immediatamente rivolta verso la cosa", avente ricadute solo secondarie ed eventuali sulla vittima.2

2. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi per ciò che riguarda la residua censura.

Come concordemente evidenziato dalle parti, i giudici di merito hanno applicato l'aumento per la recidiva reiterata infraquinquennale (peraltro erroneamente calcolato in favor nella misura della metà, anziché dei due terzi) senza tener conto del fatto che era stata ritenuta ed applicata anche l'altra aggravante ad effetto speciale (l'aver commesso il fatto in danno di persona ultrasessantacinquenne), e della conseguente necessità di fare applicazione del criterio mitigatore di cui al quarto comma dell'art. 63 cod. pen.

La sentenza deve pertanto essere in parte qua annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari che provvederà alla rideterminazione dell'aumento per la recidiva muovendosi all'interno del limite consentito dalla disposizione appena richiamata, ovvero in misura non eccedente il terzo secondo la regola generale contenuta nell'art. 64 cod. pen. (il carattere discrezionale della quantificazione rende invero opportuno che alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio provveda il giudice del merito).

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata nei limiti qui appena evidenziati.

Nel resto, invece, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità del RICCO.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso il 27 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] r estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29/06/2020 dalla Corte d'Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione ad opera della Suprema Corte, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto; Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Trani, in data 17/012/2019, con la quale RICCO Carlo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina pluriaggravata a lui ascritto. 2. Ricorre per cassazione il RICCO, a mezzo del proprio difensore, deducendo : 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto in termini di rapina, anziché di furto con strappo. Si deduce che, dalla stessa querela della persona offesa, emergeva una unica azione volta allo strappo dell'orecchino dal lobo. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'applicazione cumulativa ed integrale delle due aggravanti contestate, contrariamente a quanto previsto dall'art. 63, quarto comma, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo delle corrispondenti doglianze veicolate con l'atto di appello. 1.1. Questa Suprema Corte ha costantemente affermato che «ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la nres" sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene» (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558). La difesa ha contestato l'applicabilità di tale principio - espressamente evocato dalla sentenza impugnata - alla fattispecie in esame, nella quale "la condotta violenta tenuta dall'imputato è stata rivolta dall'imputato verso la res e solo indirettamente verso la persona rispetto alla quale non è stato compiuto alcun atto di violenza o minaccia per vincerne la resistenza» (cfr. pag. 4 del ricorso). Ritiene il Collegio che la semplice lettura della querela allegata al ricorso - nella quale la persona offesa ha descritto la dinamica dei fatti affermando che "questo giovane, da dietro alle mie spalle, mi dava un ceffone all'altezza dell'orecchio destro e mi sfilava l'orecchino in oro che tenevo fissato al relativo lobo" - consente di escludere la fondatezza della prospettazione difensiva. Non si vede, francamente, come il ceffone subito dalla persona offesa possa essere considerato quale condotta "immediatamente rivolta verso la cosa", avente ricadute solo secondarie ed eventuali sulla vittima.2 2. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi per ciò che riguarda la residua censura. Come concordemente evidenziato dalle parti, i giudici di merito hanno applicato l'aumento per la recidiva reiterata infraquinquennale (peraltro erroneamente calcolato in favor nella misura della metà, anziché dei due terzi) senza tener conto del fatto che era stata ritenuta ed applicata anche l'altra aggravante ad effetto speciale (l'aver commesso il fatto in danno di persona ultrasessantacinquenne), e della conseguente necessità di fare applicazione del criterio mitigatore di cui al quarto comma dell'art. 63 cod. pen. La sentenza deve pertanto essere in parte qua annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari che provvederà alla rideterminazione dell'aumento per la recidiva muovendosi all'interno del limite consentito dalla disposizione appena richiamata, ovvero in misura non eccedente il terzo secondo la regola generale contenuta nell'art. 64 cod. pen. (il carattere discrezionale della quantificazione rende invero opportuno che alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio provveda il giudice del merito). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata nei limiti qui appena evidenziati. Nel resto, invece, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità del RICCO. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso il 27 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] r estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09532/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris