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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 30421/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] diImperiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce violazione di legge in ordine allasussistenza dell’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 7, d.l. n. 4 del 2019,con riferimento alla omissione di essere sottoposto a misura cautelare, èmanifestamente infondato.Argomenta il ricorrente che tale informazione non sarebbe prevista dall’art. 2 deld.l. n. 4 del 2019.La tesi difensiva risulta manifestamente infondata in quanto contraria al datonormativo di cui all’art. 2 c-bis), introdotto con la legge n. 26 del 28 marzo 2019,in sede di conversione in legge del decreto legge n. 4 del 2019, ed in vigore almomento della presentazione della domanda in data 25/05/2020, che ha previstotra i requisiti per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misuracautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo,nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedentila richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3 e la cui omissioneintegra il reato di cui all’art. 7 comma 1 del d.l. n. 4 del 2019.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] diImperiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce violazione di legge in ordine allasussistenza dell’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 7, d.l. n. 4 del 2019,con riferimento alla omissione di essere sottoposto a misura cautelare, èmanifestamente infondato.Argomenta il ricorrente che tale informazione non sarebbe prevista dall’art. 2 deld.l. n. 4 del 2019.La tesi difensiva risulta manifestamente infondata in quanto contraria al datonormativo di cui all’art. 2 c-bis), introdotto con la legge n. 26 del 28 marzo 2019,in sede di conversione in legge del decreto legge n. 4 del 2019, ed in vigore almomento della presentazione della domanda in data 25/05/2020, che ha previstotra i requisiti per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misuracautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo,nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedentila richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3 e la cui omissioneintegra il reato di cui all’art. 7 comma 1 del d.l. n. 4 del 2019.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 30421/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris