CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29354/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29709/1987 avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 05/04/2022 del GIP del [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] GUERRA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma ha applicato ex art. 444 e seg. cod. proc. pen. agli odierni ricorrenti la pena di giustizia in relazione alle imputazioni di cui agli artt. 110, 56, 640, commi primo, secondo n. 2-bis cod. pen. (capo 2,3 della rubrica). 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta assenza di motivazione ed erronea valutazione della prova; non ricorre alcun elemento valutativo quanto alla prova dei fatti ascritti, o quanto all'assenza di condizioni per l'emissione di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge mancando qualsiasi motivazione sulla congruità della pena. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sono manifestamente infondati, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, non è denunziabile in sede di legittimità, rispetto alla sentenza di patteggiamento, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761- 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01, secondo cui, in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza, in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'ad 129, comma 1, cod. proc. pen., può anche essere meramente enunciativa, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto e il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione della richiesta stessa). Questa Corte ha già, del resto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, 2_ comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione tra l'altro alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo, in quanto la limitazione della facoltà di ricorso per cassazione alle sole ipotesi ivi espressamente previste trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito penale oggetto di cognizione (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Rìcciardi, Rv. 281182-01). 2. Coerente con tale ricostruzione è la circostanza che sia sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2- bis, l'erronea qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stesso penalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice. Tale possibilità è però limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, mentre è inammissibile l'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252-01). Ciò posto, è evidente che gli odierni ricorrenti chiedano, con due motivi, una rivalutazione probatoria del procedimento aperto a loro carico per così ridiscutere così questioni di fatto e la corretta graduazione della pena, neanche asseritamente illegale. 3. I motivi così proposti esorbitano dall'ambito entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. prevedelo scrutinio esercitabile da questa Corte. 4. Anche in sede d'impugnazione della sentenza di patteggiamento deve infatti osservarsi la disposizione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., da cui deriva che la Corte di cassazione possa rilevare, d'ufficio, la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del richiamato art. 129, comma 1, cod. proc. pen.; ciò sempre che si sia in presenza di un ricorso ammissibile e a condizione che í citati presupposti siano con evidenza enucleabili dalla sentenza impugnata e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476-01; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271- 01); condizione, quest'ultima, che costituisce naturale espressione dei limiti di cognizione propri del giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 394 del 25/09/2018, dep. 2019, Gilardi, Rv. 274567-01). 5. E' allora appena il caso di aggiungere come, sulla base degli indicati parametri, non vi sia spazio alcuno per addivenire, nel presente grado di giudizio, al proscioglimento evocato dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., a fronte di ricorso che non supera il vaglio di ammissibilità in relazione ai motivi proposti. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della so