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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 35234/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2017 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il prov‘iedimento impugnato e il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria e le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla condanna dell'imputato per i reati indicati ai capi 1, 16 e 19, per estinzione a seguito di prescrizione, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA]., con le quali si chiedeva rigettarsi il ricorso, comunque confermarsi la penale responsabilità del ricorrente nonché la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio civile, oltre che la condanna al pagamento delle spese di costituzione e giudizio, come da nota spese allegata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 31 ottobre 2017, riformava la sentenza del Tribunale di Roma, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] da plurime violazioni dell'art. 485 cod. pen., a seguito della intervenuta depenalizzazione, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; assolveva l'imputato dai reati contestati ai capi 60 e 61 per non aver commesso il fatto; dichiarava non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato a seguito di prescrizione, escludendo che fosse possibile giungere a una pronuncia di proscioglimento nel merito, in ordine a ulteriori imputazioni; infine confermava la sentenza impugnata quanto alla penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tre residue imputazioni, indicate ai capi 13, 16 e 19, relativamente alla violazione degli artt. 48 e 479 cod. pen., per i quali rideterminava la pena, riconoscendo il vincolo della continuazione, nella misura di anni due e mesi uno di reclusione.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art.192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, nonché violazione di legge in ordine agli artt. 513 cod. proc. pen. e 111, commi 4 e 5, Cost.In particolare il ricorrente lamenta che le censure proposte con i motivi di appello, che afferivano alla ritenuta credibilità del [OSCURATO:PERSONA], principale accusatore del [OSCURATO:PERSONA], e alla attendibilità del suo narrato, non siano state valutate dalla Corte di appello, che non si sarebbe confrontata fra l'altro con la possibile causale calunniosa delle accuse, con le imprecisioni cronologiche e l'incoerenza nel narrato, con l'assenza di riscontri individualizzanti, non potendo per altro ritenersi tali le dichiarazioni di Mazzaglia, acquisite in violazione dell'art. 513 cod. pen. 4.

Il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 187, 192 e 533 cod. proc. pen. quanto alla confermata responsabilità relativa ai delitti contestati ai capi 62) e 63).

Premesso che per i capi 62) e 63) il Tribunale dichiarava l'estinzione per prescrizione, lamenta il ricorrente l'omessa valutazione dei motivi di appello da parte della Corte territoriale, mancanza di motivazione e illogicità della stessa.5.

Il terzo motivo deduce violazione di legge penale in relazione agli artt. 521, 522, 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Lamenta il ricorrente la violazione per i capi 13), 16) e 19), per i quali è contestata il delitto previsto dagli artt. 48 e 479 cod. pen.

Il Tribunale prima e la Corte poi hanno ritenuto la responsabilità penale presupponendo la contestazione della natura fidefacente dell'atto, ai sensi dell'art. 479, comma 2, cd. pen. tanto da bilanciare l'aggravante con le circostanze attenuanti generiche riconosciute.

Il ricorrente rileva l'omessa contestazione dell'ipotesi aggravata del delitto e conseguentemente deduce la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, ovvero per dptia nullità nell'esercizio dell'azione penale, nonché per insussistenza dell'aggravante della cd. fidefacenza dell'atto, con conseguente estinzione per prescrizione dei delitti contestati.

6. In data 10 giugno 2021, a seguito di ordinanze emesse dal Collegio in precedenti udienze, sono pervenuti gli atti richiesti alla Corte di appello, in particolare i verbali delle udienze svoltesi dinanzi al Tribunale di Roma.

7. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte in relazione alle precedenti udienze e in data 19 aprile 2022 le ha confermate anche per l'udienza del 18 maggio 2022 — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — e con le stesse ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata .in ordine alla condanna dell'imputato per i reati indicati ai capi 1, 16 e 19, per estinzione a seguito di prescrizione, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso.

8. Per l'udienza del 16 dicembre 2021 trasmetteva conclusioni scritte la parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo rigettarsi il ricorso e comunque confermarsi la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio civile, condannarsi [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di costituzione e giudizio, come da nota spese allegata.

9. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2.

Va premesso che [OSCURATO:PERSONA] risultava essere stato condannato dal Tribunale di Roma in relazione a molteplici condotte di falso ideologico, relativamente alle autentiche notarili di firma del sedicente [OSCURATO:PERSONA], nonché di altri documenti falsificati e attribuiti falsamente alla [OSCURATO:SOCIETA]. (a seguire Fondiaria), documenti tutti utilizzati per le truffe consistite nel falso rilascio di fideiussioni da parte della falsa agenzia assicurativa "[OSCURATO:PERSONA] affiliata alla [OSCURATO:SOCIETA]", in danno di plurimi imprenditori, così procurandosi il [OSCURATO:PERSONA], come anche [OSCURATO:PERSONA] (che si spacciava per Anzalone) ed altri coimputati, l'acquisizione del premio pagato dai predetti operatori.

Fra i truffati la [OSCURATO:PERSONA] e la SARI [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA], a seguire Waste), che inducevano in errore (capi 13 e 16), attraverso la presentazione delle false polizze rilasciate dalla agenzia di "Anzalone", il funzionario della Regione Lombardia che attestava falsamente l'accettazione di garanzia finanziaria e analoga condotta veniva replicata dalla SARI anche nei confronti del funzionario della Provincia di Torino (capo 19).

3. Quanto ai motivi di ricorso, deve da subito rilevarsi che per le ragioni che seguono i delitti in violazione degli artt. 48 e 479 cod. pen. contestati al ricorrente ai capi 13, 16 e 19 sono da ritenersi estinti per prescrizione.

Non di meno, però, sia in relazione a tali delitti, sia anche in ordine a quelli per i quali la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per estinzione per prescrizione, spetta comunque l'analisi delle ragioni di ricorso, avendo ottenuto le parti civili costituite la condanna generica del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno.

Infatti, a fronte della regola generale per cui all'esito del giudizio il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, sussiste l'eccezione per la quale in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice è chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273).

Per altro il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, G., Rv. 279598 - 02).4.

Quanto al primo e al secondo motivo di ricorso, che vanno • trattati congiuntamente, gli stessi sono inammissibili.

4.1. Va in primo luogo evidenziato come il ricorso manchi di autosufficienza, nel senso che solo in alcune rare occasioni vi è una indicazione specifica dell'atto istruttorio di riferimento, mentre nulla viene indicato, allegato o riprodotto dei verbali utilizzati dai Collegi di merito.

In tal senso va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432).

Né risulta comprovato che la cancelleria del giudice sia stata compulsata alla allegazione degli atti processuali.

Ne consegue l'inammissibilità per difetto di autosufficienza oltre che per genericità del richiamo ai contenuti delle deposizioni, come quelle di Duranti, la cui attendibilità il ricorrente contesta, o Zanotti, o anche quale sia lo status del predetto Mazzaglia, in relazione all'art. 197 bis cod. proc. pen. 4.2.

Quanto alla censura per motivazione apparente o inesistente, a ben vedere la Corte di appello ha affrontato nel merito le doglianze proposte in secondo grado da [OSCURATO:PERSONA], correttamente facendo riferimento alla necessità della valutazione dei motivi dell'appellante, a fronte della condanna in favore delle parti civili costituite.

La valutazione operata dalla Corte è stata logica e accurata, tanto da condurre alla assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal capo 61) e non anche dal capo 62).

La asserita illogicità della motivazione viene tratta dalla affermazione che i delitti dei capi da 60) a 63) verrebbero dapprima indicati come del tutto diversi rispetto allo schema operativo proprio degli altri delitti, salvo poi affermare in ordine ai primi che la riconduzione a Novelli degli episodi dei capi 60) e 61) possa avvenire perché ricalca lo schema collaudato da parte di [OSCURATO:PERSONA] medesimo.

A ben vedere questo Collegio non coglie alcuna illogicità (rectius: contraddittorietà) in quanto la Corte territoriale ha chiarito come la diversità fosse solo attinente alla circostanza che non era coinvolta la falsa Agenzia Fondiaria di Anzalone, in vero [OSCURATO:PERSONA] (fol. 2 della sentenza), bensì altra falsa agenzia, l'Agenzia Fondiaria di [OSCURATO:PERSONA] (in vero di Carlino, altro coimputato), cosicchè non appare né incongruo né contraddittorio rilevare che il riferimento al [OSCURATO:PERSONA], in quest'ultimo caso, trovi un conforto logico nello schema fraudolento già sperimentato da [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende della Agenzia Anzalone.

La diversità è nella esclusione di [OSCURATO:PERSONA], mentre lo schema delittuoso è sovrapponibile e ripetuto per il resto e, dunque, la motivazione è congrua e logica.

4.3. Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la censura alla delibazione da parte dei Giudici di merito (Corte di appello in sentenza al fol. 3 e Tribunale di Roma al fol. 4 e ss.) in questa sede è inammissibile come violazione di legge e in quanto manifestamente infondata come vizio di motivazione.

Nel lamentare, infatti, la violazione delle regole di valutazione delle dichiarazioni etero-accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva definito la propria posizione con un patteggiamento, il ricorrente ha fatto riferimento (fol. 11 del ricorso) ai principi affermati in un noto precedente delle Sezioni Unite risalente al 1992, per cui il giudice dovrebbe in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante; in secondo luogo dovrebbe verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della spontaneità e del disinteresse; infine dovrebbe esaminare i riscontri cosiddetti esterni (Sez.

U, n. 1653/93 del 21 ottobre 1992, Marino ed altri, Rv. 192465).

L'esame da parte del giudice, sempre secondo la sentenza delle Sezioni Unite e secondo la scansione fatta propria dal ricorrente nei motivi, andrebbe compiuto seguendo l'indicato ordine logico, perché non sarebbe possibile procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa.

Tale orientamento, a lungo perpetratosi nella giurisprudenza di questa Corte, è stato peraltro nel recente passato rettificato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno avuto modo di precisare come, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve sì verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, c.p.p. alcuna specifica tassativa sequenza logica o cronologica (Sez.

U, n. 20804/13 del 29 novembre 2012, Aquilina e altri, Rv. 255145).

Ed è a tale orientamento - pienamente condiviso dal Collegio - che implicitamente si è ispirata la Corte territoriale nel compiere una valutazione complessiva dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del [OSCURATO:PERSONA].4.4 Come ricordato dal Sezioni Unite ric.

Aquilina, poi, l'unica regola posta a pena di inutilizzabilità dall'art. 192 c.p.p. è quella contenuta nel terzo comma del suddetto articolo ed è relativa all'acquisizione di riscontri esterni alla dichiarazione etero-accusatoria resa dal coimputato.

E dunque, la valutazione della attendibilità e credibilità delle dichiarazioni non è suscettibile di sindacato come violazione di legge.

In tema di ricorso per cassazione, infatti, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

Li, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

4.5. Pertanto, ogni eventuale questione relativa alla valutazione sull'attendibilità intrinseca del dichiarante rimane dunque confinata nell'ambito della critica della motivazione della sentenza.

Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre nel caso in esame la cd.

"doppia conforme", il che si verifica quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

E bene, sul punto del disinteresse del dichiarante, ineccepibile è l'argomentare del Tribunale di Roma (fol. 8) che indica come coerenti fattori di attendibilità le circostanze che [OSCURATO:PERSONA] abbia ammesso le proprie responsabilità, non siano emerse ragioni di calunnia, neanche addotte dall'attuale ricorrente che non ha offerto una versione alternativa, e che abbia riferito'di aver ricevuto in restituzione ciò che gli spettava da [OSCURATO:PERSONA], così non occultando una possibile causale delle accuse, dimostrando assoluta trasparenza nel narrato.

Per altro la Corte territoriale ha riletto il contenuto della dichiarazione valutandola dettagliata, rilevando come la discrasia fra il 2005 e il 2006, come anno della conoscenza del [OSCURATO:PERSONA], sia giustificabile per il tempo trascorso e per la stessa previa ammissione del dichiarante, che riferiva di non aver memoria precisa dei tempi delle vicende che andava a narrare. \i(11 7 Pertanto, l'analisi compiuta dai Collegi del merito appare motivata e pertinente rispetto agli indicati criteri giurisprudenziali di valutazione, di tal ché non si coglie alcuna carenza o illogicità, a differenza di quanto dedotto.

4.6. Residua la censura alla sentenza impugnata per il difetto di riscontri individualizzanti, con particolare riferimento alle dichiarazioni di Mazzaglia.

Va evidenziato come oltre al contenuto delle dichiarazioni rese da Mazzaglia al Gip, il Tribunale di Roma richiama il riscontro oggettivo della falsità dei documenti e la Corte territoriale respinge il motivo di censura afferente la genericità non individualizzante dei riscontri alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], richiamando quelle di Zanotti, oltre che di Mazzaglia.

Inoltre, dal testo della sentenza di primo grado (foll. 3 e 6), emerge anche che il notaio Lepre, che disconobbe la propria firma in calce ad alcuni documenti, riferì che [OSCURATO:PERSONA] si presentò presso di lui in una occasione per una cessione di credito, riscontrando il narrato di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva di averlo accompagnato.

La Corte di appello richiama le dichiarazioni di Zanotti quanto ad un incontro all'aeroporto di Milano, quando emergevano le prime questioni sulle polizze fideiussorie, riscontrando il ruolo di [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata correda quindi di riscontri ulteriori, anche individualizzanti, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], senza alcun deficit logico o motivazionale.

4.7. Quanto alla censura per omessa o carente motivazione in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Mazzaglia, ovvero alla violazione di legge dell'art. 513 cod. proc. pen., deve rilevarsi come la Corte di appello abbia ravvisato che la difesa del [OSCURATO:PERSONA] non si oppose alla acquisizione, e che ciò costituisca motivo per ritenere utilizzabile il verbale delle dichiarazioni predibattimentali a riscontro delle accuse di [OSCURATO:PERSONA].

A ben vedere la motivazione è non solo adeguata, ma anche in linea con l'orientamento giurisprudenziale unanime, che ai fini dell'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali "contra alios", rese da imputati contumaci, assenti o che si siano rifiutati di sottoporsi ad esame, non richiede che il consenso di cui all'art. 513, comma primo, ultima parte, cod. proc. pen., declinazione del principio dell'art. 111 Cost., debba manifestarsi in modo espresso e formale, con la conseguenza che può essere desunto per implicito dal solo fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di specifica opposizione, né al momento dell'acquisizione né all'esito dell'istruttoria dibattimentale, segnata dalla lettura degli atti utilizzabili per la decisione (Sez. 5, n. 13895 del 14/01/2015, Martini, Rv. 262942; Sez. 5, n. 9867 del 29/01/2014, Singh, Rv. 262739; Sez. 5, n. 47014 del 08/07/2011, M., Rv. 251445).D'altro canto lo stesso principio della equipollenza al consenso dell'omessa opposizione, quindi dell'acquiescenza, è stato declinato in ordine alla formazione del fascicolo sull'accordo delle parti, come consentito dall'art. 493 comma 3 cod. proc. pen., affermandosi che il consenso all'acquisizione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria (cfr. Sez. 6, n. 13752 del 25/02/2021, Tagliente, Rv. 281088, in un caso in cui il difensore, a fronte della richiesta del pubblico ministero di acquisire una relazione di servizio, si limitava a rimettersi alla valutazione del giudice, in tal modo manifestando una sostanziale acquiescenza, senza manifestare in alcun modo il proprio dissenso; Sez. 4, n. 4635 del 15/01/2020, Guarnieri, Rv. 278292; Sez. 5, n. 15624 del 15/12/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263260; Sez. 3, n. 1727 del 11/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA]. 261927) o anche in relazione alla rinnovazione del dibattimento quanto alla lettura dei verbali degli atti istruttori pregressi (Sez. 2, n. 4940 del 12/12/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 268988; Sez. 1, n. 18308 del 14/01/2011 Bellarosa, Rv. 250220).

Il ricorrente cita una unica sentenza che afferma il contrario principio — Sez. 1, n. 53608, 5/10/2017, Marino — che però lo declina in un obiter dictum senza alcuna rilevanza per il caso concreto in quanto le dichiarazioni, ritenute non utilizzabili, non avevano efficacia dirimente rispetto al quadro probatorio a carico del ricorrente.

Ne consegue la manifesta infondatezza della censura quanto alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di Mazzaglia che, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, costituiscono riscontro individualizzante rispetto alle accuse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

D'altro canto, anche accedendo alla tesi del ricorrente, il venire meno delle dichiarazioni di Mazzaglia, per la presenza degli ulteriori riscontri sopra analizzati, comunque non assumerebbe valore decisivo, anche in relazione alla pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen., che richiede l'evidenza della ragione relativa nel caso in esame insussistente.

5. Fondato è, infatti, il terzo motivo, in ordine alla intervenuta estinzione per prescrizione dei delitti indicati ai capi 13, 16 e 19.

5.1. E' fondata la responsabilità penale per quanto ritenuto in sentenza, a fronte dei motivi primo e secondo su valutati come inammissibili, cosicchè in questa sede non vi sono elementi per una declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen.

A ben vedere, come rilevato anche dalla Procura generale, la contestazione della violazione degli artt. 48 e 479 cod. pen. è priva della specifica indicazione dell'aggravante dell'art. 476, comma 2, relativa alla qualità fidefacente dell'atto falso.

Il ricorrente a buona ragione evidenzia come il Tribunale di Roma prima e poi la Corte territoriale abbiano ritenuto la responsabilità penale presupponendo la contestazione dell'aggravante predetta tanto da bilanciarla con le circostanze attenuanti generiche riconosciute e di non ritenere estinti i reati per prescrizione, a differenza degli altri per i quali è stata dichiarato il non doversi procedere, proprio per la maggior pena edittale.

Il ricorrente e la Procura generale richiamano Sez.

U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 che ha sancito il principio di diritto per cui, in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma.

In applicazione del principio le Sezioni unite hanno escluso che la mera indicazione dell'atto, in relazione al quale la condotta di falso è contestata, sia sufficiente a tal fine in quanto l'attribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione.

Nel caso in esame la contestazione non è corredata di tali indicazioni, in quanto non viene richiamato nell'imputazione l'art. 479, comma 2, cod. pen.

Perché le contestazioni in fatto possano ritenersi adeguate ai principi di completezza dell'imputazione, al fine di garantire l'esercizio pieno e consapevole del diritto di difesa, le Sezioni Unite richiedono come condizione sufficiente, in generale, che il fatto nella sua materialità sia riprodotto nell'imputazione.

Quanto alla aggravante di natura valutativa, però, come quella di interesse nel caso in esame, le Sezioni Unite hanno affermato che «La peculiarità di questa ipotesi è data dal fatto che la componente valutativa concerne un profilo normativo, relativo all'efficacia fidefacente dell'atto.

Tale efficacia è infatti descritta dall'art. 2700 cod. civ. nel fare l'atto «piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti»; ed è attribuita dalla stessa norma all'atto pubblico indicato dal precedente art. 2699 come «il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato».

La qualità di atto fidefacente è dunque affidata alla ravvisabilità di due elementi essenziali, rispettivamente relativi alla titolarità, in capo al pubblico ufficiale, del potere di conferire all'atto l'efficacia fidefacente, ed all'oggetto di tale efficacia.

Per il primo aspetto, l'atto deve provenire da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti o dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede; per il secondo, la fede privilegiata deve investire le attestazioni del documento su quanto fatto o rilevato dal pubblico ufficiale, o su quanto avvenuto in sua presenza (Sez. 3, n. 15764 del 13/12/2017, dep. 2018, Adinolfi, Rv. 272589; Sez. 5, n. 39682 del 04/05/2016, Franchi, Rv.267790; Sez. 6, n. 25258 del 12/03/2015, Guidi, Rv. 263806; Sez. 5, n. 48738 del 14/10/2014, Moramarco, Rv. 261298).

Si tratta, all'evidenza, di profili che sono oggetto di una pluralità di giudizi valutativi con riguardo, in primo luogo, all'interpretazione ed all'applicazione di norme anche extrapenali; e di seguito, sulla base di tali riferimenti normativi, all'accertamento dell'efficacia probatoria di fede privilegiata dell'atto in quanto proveniente da un pubblico ufficiale facoltizzato ad attribuire all'atto stesso tale efficacia, e quindi alla sussistenza di tale facoltà in capo a quel pubblico ufficiale, nonché alla riconducibilità del contenuto dell'atto alla rappresentazione di operazioni compiute dal pubblico ufficiale o di fatti dallo stesso constatati.

La qualificazione dell'atto come fidefacente, che costituisce il risultato di queste valutazioni, non può di conseguenza ritenersi debitamente contestata con la mera indicazione dell'atto stesso nell'imputazione.

Riducendosi alla descrizione dell'elemento materiale della fattispecie aggravatrice, tale indicazione non consente che sia portata ad effettiva conoscenza dell'imputato la componente valutativa costituita dall'attribuzione all'atto della qualità di documento fidefacente.

5.2. Nel caso in esame, le imputazioni individuano il funzionario preposto della Regione Lombardia o della Provincia di Torino quale soggetto indotto in errore dalla esibizione delle false polizze, che non viene però indicato come pubblico ufficiale, pur se ne viene indicata la funzione, riferendo che «attestava falsamente in atti pubblici» l'accettazione della garanzia finanziaria.

Alcun riferimento vi è però in ordine alla natura fidefacente della attestazione.

Pertanto, la circostanza che non sia stata contestata esplicitamente la natura fidefaciente dell'attestazione, oltre che la qualità di pubblico ufficiale del funzionario, ma che solo si rinvenga nell'imputazione il riferimento all'atto pubblico, non consente di ritenere contestata l'aggravante 'valutativa', che richiede, secondo l'insegnamento della Sezioni Unite, un quid pluris di esplicitazione a garanzia del diritto di difesa.

5.3. Ne consegue che il termine massimo di prescrizione, in relazione al delitto previsto in contestazione, al netto della aggravante della fidefacienza, è di anni sette e mesi sei, al quale vanno ad aggiungersi anni uno e mesi uno e giorni otto b di sospensione (a seguito dell'astensione dei difensori maturata per il primo grado dal 20 settembre 2012 fino al 18 marzo 2013; per il grado di appello dal 21 marzo 2017 al 31 ottobre 2017).

Pertanto essendo i delitti commessi il 14 settembre 2006 (capo 13), 10 luglio 2006 (capo 16) e 27 dicembre 2006 (capo 19), i reati si sono estinti per prescrizione, guardando all'ultima condotta, alla data del 4 agosto 2014, quindi prima della sentenza di secondo grado.

Pertanto il motivo di ricorso è fondato e le ulteriori censure proposte con il terzo motivo sono da ritenersi assorbite.

5.4. Non di meno per le ragioni esposte in relazione al primo e al secondo motivo, non potendosi giungere a una sentenza di proscioglimento, agli effetti civili il ricorso va rigettato (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

6. Ne consegue la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. , che liquida in complessivi euro 2885,00, oltre accessori di legge, tenuto in conto il valore della causa e la prestazione professionale assicurata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2017 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il prov‘iedimento impugnato e il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria e le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla condanna dell'imputato per i reati indicati ai capi 1, 16 e 19, per estinzione a seguito di prescrizione, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA]., con le quali si chiedeva rigettarsi il ricorso, comunque confermarsi la penale responsabilità del ricorrente nonché la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio civile, oltre che la condanna al pagamento delle spese di costituzione e giudizio, come da nota spese allegata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 31 ottobre 2017, riformava la sentenza del Tribunale di Roma, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] da plurime violazioni dell'art. 485 cod. pen., a seguito della intervenuta depenalizzazione, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; assolveva l'imputato dai reati contestati ai capi 60 e 61 per non aver commesso il fatto; dichiarava non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato a seguito di prescrizione, escludendo che fosse possibile giungere a una pronuncia di proscioglimento nel merito, in ordine a ulteriori imputazioni; infine confermava la sentenza impugnata quanto alla penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tre residue imputazioni, indicate ai capi 13, 16 e 19, relativamente alla violazione degli artt. 48 e 479 cod. pen., per i quali rideterminava la pena, riconoscendo il vincolo della continuazione, nella misura di anni due e mesi uno di reclusione. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art.192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, nonché violazione di legge in ordine agli artt. 513 cod. proc. pen. e 111, commi 4 e 5, Cost.In particolare il ricorrente lamenta che le censure proposte con i motivi di appello, che afferivano alla ritenuta credibilità del [OSCURATO:PERSONA], principale accusatore del [OSCURATO:PERSONA], e alla attendibilità del suo narrato, non siano state valutate dalla Corte di appello, che non si sarebbe confrontata fra l'altro con la possibile causale calunniosa delle accuse, con le imprecisioni cronologiche e l'incoerenza nel narrato, con l'assenza di riscontri individualizzanti, non potendo per altro ritenersi tali le dichiarazioni di Mazzaglia, acquisite in violazione dell'art. 513 cod. pen. 4. Il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 187, 192 e 533 cod. proc. pen. quanto alla confermata responsabilità relativa ai delitti contestati ai capi 62) e 63). Premesso che per i capi 62) e 63) il Tribunale dichiarava l'estinzione per prescrizione, lamenta il ricorrente l'omessa valutazione dei motivi di appello da parte della Corte territoriale, mancanza di motivazione e illogicità della stessa.5. Il terzo motivo deduce violazione di legge penale in relazione agli artt. 521, 522, 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente la violazione per i capi 13), 16) e 19), per i quali è contestata il delitto previsto dagli artt. 48 e 479 cod. pen. Il Tribunale prima e la Corte poi hanno ritenuto la responsabilità penale presupponendo la contestazione della natura fidefacente dell'atto, ai sensi dell'art. 479, comma 2, cd. pen. tanto da bilanciare l'aggravante con le circostanze attenuanti generiche riconosciute. Il ricorrente rileva l'omessa contestazione dell'ipotesi aggravata del delitto e conseguentemente deduce la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, ovvero per dptia nullità nell'esercizio dell'azione penale, nonché per insussistenza dell'aggravante della cd. fidefacenza dell'atto, con conseguente estinzione per prescrizione dei delitti contestati. 6. In data 10 giugno 2021, a seguito di ordinanze emesse dal Collegio in precedenti udienze, sono pervenuti gli atti richiesti alla Corte di appello, in particolare i verbali delle udienze svoltesi dinanzi al Tribunale di Roma. 7. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte in relazione alle precedenti udienze e in data 19 aprile 2022 le ha confermate anche per l'udienza del 18 maggio 2022 — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — e con le stesse ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata .in ordine alla condanna dell'imputato per i reati indicati ai capi 1, 16 e 19, per estinzione a seguito di prescrizione, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso. 8. Per l'udienza del 16 dicembre 2021 trasmetteva conclusioni scritte la parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo rigettarsi il ricorso e comunque confermarsi la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio civile, condannarsi [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di costituzione e giudizio, come da nota spese allegata. 9. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Va premesso che [OSCURATO:PERSONA] risultava essere stato condannato dal Tribunale di Roma in relazione a molteplici condotte di falso ideologico, relativamente alle autentiche notarili di firma del sedicente [OSCURATO:PERSONA], nonché di altri documenti falsificati e attribuiti falsamente alla [OSCURATO:SOCIETA]. (a seguire Fondiaria), documenti tutti utilizzati per le truffe consistite nel falso rilascio di fideiussioni da parte della falsa agenzia assicurativa "[OSCURATO:PERSONA] affiliata alla [OSCURATO:SOCIETA]", in danno di plurimi imprenditori, così procurandosi il [OSCURATO:PERSONA], come anche [OSCURATO:PERSONA] (che si spacciava per Anzalone) ed altri coimputati, l'acquisizione del premio pagato dai predetti operatori. Fra i truffati la [OSCURATO:PERSONA] e la SARI [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA], a seguire Waste), che inducevano in errore (capi 13 e 16), attraverso la presentazione delle false polizze rilasciate dalla agenzia di "Anzalone", il funzionario della Regione Lombardia che attestava falsamente l'accettazione di garanzia finanziaria e analoga condotta veniva replicata dalla SARI anche nei confronti del funzionario della Provincia di Torino (capo 19). 3. Quanto ai motivi di ricorso, deve da subito rilevarsi che per le ragioni che seguono i delitti in violazione degli artt. 48 e 479 cod. pen. contestati al ricorrente ai capi 13, 16 e 19 sono da ritenersi estinti per prescrizione. Non di meno, però, sia in relazione a tali delitti, sia anche in ordine a quelli per i quali la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per estinzione per prescrizione, spetta comunque l'analisi delle ragioni di ricorso, avendo ottenuto le parti civili costituite la condanna generica del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno. Infatti, a fronte della regola generale per cui all'esito del giudizio il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, sussiste l'eccezione per la quale in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice è chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273). Per altro il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, G., Rv. 279598 - 02).4. Quanto al primo e al secondo motivo di ricorso, che vanno • trattati congiuntamente, gli stessi sono inammissibili. 4.1. Va in primo luogo evidenziato come il ricorso manchi di autosufficienza, nel senso che solo in alcune rare occasioni vi è una indicazione specifica dell'atto istruttorio di riferimento, mentre nulla viene indicato, allegato o riprodotto dei verbali utilizzati dai Collegi di merito. In tal senso va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). Né risulta comprovato che la cancelleria del giudice sia stata compulsata alla allegazione degli atti processuali. Ne consegue l'inammissibilità per difetto di autosufficienza oltre che per genericità del richiamo ai contenuti delle deposizioni, come quelle di Duranti, la cui attendibilità il ricorrente contesta, o Zanotti, o anche quale sia lo status del predetto Mazzaglia, in relazione all'art. 197 bis cod. proc. pen. 4.2. Quanto alla censura per motivazione apparente o inesistente, a ben vedere la Corte di appello ha affrontato nel merito le doglianze proposte in secondo grado da [OSCURATO:PERSONA], correttamente facendo riferimento alla necessità della valutazione dei motivi dell'appellante, a fronte della condanna in favore delle parti civili costituite. La valutazione operata dalla Corte è stata logica e accurata, tanto da condurre alla assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal capo 61) e non anche dal capo 62). La asserita illogicità della motivazione viene tratta dalla affermazione che i delitti dei capi da 60) a 63) verrebbero dapprima indicati come del tutto diversi rispetto allo schema operativo proprio degli altri delitti, salvo poi affermare in ordine ai primi che la riconduzione a Novelli degli episodi dei capi 60) e 61) possa avvenire perché ricalca lo schema collaudato da parte di [OSCURATO:PERSONA] medesimo. A ben vedere questo Collegio non coglie alcuna illogicità (rectius: contraddittorietà) in quanto la Corte territoriale ha chiarito come la diversità fosse solo attinente alla circostanza che non era coinvolta la falsa Agenzia Fondiaria di Anzalone, in vero [OSCURATO:PERSONA] (fol. 2 della sentenza), bensì altra falsa agenzia, l'Agenzia Fondiaria di [OSCURATO:PERSONA] (in vero di Carlino, altro coimputato), cosicchè non appare né incongruo né contraddittorio rilevare che il riferimento al [OSCURATO:PERSONA], in quest'ultimo caso, trovi un conforto logico nello schema fraudolento già sperimentato da [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende della Agenzia Anzalone. La diversità è nella esclusione di [OSCURATO:PERSONA], mentre lo schema delittuoso è sovrapponibile e ripetuto per il resto e, dunque, la motivazione è congrua e logica. 4.3. Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la censura alla delibazione da parte dei Giudici di merito (Corte di appello in sentenza al fol. 3 e Tribunale di Roma al fol. 4 e ss.) in questa sede è inammissibile come violazione di legge e in quanto manifestamente infondata come vizio di motivazione. Nel lamentare, infatti, la violazione delle regole di valutazione delle dichiarazioni etero-accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva definito la propria posizione con un patteggiamento, il ricorrente ha fatto riferimento (fol. 11 del ricorso) ai principi affermati in un noto precedente delle Sezioni Unite risalente al 1992, per cui il giudice dovrebbe in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante; in secondo luogo dovrebbe verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della spontaneità e del disinteresse; infine dovrebbe esaminare i riscontri cosiddetti esterni (Sez. U, n. 1653/93 del 21 ottobre 1992, Marino ed altri, Rv. 192465). L'esame da parte del giudice, sempre secondo la sentenza delle Sezioni Unite e secondo la scansione fatta propria dal ricorrente nei motivi, andrebbe compiuto seguendo l'indicato ordine logico, perché non sarebbe possibile procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa. Tale orientamento, a lungo perpetratosi nella giurisprudenza di questa Corte, è stato peraltro nel recente passato rettificato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno avuto modo di precisare come, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve sì verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, c.p.p. alcuna specifica tassativa sequenza logica o cronologica (Sez. U, n. 20804/13 del 29 novembre 2012, Aquilina e altri, Rv. 255145). Ed è a tale orientamento - pienamente condiviso dal Collegio - che implicitamente si è ispirata la Corte territoriale nel compiere una valutazione complessiva dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del [OSCURATO:PERSONA].4.4 Come ricordato dal Sezioni Unite ric. Aquilina, poi, l'unica regola posta a pena di inutilizzabilità dall'art. 192 c.p.p. è quella contenuta nel terzo comma del suddetto articolo ed è relativa all'acquisizione di riscontri esterni alla dichiarazione etero-accusatoria resa dal coimputato. E dunque, la valutazione della attendibilità e credibilità delle dichiarazioni non è suscettibile di sindacato come violazione di legge. In tema di ricorso per cassazione, infatti, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. Li, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). 4.5. Pertanto, ogni eventuale questione relativa alla valutazione sull'attendibilità intrinseca del dichiarante rimane dunque confinata nell'ambito della critica della motivazione della sentenza. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre nel caso in esame la cd. "doppia conforme", il che si verifica quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). E bene, sul punto del disinteresse del dichiarante, ineccepibile è l'argomentare del Tribunale di Roma (fol. 8) che indica come coerenti fattori di attendibilità le circostanze che [OSCURATO:PERSONA] abbia ammesso le proprie responsabilità, non siano emerse ragioni di calunnia, neanche addotte dall'attuale ricorrente che non ha offerto una versione alternativa, e che abbia riferito'di aver ricevuto in restituzione ciò che gli spettava da [OSCURATO:PERSONA], così non occultando una possibile causale delle accuse, dimostrando assoluta trasparenza nel narrato. Per altro la Corte territoriale ha riletto il contenuto della dichiarazione valutandola dettagliata, rilevando come la discrasia fra il 2005 e il 2006, come anno della conoscenza del [OSCURATO:PERSONA], sia giustificabile per il tempo trascorso e per la stessa previa ammissione del dichiarante, che riferiva di non aver memoria precisa dei tempi delle vicende che andava a narrare. \i(11 7 Pertanto, l'analisi compiuta dai Collegi del merito appare motivata e pertinente rispetto agli indicati criteri giurisprudenziali di valutazione, di tal ché non si coglie alcuna carenza o illogicità, a differenza di quanto dedotto. 4.6. Residua la censura alla sentenza impugnata per il difetto di riscontri individualizzanti, con particolare riferimento alle dichiarazioni di Mazzaglia. Va evidenziato come oltre al contenuto delle dichiarazioni rese da Mazzaglia al Gip, il Tribunale di Roma richiama il riscontro oggettivo della falsità dei documenti e la Corte territoriale respinge il motivo di censura afferente la genericità non individualizzante dei riscontri alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], richiamando quelle di Zanotti, oltre che di Mazzaglia. Inoltre, dal testo della sentenza di primo grado (foll. 3 e 6), emerge anche che il notaio Lepre, che disconobbe la propria firma in calce ad alcuni documenti, riferì che [OSCURATO:PERSONA] si presentò presso di lui in una occasione per una cessione di credito, riscontrando il narrato di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva di averlo accompagnato. La Corte di appello richiama le dichiarazioni di Zanotti quanto ad un incontro all'aeroporto di Milano, quando emergevano le prime questioni sulle polizze fideiussorie, riscontrando il ruolo di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata correda quindi di riscontri ulteriori, anche individualizzanti, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], senza alcun deficit logico o motivazionale. 4.7. Quanto alla censura per omessa o carente motivazione in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Mazzaglia, ovvero alla violazione di legge dell'art. 513 cod. proc. pen., deve rilevarsi come la Corte di appello abbia ravvisato che la difesa del [OSCURATO:PERSONA] non si oppose alla acquisizione, e che ciò costituisca motivo per ritenere utilizzabile il verbale delle dichiarazioni predibattimentali a riscontro delle accuse di [OSCURATO:PERSONA]. A ben vedere la motivazione è non solo adeguata, ma anche in linea con l'orientamento giurisprudenziale unanime, che ai fini dell'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali "contra alios", rese da imputati contumaci, assenti o che si siano rifiutati di sottoporsi ad esame, non richiede che il consenso di cui all'art. 513, comma primo, ultima parte, cod. proc. pen., declinazione del principio dell'art. 111 Cost., debba manifestarsi in modo espresso e formale, con la conseguenza che può essere desunto per implicito dal solo fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di specifica opposizione, né al momento dell'acquisizione né all'esito dell'istruttoria dibattimentale, segnata dalla lettura degli atti utilizzabili per la decisione (Sez. 5, n. 13895 del 14/01/2015, Martini, Rv. 262942; Sez. 5, n. 9867 del 29/01/2014, Singh, Rv. 262739; Sez. 5, n. 47014 del 08/07/2011, M., Rv. 251445).D'altro canto lo stesso principio della equipollenza al consenso dell'omessa opposizione, quindi dell'acquiescenza, è stato declinato in ordine alla formazione del fascicolo sull'accordo delle parti, come consentito dall'art. 493 comma 3 cod. proc. pen., affermandosi che il consenso all'acquisizione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria (cfr. Sez. 6, n. 13752 del 25/02/2021, Tagliente, Rv. 281088, in un caso in cui il difensore, a fronte della richiesta del pubblico ministero di acquisire una relazione di servizio, si limitava a rimettersi alla valutazione del giudice, in tal modo manifestando una sostanziale acquiescenza, senza manifestare in alcun modo il proprio dissenso; Sez. 4, n. 4635 del 15/01/2020, Guarnieri, Rv. 278292; Sez. 5, n. 15624 del 15/12/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263260; Sez. 3, n. 1727 del 11/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA]. 261927) o anche in relazione alla rinnovazione del dibattimento quanto alla lettura dei verbali degli atti istruttori pregressi (Sez. 2, n. 4940 del 12/12/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 268988; Sez. 1, n. 18308 del 14/01/2011 Bellarosa, Rv. 250220). Il ricorrente cita una unica sentenza che afferma il contrario principio — Sez. 1, n. 53608, 5/10/2017, Marino — che però lo declina in un obiter dictum senza alcuna rilevanza per il caso concreto in quanto le dichiarazioni, ritenute non utilizzabili, non avevano efficacia dirimente rispetto al quadro probatorio a carico del ricorrente. Ne consegue la manifesta infondatezza della censura quanto alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di Mazzaglia che, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, costituiscono riscontro individualizzante rispetto alle accuse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. D'altro canto, anche accedendo alla tesi del ricorrente, il venire meno delle dichiarazioni di Mazzaglia, per la presenza degli ulteriori riscontri sopra analizzati, comunque non assumerebbe valore decisivo, anche in relazione alla pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen., che richiede l'evidenza della ragione relativa nel caso in esame insussistente. 5. Fondato è, infatti, il terzo motivo, in ordine alla intervenuta estinzione per prescrizione dei delitti indicati ai capi 13, 16 e 19. 5.1. E' fondata la responsabilità penale per quanto ritenuto in sentenza, a fronte dei motivi primo e secondo su valutati come inammissibili, cosicchè in questa sede non vi sono elementi per una declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. A ben vedere, come rilevato anche dalla Procura generale, la contestazione della violazione degli artt. 48 e 479 cod. pen. è priva della specifica indicazione dell'aggravante dell'art. 476, comma 2, relativa alla qualità fidefacente dell'atto falso. Il ricorrente a buona ragione evidenzia come il Tribunale di Roma prima e poi la Corte territoriale abbiano ritenuto la responsabilità penale presupponendo la contestazione dell'aggravante predetta tanto da bilanciarla con le circostanze attenuanti generiche riconosciute e di non ritenere estinti i reati per prescrizione, a differenza degli altri per i quali è stata dichiarato il non doversi procedere, proprio per la maggior pena edittale. Il ricorrente e la Procura generale richiamano Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 che ha sancito il principio di diritto per cui, in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma. In applicazione del principio le Sezioni unite hanno escluso che la mera indicazione dell'atto, in relazione al quale la condotta di falso è contestata, sia sufficiente a tal fine in quanto l'attribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione. Nel caso in esame la contestazione non è corredata di tali indicazioni, in quanto non viene richiamato nell'imputazione l'art. 479, comma 2, cod. pen. Perché le contestazioni in fatto possano ritenersi adeguate ai principi di completezza dell'imputazione, al fine di garantire l'esercizio pieno e consapevole del diritto di difesa, le Sezioni Unite richiedono come condizione sufficiente, in generale, che il fatto nella sua materialità sia riprodotto nell'imputazione. Quanto alla aggravante di natura valutativa, però, come quella di interesse nel caso in esame, le Sezioni Unite hanno affermato che «La peculiarità di questa ipotesi è data dal fatto che la componente valutativa concerne un profilo normativo, relativo all'efficacia fidefacente dell'atto. Tale efficacia è infatti descritta dall'art. 2700 cod. civ. nel fare l'atto «piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti»; ed è attribuita dalla stessa norma all'atto pubblico indicato dal precedente art. 2699 come «il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato». La qualità di atto fidefacente è dunque affidata alla ravvisabilità di due elementi essenziali, rispettivamente relativi alla titolarità, in capo al pubblico ufficiale, del potere di conferire all'atto l'efficacia fidefacente, ed all'oggetto di tale efficacia. Per il primo aspetto, l'atto deve provenire da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti o dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede; per il secondo, la fede privilegiata deve investire le attestazioni del documento su quanto fatto o rilevato dal pubblico ufficiale, o su quanto avvenuto in sua presenza (Sez. 3, n. 15764 del 13/12/2017, dep. 2018, Adinolfi, Rv. 272589; Sez. 5, n. 39682 del 04/05/2016, Franchi, Rv.267790; Sez. 6, n. 25258 del 12/03/2015, Guidi, Rv. 263806; Sez. 5, n. 48738 del 14/10/2014, Moramarco, Rv. 261298). Si tratta, all'evidenza, di profili che sono oggetto di una pluralità di giudizi valutativi con riguardo, in primo luogo, all'interpretazione ed all'applicazione di norme anche extrapenali; e di seguito, sulla base di tali riferimenti normativi, all'accertamento dell'efficacia probatoria di fede privilegiata dell'atto in quanto proveniente da un pubblico ufficiale facoltizzato ad attribuire all'atto stesso tale efficacia, e quindi alla sussistenza di tale facoltà in capo a quel pubblico ufficiale, nonché alla riconducibilità del contenuto dell'atto alla rappresentazione di operazioni compiute dal pubblico ufficiale o di fatti dallo stesso constatati. La qualificazione dell'atto come fidefacente, che costituisce il risultato di queste valutazioni, non può di conseguenza ritenersi debitamente contestata con la mera indicazione dell'atto stesso nell'imputazione. Riducendosi alla descrizione dell'elemento materiale della fattispecie aggravatrice, tale indicazione non consente che sia portata ad effettiva conoscenza dell'imputato la componente valutativa costituita dall'attribuzione all'atto della qualità di documento fidefacente. 5.2. Nel caso in esame, le imputazioni individuano il funzionario preposto della Regione Lombardia o della Provincia di Torino quale soggetto indotto in errore dalla esibizione delle false polizze, che non viene però indicato come pubblico ufficiale, pur se ne viene indicata la funzione, riferendo che «attestava falsamente in atti pubblici» l'accettazione della garanzia finanziaria. Alcun riferimento vi è però in ordine alla natura fidefacente della attestazione. Pertanto, la circostanza che non sia stata contestata esplicitamente la natura fidefaciente dell'attestazione, oltre che la qualità di pubblico ufficiale del funzionario, ma che solo si rinvenga nell'imputazione il riferimento all'atto pubblico, non consente di ritenere contestata l'aggravante 'valutativa', che richiede, secondo l'insegnamento della Sezioni Unite, un quid pluris di esplicitazione a garanzia del diritto di difesa. 5.3. Ne consegue che il termine massimo di prescrizione, in relazione al delitto previsto in contestazione, al netto della aggravante della fidefacienza, è di anni sette e mesi sei, al quale vanno ad aggiungersi anni uno e mesi uno e giorni otto b di sospensione (a seguito dell'astensione dei difensori maturata per il primo grado dal 20 settembre 2012 fino al 18 marzo 2013; per il grado di appello dal 21 marzo 2017 al 31 ottobre 2017). Pertanto essendo i delitti commessi il 14 settembre 2006 (capo 13), 10 luglio 2006 (capo 16) e 27 dicembre 2006 (capo 19), i reati si sono estinti per prescrizione, guardando all'ultima condotta, alla data del 4 agosto 2014, quindi prima della sentenza di secondo grado. Pertanto il motivo di ricorso è fondato e le ulteriori censure proposte con il terzo motivo sono da ritenersi assorbite. 5.4. Non di meno per le ragioni esposte in relazione al primo e al secondo motivo, non potendosi giungere a una sentenza di proscioglimento, agli effetti civili il ricorso va rigettato (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 6. Ne consegue la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. , che liquida in complessivi euro 2885,00, oltre accessori di legge, tenuto in conto il valore della causa e la prestazione professionale assicurata. P.Q.M. Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata pe
Sentenza Cassazione n. 35234/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris