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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29648/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26181/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona delliquidatore pro tempore, rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Cola di Rienzo, 212 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] onino Sarno , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Portici (NA), via Diaz, -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Acquisto, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 8 -controricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 106 /201 9 , Oggetto: sentenza di fallimento depositata il 31 luglio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 31 luglio 2019, di reiezione del reclamo avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato il suo fallimento; - la c orte d el merito ha disatteso il reclamo evidenziando che: non ricorreva la condizione ostativa al fallimento di cui all’art. 15, nono comma, legge fall.,poiché, ai fini del calcolo dell’ammontare dei debiti scaduti e non pagati,doveva aversi riguardo all’importo complessivo di tali debiti e non aquello dei debiti nei confronti di ciascuno dei creditori istanti; sussisteva la contestata legittimazione attiva dei creditori istanti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), atteso l’esito dell’accertamento incidentale in ordine alla esistenza dei crediti da questi vantati, non essendo necessaria anche la consacrazione dei predetti crediti in titoli esecutivi; l’enorme mole di debiti non onorarti risultanti dal bilancio di chiusura della liquidazione, nonché l’esistenza di numerose procedure esecutive sui beni di [OSCURATO:SOCIETA] costituivano elementi idonei a dimostrarne l’insolvenza nell’anno anteriore alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non essendo rilevante, al fine di escludere tale stato, la circostanza che (alcuni) dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.fossero assistiti da garanzie; -il ricorso è affidato a quattro motivi; -resistono, con distinti controricors i Zobe l Marco e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non spiega difes e ; - la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc civ.; [OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia , con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per aver la sentenza impugnata posto a suo carico l’onere di dimostrare l’insussistenza dei crediti vantati dai creditori istanti e per aver omesso di motivare in ordine alle ragioni in virtù delle quali i crediti sono stati ritenuti esistenti; -con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente nella parte in cui ha ritenuto che i menzionati crediti non fossero seriamente contestati; -censura sostanzialmente analoga è prospettata nel terzo motivo , con cui la ricorrente si duole, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’omessa motivazione in ordine all’accertamento dell’assenza di una seria contestazione dei crediti, evidenziando, in particolare, la pendenza dei giudizi di impugnazione avverso le sentenze che avevano dato origine ai titoli giudiziari azionati dagli istanti e la mancata proposizione di azioni esecutive nei confronti suoi o dei garanti; -con l’ultimo motivo la ricorrente lamenta, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente in merito al ritenuto stato di insolvenza, nonché la violazione dell’art. 10, legge fall., difettando alcun accertamento in ordine alla presenza di fatti rivelatori dell’insolvenz a « ester iori » nell’anno successivo alla cancellazione della società dal registro delle imprese; -i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente; - la censura con la quale, nel primo motivo, si prospetta il vizio di violazione di legge è inammi ssibile, poiché muove da un’erronea interpretazione della pronuncia impugnata, la quale, lungi dal porre a carico della reclamante l’onere di dimostrare l’insussistenza dei crediti vantati dagli istanti, ha ritenuto, all’esito di una valutazione incidentale condotta al solo fine di verificare la legittimazione di questi ultimi, che tali crediti fossero sussistenti; in particolare, la corte del merito ha rilevato: i) che il credito di Zobel era stato accertato con sentenza del Tribunale di Nola; ii) che anc he i l credit o di Jag uar Italia era stato in parte accertato con sentenze del Tribunale di Roma e, per il resto, risultava portato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; iii) che gli appelli proposti da [OSCURATO:SOCIETA] contro le sentenze non apparivano sorretti da motivi idonei ad ottenerne l’integrale riforma; iv) che, analogamente, l’opposizione avanzata dalla debitrice contro il decreto ingiuntivo non si fondava su argomenti idonei a ipotizzarne l’ accoglimento; -alla luce della riferita motivazione, l’espressione della corte territoriale secondo la quale «i crediti vantati dallo Zobel e della Jaguar non possono dirsi seriamente contestati» va intesa quale constatazione dell’assenza di elementi istruttori tali da smentire gli accertamenti già contenuti nei menzionati provvedimenti giudiziari, sebbene non ancora definitivi; -prive di pregio sono, invece, le censure per apparenza di motivazione avanzate con i motivi in esame, atteso che le richia mate argomentazioni in ordine alla sussistenza dei crediti –sia pure all’esito di un accertamento incidentale, essendo questi ancora contestati giudizialmente –, nonché la ritenuta irrilevanza, ai fini della verifica della legittimazione attiva, dell’esistenza di garanzie a tutela di alcuni dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., consentono di individuarepienamente l’ iter logico seguito dal giudice del reclamo ; -in parte infondato e in parte inammissibile è anche l’ultimo motivo di ricorso; - l’art. 10, legge fall., dispone che « Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dalregistro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente allamedesima o entro l’anno successivo»; - tale disposizione delinea una fictio iuris di esistenza , ai soli fini del procedimento concorsuale, di un soggetto ormai estinto e il termine annuale ivi previsto costituisce, in sostanza, un punto di mediazione tra l’interesse dei creditori al soddisfacimento delle loro pretese e quello, di carattere generale, alla certezza dei rapporti giuridici ( cfr. Cass. 20 giugno 2013, n. 15488; Cass. 12 aprile 2013, n. 8932); - con riferimento, poi, all’accertamento dello stato di insolvenza della società in liquidazione, la valutazione del giudiceè diretta unicamente a stabilire se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci (cfr. Cass. 5 novembre 2020, n. 24660; Cass. 7dicembre 2016, n. 25167); - orbene, a fronte dell’accertamento della Corte di appello dell’esistenza di una «lampante» insolvenza della società in epoca antecedente alla cancellazione, la ricorrente, pur non contestando il rispetto del termine annuale, afferma che, ai fini della pronuncia della dichiarazione di fallimento, il giudice avrebbe dovuto verificare, altresì, la sussistenza di « fatti esteriori » , manifestati successivamente alla cancellazione, espressivi dello stato di insolvenza; -una siffatta t esi non trova fondamento nel richiamato art. 10, legge fall., il quale non presuppone che lo stato di insolvenza sia reso palese da fatti esteriori successivi alla cancellazione della società, circostanza, semmai,rilevante solo ai fini di una diversa deco rrenza del predetto termine annuale (cfr. Cass. 7 marzo 2016, n. 4409; Cass. 3 giugno 2014, n. 12338); - da ciò consegue l’inammissibilità, per difetto di concludenza, della relativa censura per motivazione apparente; -per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; -le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna parte controricorrente, in complessivi euro 7.000,00 , oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26181/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona delliquidatore pro tempore, rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via Cola di Rienzo, 212 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] onino Sarno , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Portici (NA), via Diaz, -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Acquisto, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 8 -controricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 106 /201 9 , Oggetto: sentenza di fallimento depositata il 31 luglio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, depositata il 31 luglio 2019, di reiezione del reclamo avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato il suo fallimento; - la c orte d el merito ha disatteso il reclamo evidenziando che: non ricorreva la condizione ostativa al fallimento di cui all’art. 15, nono comma, legge fall.,poiché, ai fini del calcolo dell’ammontare dei debiti scaduti e non pagati,doveva aversi riguardo all’importo complessivo di tali debiti e non aquello dei debiti nei confronti di ciascuno dei creditori istanti; sussisteva la contestata legittimazione attiva dei creditori istanti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), atteso l’esito dell’accertamento incidentale in ordine alla esistenza dei crediti da questi vantati, non essendo necessaria anche la consacrazione dei predetti crediti in titoli esecutivi; l’enorme mole di debiti non onorarti risultanti dal bilancio di chiusura della liquidazione, nonché l’esistenza di numerose procedure esecutive sui beni di [OSCURATO:SOCIETA] costituivano elementi idonei a dimostrarne l’insolvenza nell’anno anteriore alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non essendo rilevante, al fine di escludere tale stato, la circostanza che (alcuni) dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.fossero assistiti da garanzie; -il ricorso è affidato a quattro motivi; -resistono, con distinti controricors i Zobe l Marco e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non spiega difes e ; - la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc civ.; [OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia , con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per aver la sentenza impugnata posto a suo carico l’onere di dimostrare l’insussistenza dei crediti vantati dai creditori istanti e per aver omesso di motivare in ordine alle ragioni in virtù delle quali i crediti sono stati ritenuti esistenti; -con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente nella parte in cui ha ritenuto che i menzionati crediti non fossero seriamente contestati; -censura sostanzialmente analoga è prospettata nel terzo motivo , con cui la ricorrente si duole, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’omessa motivazione in ordine all’accertamento dell’assenza di una seria contestazione dei crediti, evidenziando, in particolare, la pendenza dei giudizi di impugnazione avverso le sentenze che avevano dato origine ai titoli giudiziari azionati dagli istanti e la mancata proposizione di azioni esecutive nei confronti suoi o dei garanti; -con l’ultimo motivo la ricorrente lamenta, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente in merito al ritenuto stato di insolvenza, nonché la violazione dell’art. 10, legge fall., difettando alcun accertamento in ordine alla presenza di fatti rivelatori dell’insolvenz a « ester iori » nell’anno successivo alla cancellazione della società dal registro delle imprese; -i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente; - la censura con la quale, nel primo motivo, si prospetta il vizio di violazione di legge è inammi ssibile, poiché muove da un’erronea interpretazione della pronuncia impugnata, la quale, lungi dal porre a carico della reclamante l’onere di dimostrare l’insussistenza dei crediti vantati dagli istanti, ha ritenuto, all’esito di una valutazione incidentale condotta al solo fine di verificare la legittimazione di questi ultimi, che tali crediti fossero sussistenti; in particolare, la corte del merito ha rilevato: i) che il credito di Zobel era stato accertato con sentenza del Tribunale di Nola; ii) che anc he i l credit o di Jag uar Italia era stato in parte accertato con sentenze del Tribunale di Roma e, per il resto, risultava portato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; iii) che gli appelli proposti da [OSCURATO:SOCIETA] contro le sentenze non apparivano sorretti da motivi idonei ad ottenerne l’integrale riforma; iv) che, analogamente, l’opposizione avanzata dalla debitrice contro il decreto ingiuntivo non si fondava su argomenti idonei a ipotizzarne l’ accoglimento; -alla luce della riferita motivazione, l’espressione della corte territoriale secondo la quale «i crediti vantati dallo Zobel e della Jaguar non possono dirsi seriamente contestati» va intesa quale constatazione dell’assenza di elementi istruttori tali da smentire gli accertamenti già contenuti nei menzionati provvedimenti giudiziari, sebbene non ancora definitivi; -prive di pregio sono, invece, le censure per apparenza di motivazione avanzate con i motivi in esame, atteso che le richia mate argomentazioni in ordine alla sussistenza dei crediti –sia pure all’esito di un accertamento incidentale, essendo questi ancora contestati giudizialmente –, nonché la ritenuta irrilevanza, ai fini della verifica della legittimazione attiva, dell’esistenza di garanzie a tutela di alcuni dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., consentono di individuarepienamente l’ iter logico seguito dal giudice del reclamo ; -in parte infondato e in parte inammissibile è anche l’ultimo motivo di ricorso; - l’art. 10, legge fall., dispone che « Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dalregistro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente allamedesima o entro l’anno successivo»; - tale disposizione delinea una fictio iuris di esistenza , ai soli fini del procedimento concorsuale, di un soggetto ormai estinto e il termine annuale ivi previsto costituisce, in sostanza, un punto di mediazione tra l’interesse dei creditori al soddisfacimento delle loro pretese e quello, di carattere generale, alla certezza dei rapporti giuridici ( cfr. Cass. 20 giugno 2013, n. 15488; Cass. 12 aprile 2013, n. 8932); - con riferimento, poi, all’accertamento dello stato di insolvenza della società in liquidazione, la valutazione del giudiceè diretta unicamente a stabilire se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci (cfr. Cass. 5 novembre 2020, n. 24660; Cass. 7dicembre 2016, n. 25167); - orbene, a fronte dell’accertamento della Corte di appello dell’esistenza di una «lampante» insolvenza della società in epoca antecedente alla cancellazione, la ricorrente, pur non contestando il rispetto del termine annuale, afferma che, ai fini della pronuncia della dichiarazione di fallimento, il giudice avrebbe dovuto verificare, altresì, la sussistenza di « fatti esteriori » , manifestati successivamente alla cancellazione, espressivi dello stato di insolvenza; -una siffatta t esi non trova fondamento nel richiamato art. 10, legge fall., il quale non presuppone che lo stato di insolvenza sia reso palese da fatti esteriori successivi alla cancellazione della società, circostanza, semmai,rilevante solo ai fini di una diversa deco rrenza del predetto termine annuale (cfr. Cass. 7 marzo 2016, n. 4409; Cass. 3 giugno 2014, n. 12338); - da ciò consegue l’inammissibilità, per difetto di concludenza, della relativa censura per motivazione apparente; -per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; -le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna parte controricorrente, in complessivi euro 7.000,00 , oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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