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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 30656/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 29/10/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Foggia, in data 15/02/2021, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] Pasquale in relazione al reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3, numero 1) cod. pen..

Propone ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, nonché in punto di dosimetria della pena.

I motivi sono inammissibili.

Le doglianze in punto di responsabilità, qualificazione giuridica dei fatti e sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 61 numero 2) e 628, comma 3, numero 1) cod. pen., previamente dedotte come motivo di appello, erano state oggetto di rinuncia e, pertanto, non sono ammissibili in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen..

La doglianza circa la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. perché privo del requisito della specificità prescritto dall'art. 581, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente non ha affatto indicato gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Anche le censure inerenti al trattamento sanzionatorio sono inammissibili perché la Corte di appello ha ampiamente motivato in punto di dosimetria della pena irrogata, accogliendo - da un lato - la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, riconosciute in regime di equivalenza alla luce della gravità dei fatti e della pericolosità dell'imputato (già gravato da precedente definitivo ed autore dell'evasione con le peculiari modalità descritte in sentenza) e rigettando - dall'altro - le ulteriori istanze difensive in relazione all'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., specificando come l'imputato avesse concorso, con un apporto causale di non poco conto, a porre in essere l'azione intimidatoria, entrando con determinazione ed irruenza all'interno dell'officina e non dissentendo ma, piuttosto avvalendosi dell'azione violenta del correo nei confronti della p.o. per impossessarsi dell'autovettura.

A fronte di tale motivazione, giuridicamente e logicamente corretta, le doglianze sono inammissibili, in quanto mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

In effetti, la grack azione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. ed una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pe n. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (v.

Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Ed inoltre, anche le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Conta/do, Rv. 245931).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 1/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] re Estensore [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 29/10/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Foggia, in data 15/02/2021, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] Pasquale in relazione al reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3, numero 1) cod. pen.. Propone ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, nonché in punto di dosimetria della pena. I motivi sono inammissibili. Le doglianze in punto di responsabilità, qualificazione giuridica dei fatti e sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 61 numero 2) e 628, comma 3, numero 1) cod. pen., previamente dedotte come motivo di appello, erano state oggetto di rinuncia e, pertanto, non sono ammissibili in questa sede ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. La doglianza circa la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. perché privo del requisito della specificità prescritto dall'art. 581, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il ricorrente non ha affatto indicato gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Anche le censure inerenti al trattamento sanzionatorio sono inammissibili perché la Corte di appello ha ampiamente motivato in punto di dosimetria della pena irrogata, accogliendo - da un lato - la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, riconosciute in regime di equivalenza alla luce della gravità dei fatti e della pericolosità dell'imputato (già gravato da precedente definitivo ed autore dell'evasione con le peculiari modalità descritte in sentenza) e rigettando - dall'altro - le ulteriori istanze difensive in relazione all'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., specificando come l'imputato avesse concorso, con un apporto causale di non poco conto, a porre in essere l'azione intimidatoria, entrando con determinazione ed irruenza all'interno dell'officina e non dissentendo ma, piuttosto avvalendosi dell'azione violenta del correo nei confronti della p.o. per impossessarsi dell'autovettura. A fronte di tale motivazione, giuridicamente e logicamente corretta, le doglianze sono inammissibili, in quanto mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). In effetti, la grack azione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. ed una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pe n. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (v. Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Ed inoltre, anche le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Conta/do, Rv. 245931). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 1/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] re Estensore [OSCURATO:PERSONA].
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