CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25892/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n . Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, per giurisprudenza condivisa e consolidata, «In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo» (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472); che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha spiegato, con argomentazioni coerenti ed esenti da pecche sul piano logico, perché debba temersi che il criptico riferimento, contenuto nella missiva che [OSCURATO:PERSONA] ha indirizzato alla madre, al «giuramento» da lui prestato celi un monito, rivolto alla genitrice ed all'intera famiglia, a tenere conto della sua persistenza militanza in un'organizzazione mafiosa, cui egli avrebbe, in tal modo, assicurato fedeltà; che, a fronte di una congrua motivazione in ordine al pericolo che, attraverso la predetta comunicazione, Bosti mantenga i contatti con l'organizzazione di appartenenza, il ricorrente oppone eccezioni di natura essenzialmente confutativa, non idonee ad enucleare vizi rilevabili in sede di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de