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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 43786/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'[OSCURATO:PERSONA] che ha contestato gli argomenti della requisitoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del lA Tribunale di Catania, con altra meno afflittiva per i delitti di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico (capo 1) e di un reato-fine in materia di stupefacenti (capo 2).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unico ampio motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione soprattutto per l'assenza di uniformità della scelta della misura cautelare rispetto ad altri coindagati.

Premesso che il ricorrente non è soggetto socialmente pericoloso, ai sensi dell'art. 203 cod. pen., come accertato dalla stessa ordinanza genetica che ne ha escluso il ruolo apicale in seno all'associazione, il ricorso censura l'ordinanza impugnata per avere ritenuto inidonei gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico utilizzando i medesimi argomenti che, al contrario, erano serviti per l'applicazione della misura meno afflittiva ad altro coindagato, [OSCURATO:PERSONA], con posizione più grave di quella di Viscuso, atteso il suo ruolo di cassiere della compagine criminale e i precedenti specifici.

Inoltre, al ricorrente, in data 12 ottobre 2023, era stata sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'obbligo di soggiorno nel Comune di Mascali senza che risultino violazioni e, comunque, i suoi pregiudizi penali sono risalenti e la contestazione riguarda fatti del giugno 2021, elementi in nessun modo valutati dal provvedimento impugnato.

Infine, l'attualità delle esigenze cautelari si fonda su mere ipotesi, nonostante l'esclusione delle aggravanti.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità.

2. Oggetto del ricorso sono solo le esigenze cautelari e non i gravi indizi di colpevolezza dei reati ascritti all'indagato che il Tribunale del riesame ha tuttavia ricostruito meticolosamente (pagg. 1 e 2), proprio per escludere l'applicazione di misure diverse dalla custodia in carcere..1 I

2.2. Gli argomenti posti a base delle perduranti esigenze cautelari, che impediscono l'applicazione della meno gravosa misura degli arresti domiciliari, contenuti alle pagine 3 e 4 dell'ordinanza, sono fondati non solo sulla caratura criminale e la professionalità acquisita da [OSCURATO:PERSONA], figlio del capo dell'associazione nel cui appartamento c'era la base logistica del gruppo criminale, ma anche sulla sua personalità (precedenti per reati contro il patrimonio, arresto in flagranza di reato a luglio 2023 per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per il quale è stata emessa sentenza di patteggiamento con il riconoscimento della recidiva), sull'assenza di una stabile occupazione e fonti di reddito lecito, sulla vicinanza dell'abitazione al Comune di Giarre in cui si trova la piazza di spaccio.

2.3. Il Tribunale del riesame, inoltre, ha escluso di attribuire valore all'osservanza da parte del ricorrente della misura degli arresti domiciliari applicatagli in altro procedimento essendo ben più gravi i fatti contestati in questa sede.

2.4. Le censure proposte con il ricorso, non sollevate dinnanzi al Tribunale, sono tutte calibrate sul differente trattamento cautelare adottato rispetto a [OSCURATO:PERSONA] che, come risulta dal provvedimento impugnato, era un mero "dipendente" di [OSCURATO:PERSONA] a cui questi corrispondeva una modesta paga settimanale per lavorare nella sua piazza di spaccio, così spiegando la diversa misura applicatagli.

Peraltro, costituisce consolidato orientamento di questa Corte quello secondo il quale in tema di esigenze cautelari la posizione processuale di ciascun coindagato è autonoma in quanto la valutazione operata ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., specie in ordine al pericolo di recidiva, si fonda oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato per la commissione dell'illecito da ogni concorrente, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo (Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024, Nisi, Rv. 286363).

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'[OSCURATO:PERSONA] che ha contestato gli argomenti della requisitoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del lA Tribunale di Catania, con altra meno afflittiva per i delitti di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico (capo 1) e di un reato-fine in materia di stupefacenti (capo 2). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unico ampio motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione soprattutto per l'assenza di uniformità della scelta della misura cautelare rispetto ad altri coindagati. Premesso che il ricorrente non è soggetto socialmente pericoloso, ai sensi dell'art. 203 cod. pen., come accertato dalla stessa ordinanza genetica che ne ha escluso il ruolo apicale in seno all'associazione, il ricorso censura l'ordinanza impugnata per avere ritenuto inidonei gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico utilizzando i medesimi argomenti che, al contrario, erano serviti per l'applicazione della misura meno afflittiva ad altro coindagato, [OSCURATO:PERSONA], con posizione più grave di quella di Viscuso, atteso il suo ruolo di cassiere della compagine criminale e i precedenti specifici. Inoltre, al ricorrente, in data 12 ottobre 2023, era stata sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'obbligo di soggiorno nel Comune di Mascali senza che risultino violazioni e, comunque, i suoi pregiudizi penali sono risalenti e la contestazione riguarda fatti del giugno 2021, elementi in nessun modo valutati dal provvedimento impugnato. Infine, l'attualità delle esigenze cautelari si fonda su mere ipotesi, nonostante l'esclusione delle aggravanti. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità. 2. Oggetto del ricorso sono solo le esigenze cautelari e non i gravi indizi di colpevolezza dei reati ascritti all'indagato che il Tribunale del riesame ha tuttavia ricostruito meticolosamente (pagg. 1 e 2), proprio per escludere l'applicazione di misure diverse dalla custodia in carcere..1 I 2.2. Gli argomenti posti a base delle perduranti esigenze cautelari, che impediscono l'applicazione della meno gravosa misura degli arresti domiciliari, contenuti alle pagine 3 e 4 dell'ordinanza, sono fondati non solo sulla caratura criminale e la professionalità acquisita da [OSCURATO:PERSONA], figlio del capo dell'associazione nel cui appartamento c'era la base logistica del gruppo criminale, ma anche sulla sua personalità (precedenti per reati contro il patrimonio, arresto in flagranza di reato a luglio 2023 per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per il quale è stata emessa sentenza di patteggiamento con il riconoscimento della recidiva), sull'assenza di una stabile occupazione e fonti di reddito lecito, sulla vicinanza dell'abitazione al Comune di Giarre in cui si trova la piazza di spaccio. 2.3. Il Tribunale del riesame, inoltre, ha escluso di attribuire valore all'osservanza da parte del ricorrente della misura degli arresti domiciliari applicatagli in altro procedimento essendo ben più gravi i fatti contestati in questa sede. 2.4. Le censure proposte con il ricorso, non sollevate dinnanzi al Tribunale, sono tutte calibrate sul differente trattamento cautelare adottato rispetto a [OSCURATO:PERSONA] che, come risulta dal provvedimento impugnato, era un mero "dipendente" di [OSCURATO:PERSONA] a cui questi corrispondeva una modesta paga settimanale per lavorare nella sua piazza di spaccio, così spiegando la diversa misura applicatagli. Peraltro, costituisce consolidato orientamento di questa Corte quello secondo il quale in tema di esigenze cautelari la posizione processuale di ciascun coindagato è autonoma in quanto la valutazione operata ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., specie in ordine al pericolo di recidiva, si fonda oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato per la commissione dell'illecito da ogni concorrente, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo (Sez. 4, n. 13404 del 14/02/2024, Nisi, Rv. 286363). 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso
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