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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 novembre 2021

Cassazione n. 47034/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2013 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, pronunziata nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di Pace di Firenze lo condannava alla pena di euro seimila di ammenda, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 10-bis, comma 1, d.

Igs. n. 286 del 1998, commesso a Firenze il 2 giugno 2011.

Con ordinanza in data 3 novembre 2020, la Corte di cassazione restituiva [OSCURATO:PERSONA] nel termine per proporre impugnazione avverso detta sentenza contumaciale, ravvisando le condizioni previste dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo antecedente alla modifica di cui alla legge n. 67 del 2014.

2. In conseguenza di ciò, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'art. 10-bis, comma 5, del d.

Igs n. 268 del 1998 e chiedendo l'annullamento della sentenza di cui sopra, per consentire la rinnovazione dell'istruzione precedentemente svolta in assenza dell'imputato, in particolare tramite l'acquisizione di documentazione finalizzata a provare le improcedibilità dell'azione penale ex comma 5 dell'articolo sopracitato, poiché l'imputato era stato espulso con provvedimento eseguito il 26 ottobre 2012. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il condannato in contumacia, restituito nel termine per l'impugnazione ai .sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo antecedente alla modifica di cui alla legge n. 67 del 2014, in linea con le disposizioni dell'art. 6 CEDU, ha diritto ad ottenere l'assunzione dei mezzi pertinenti ai fini della decisione senza che ricorrano preclusioni di sorta dovute al giudizio precedentemente celebrato in contumacia (in tal senso, fra le altre, in relazione all'obbligo di rinnovazione dell'istruzione in appello, Sez. 6, n. 42912 del 12/06/2018, Rv. 274202).

3. La difesa con il ricorso ha correttamente dedotto di volere esercitare detto diritto mediante la produzione di documentazione pertinente ai fini della decisione, attenendo essa alla realizzazione di una causa di improcedibilità, secondo condizioni che richiedono un'appropriata verifica demandata al merito.

4. In ragione di ciò, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per (--\ nuovo giudizio al Giudice di pace di Firenze, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Firenze, in diversa persona fisica.

Così deciso il 2 novembre 2021.

Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2013 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, pronunziata nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di Pace di Firenze lo condannava alla pena di euro seimila di ammenda, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 10-bis, comma 1, d. Igs. n. 286 del 1998, commesso a Firenze il 2 giugno 2011. Con ordinanza in data 3 novembre 2020, la Corte di cassazione restituiva [OSCURATO:PERSONA] nel termine per proporre impugnazione avverso detta sentenza contumaciale, ravvisando le condizioni previste dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo antecedente alla modifica di cui alla legge n. 67 del 2014. 2. In conseguenza di ciò, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'art. 10-bis, comma 5, del d. Igs n. 268 del 1998 e chiedendo l'annullamento della sentenza di cui sopra, per consentire la rinnovazione dell'istruzione precedentemente svolta in assenza dell'imputato, in particolare tramite l'acquisizione di documentazione finalizzata a provare le improcedibilità dell'azione penale ex comma 5 dell'articolo sopracitato, poiché l'imputato era stato espulso con provvedimento eseguito il 26 ottobre 2012. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il condannato in contumacia, restituito nel termine per l'impugnazione ai .sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo antecedente alla modifica di cui alla legge n. 67 del 2014, in linea con le disposizioni dell'art. 6 CEDU, ha diritto ad ottenere l'assunzione dei mezzi pertinenti ai fini della decisione senza che ricorrano preclusioni di sorta dovute al giudizio precedentemente celebrato in contumacia (in tal senso, fra le altre, in relazione all'obbligo di rinnovazione dell'istruzione in appello, Sez. 6, n. 42912 del 12/06/2018, Rv. 274202). 3. La difesa con il ricorso ha correttamente dedotto di volere esercitare detto diritto mediante la produzione di documentazione pertinente ai fini della decisione, attenendo essa alla realizzazione di una causa di improcedibilità, secondo condizioni che richiedono un'appropriata verifica demandata al merito. 4. In ragione di ciò, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per (--\ nuovo giudizio al Giudice di pace di Firenze, in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Firenze, in diversa persona fisica. Così deciso il 2 novembre 2021. Il Consigliere estensor
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