CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 19028/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta il 3 febbraio 2021 ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Caltanissetta il 1° ottobre 2019 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un unico complessivo motivo con il quale lamenta difetto di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria o manifestamente illogica: chiede, dunque, l'assoluzione dell'imputato e, in subordine, l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la concessione dei benefici di legge. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché aspecifico: infatti non si confronta puntualmente con la motivazione che ha condotta la Corte territoriale alla conferma della decisione del Tribunale e, comunque, è costruito in fatto e strutturato in maniera meramente avversativa rispetto alla ricostruzione ed alle valutazioni dei Giudici di merito. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] nci [OSCURATO:PERSONA] r,;tu2j2___ Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ERIAogg