CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 13409/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27637/2020 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA] (CE), alla [OSCURATO:PERSONA] III n. 191, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73D22 B963 I). - RICORRENTE – CONTRO il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA], n. 4, in persona del Sindaco pro tempore. F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 27637/2020 - INTIMATO Numero sezionale 1025/2025– Numero di raccolta generale 13409/2025 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria Data pubblicazione 20/05/2025 regionale della Campania n. 264/13/2020, depositata il 14 gennaio 2020 e non notificata. UDITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 12 febbraio 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto di controversia era il sollecito di pagamento indicato in atti con cui il Comune di Pozzuoli aveva chiesto alla società ricorrente il versamento della TARI relativa all’anno 2015. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza n. 15509/35/2018 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato in data 19 ottobre 2020, formulando quattro motivi di impugnazione, depositando, in data 31 gennaio 2025, memoria ex art. 380- bis. 1 c.p.c. 4. Il Comune di Pozzuoli è restato intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la citata memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c., depositata in data 31 gennaio 2025, la ricorrente ha rappresentato di aver definito con il Comune di Pozzuoli, in via transattiva, tutte le pendenze relative alla TARI per gli anni dal 2014 al 2020, ivi compresa quella oggetto del presente ricorso F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 27637/2020 Numero sezionale 1025/2025 afferente all’anno 2015, espressamente concordando le parti di Numero di raccolta generale 13409/2025Data pubblicazione 20/05/2025 abbandonare il contenzioso pendente, con spese compensate. Per tali ragioni, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c., chiedendo che non fosse pronunciata condanna alle spese, in ragione dell’accordo sottoscritto da entrambe le parti. 2. Alla luce di quanto precede, in termini documentati dal deposito dell’accordo transattivo, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.. 3. Non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia, non dovendo essere resa alcuna pronuncia sulle spese di giudizio, non avendo il Comune svolto difese. 4. Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921). P.Q.M. la Corte dichiara estinto il processo. C