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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2016

ECLI:EU:T:2016:512
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62015TO0384 ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione) 13 settembre 2016 ( *1 ) «Clausola compromissoria — Contratto di fornitura di elettricità CNT(2009) N. 137 — Pagamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] del contributo regionale versato dalla ricorrente alla Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA] e calcolato sulla base della potenza tenuta a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] — Insussistenza di obbligo contrattuale — Insussistenza di obbligo risultante dalle disposizioni del diritto nazionale applicabile» Nella causa T‑384/15, EDF Luminus , con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da D. Verhoeven e O. [OSCURATO:PERSONA], avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da L. Darie e P. Biström, in qualità di agenti, convenuto, sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da F. Clotuche-Duvieusart e

I. Martínez del Peral, in qualità di agenti, interveniente, avente ad oggetto la domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta ad ottenere la condanna del [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla ricorrente l’importo di EUR 439672,95, maggiorato degli interessi, corrispondente all’importo del contributo regionale versato dalla stessa alla Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA] e calcolato sulla base della potenza tenuta a disposizione del [OSCURATO:PERSONA], IL TRIBUNALE (Seconda Sezione), composto da M.E. [OSCURATO:PERSONA], presidente, S. Gervasoni (relatore) e L. Madise, giudici, cancelliere: E. [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza Contesto normativo Diritto dell’Unione 1 In forza degli articoli 343 TFUE e 191 EA, l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica godono, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento dei loro compiti, alle condizioni definite dal Protocollo dell’8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, inizialmente allegato al Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una [OSCURATO:PERSONA] unica delle Comunità europee ( GU 1967, 152, pag. 13 ), successivamente, in forza del Trattato di Lisbona, ai Trattati UE, FUE e CEEA (in prosieguo: il «Protocollo»). 2 L’articolo 3 del Protocollo così dispone: «L’Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l’Unione effettui, per proprio uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura.

Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno dell’Unione.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale».

Diritto belga 3 L’ordonnance de la Région de Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA] du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles‑[OSCURATO:PERSONA] [legge regionale della Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA] (Belgio) del 19 luglio 2001, relativa all’organizzazione del mercato dell’elettricità nella Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA]] ( Moniteur belge del 17 novembre 2001, pag. 39135; in prosieguo: la «legge regionale “elettricità”»), al suo articolo 26 prevede quanto segue: «§ 1 Il possesso di un’autorizzazione alla fornitura accordata in base all’articolo 21 dà luogo all’imposizione mensile di un diritto a carico della persona fisica o giuridica che beneficia dell’autorizzazione, in prosieguo denominato soggetto passivo. (...) § 3 Il diritto viene calcolato in base alla potenza tenuta a disposizione dei clienti finali idonei mediante reti, allacciamenti e collegamenti diretti di 70 kV e voltaggio inferiore, su siti di consumo ubicati nella Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA].

Per i clienti dell’alta tensione, la potenza tenuta a disposizione è la potenza di allacciamento.

Quest’ultima è pari alla potenza massima, espressa in kVa, messa a disposizione ai sensi del contratto di allacciamento.

In mancanza di menzione nel contratto di allacciamento o in caso di superamento della potenza prelevata rispetto alla potenza massima messa a disposizione ai sensi del contratto di allacciamento, la potenza di allacciamento è pari alla potenza massima, espressa in kVa, prelevata durante i precedenti trentasei mesi, moltiplicata per un fattore di 1,2. (…) § 4 Il diritto da riscuotere mensilmente è fissato a EUR 0,67 per kVa per l’alta tensione. (…) Tale importo è adeguato su base annua all’indice dei prezzi al consumo del Regno (...). § 5 Il governo determina le misure di esecuzione del presente articolo.

Esso può, in particolare, imporre al gestore della rete di distribuzione, al gestore della rete di trasporto regionale e agli utenti di linee dirette di fornirgli dati utili alla riscossione del diritto.

Il governo può incaricare il gestore della rete di distribuzione di rivolgere ai soggetti passivi un invito ad assolvere tale diritto.

L’invito contiene, in particolare, l’indicazione dell’esercizio, la base di calcolo, il tasso, il termine di pagamento e la modalità di pagamento del diritto.

Tuttavia, l’invio o il mancato invio di tale invito non incide in alcun modo sui diritti e sugli obblighi dei soggetti passivi. § 6 Il diritto viene riscosso ed è esigibile ai sensi delle norme di cui al Capo VI dell’ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d’immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles (legge regionale del 23 luglio 1992 relativa all’imposta regionale a carico degli occupanti di immobili edificati e dei titolari di diritti reali su determinati immobili).

Il termine di pagamento del diritto è tuttavia fissato conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. (...)».

Fatti 4 [OSCURATO:PERSONA] europeo ha stipulato in data 10 luglio 2009 un contratto recante il riferimento CNT(2009) N. 137 (in prosieguo: il «contratto»), avente ad oggetto la fornitura, da parte della ricorrente, la EDF Luminus, di elettricità verde per i suoi immobili situati nella regione di Bruxelles.

Il contratto acquisiva efficacia a decorrere dalla data di fornitura effettiva dell’elettricità da parte della ricorrente e doveva rimanere in vigore per un periodo di due anni.

Esso è stato prorogato per un anno, ossia fino al 31 luglio 2012, in forza di un addendum sottoscritto il 15 luglio 2011. 5 Con lettera datata 13 maggio 2011 la ricorrente ha comunicato al [OSCURATO:PERSONA] di essere ormai tenuta a fatturargli il diritto relativo alla fornitura di elettricità di cui all’articolo 26 della legge regionale «elettricità» (in prosieguo: il «contributo») e che, inoltre, ne sollecitava il pagamento in via retroattiva a partire dalla data di entrata in vigore del contratto.

Detto contributo, che era stato corrisposto alla Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA] dalla ricorrente sin dal 2009, non era stato sino a quel momento fatturato da quest’ultima al [OSCURATO:PERSONA]. 6 A seguito del rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] di accogliere tale richiesta, la ricorrente gli ha sistematicamente inviato due tipi di fatture, le prime aventi unicamente ad oggetto il contributo e le seconde aventi ad oggetto gli elementi non contestati della fornitura di elettricità. [OSCURATO:PERSONA] ha pagato le seconde, rifiutando nel contempo di pagare le prime. 7 A seguito di una nuova domanda di versamento del contributo e di un nuovo diniego opposto alla stessa, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso. 8 La ricorrente ha inoltre promosso un’azione dinanzi al Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado francofono di Bruxelles) per ottenere dalla Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA] il rimborso dell’importo del contributo che essa le aveva versato. 9 Peraltro, in data 4 aprile 2014 la [OSCURATO:PERSONA] europea ha proposto un ricorso per inadempimento contro il Regno del Belgio ai sensi dell’articolo 258 TFUE.

Con sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( C‑163/14 , EU:C:2016:4 ), la Corte ha dichiarato che, non concedendo alle istituzioni dell’Unione l’esenzione dal contributo stabilito dall’articolo 26 della legge regionale «elettricità», e opponendosi al rimborso del contributo percepito dalla Regione di Bruxelles‑[OSCURATO:PERSONA], il Regno del Belgio era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, secondo comma, del Protocollo.

Conclusioni delle parti e procedimento 10 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: — condannare il [OSCURATO:PERSONA] a versarle la somma di EUR 439672,95; — condannare il [OSCURATO:PERSONA] a versarle gli interessi contrattuali su tale somma, a far data dall’esigibilità delle fatture; — condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 11 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — dichiarare che l’oggetto del presente ricorso è venuto meno a seguito della sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( C‑163/14 , EU:C:2016:4 ); — in subordine, respingere il ricorso in quanto manifestamente infondato; — dichiarare che spetta alla Regione di Bruxelles‑[OSCURATO:PERSONA] rimborsare alla ricorrente la somma richiesta; — condannare la ricorrente alle spese. 12 La ricorrente precisa che essa introduce il suo ricorso «per il caso in cui non [le] fosse possibile ottenere il rimborso [del contributo] a carico della Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un procedimento promosso dinanzi al Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado francofono di Bruxelles)». 13 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di intervenire a sostegno del [OSCURATO:PERSONA].

Con decisione del presidente della Seconda Sezione del Tribunale del 16 febbraio 2016 essa è stata ammessa ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. 14 Il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha deciso, ai sensi dell’articolo 69, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, di sospendere il procedimento sino alla pronuncia della decisione che conclude il procedimento nella causa C‑163/14, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio.

La riassunzione del procedimento è intervenuta il 14 gennaio 2016, al momento della pronuncia della sentenza nella causa citata. 15 Il 22 marzo 2016 il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato presso la cancelleria del Tribunale il proprio controricorso, nel quale ha segnatamente fatto valere la sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( C‑163/14 , EU:C:2016:4 ). 16 A titolo di misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] a formulare le loro osservazioni relativamente alle conseguenze che devono essere tratte da tale sentenza nell’ambito della presente causa.

Queste ultime hanno presentato le loro osservazioni entro il termine impartito.

In diritto 17 Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 18 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide di statuire senza proseguire il procedimento. 19 Andranno anzitutto esaminate le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere dal Tribunale una pronuncia di non luogo a statuire.

Sulla domanda di non luogo a statuire 20 [OSCURATO:PERSONA], basandosi sulla sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( C‑163/14 , EU:C:2016:4 ), chiede la pronuncia di un non luogo a statuire.

Esso sostiene che, in base a tale sentenza, i contributi indebitamente percepiti dalla Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA] dovranno essere necessariamente oggetto di rimborso in favore della ricorrente, sicché quest’ultima non avrà più motivo di pretendere dal [OSCURATO:PERSONA] la corresponsione delle somme relative a tali contributi. 21 Si deve rammentare in questa sede che, nell’ambito della presente controversia, avviata sulla base del contratto stipulato tra il [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, quest’ultima chiede che il [OSCURATO:PERSONA] sia condannato a versarle, da un lato, una somma corrispondente al contributo da essa versato alla Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA] e che è stato calcolato in base alla potenza tenuta a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] in forza del contratto e, dall’altro, gli interessi contrattuali applicati alla somma stessa. 22 Anche a voler supporre che il rimborso in favore della ricorrente da parte della Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA], che non è parte nella presente causa né è parte del contratto, delle somme richieste dalla ricorrente possa consentire di dichiarare il venir meno del suo interesse ad agire nell’ambito della presente controversia, si deve comunque rilevare che il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non dimostrano, e neppure sostengono, che il rimborso delle somme richieste, unitamente agli interessi contrattuali, sia stato effettuato o che la ricorrente disponga in tal senso di un credito nei confronti della Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA].

Un credito siffatto potrebbe ad esempio derivare da una sentenza del Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado francofono di Bruxelles) che statuisca relativamente all’azione dinanzi ad esso promossa dalla ricorrente (v. punto 8 supra).

Del resto, nelle sue osservazioni formulate il 10 maggio 2016 in risposta alla misura di organizzazione del procedimento descritta al precedente punto 16, la ricorrente dichiara che, a quella data, la Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA] «rifiuta[va] di rimborsar[le] i contributi controversi versati, e ciò nonostante la pronuncia della sentenza C‑163/14». 23 Si deve rilevare, ad abundantiam, che, benché la Corte abbia stabilito, con la sua sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( C‑163/14 , EU:C:2016:4 ), che, non concedendo alle istituzioni dell’Unione l’esenzione dal contributo stabilito dall’articolo 26 della legge regionale «elettricità», e opponendosi al rimborso dei contributi percepiti dalla Regione di Bruxelles‑[OSCURATO:PERSONA], il Regno del Belgio era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, secondo comma, del Protocollo, la legge regionale «elettricità» è mantenuta in essere, nella formulazione sopra richiamata, sin quando il Regno del Belgio non dia esecuzione alla sentenza stessa.

Orbene, il [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcun elemento che consenta di concludere che il diritto applicabile sia stato, ad oggi, modificato. 24 Risulta da quanto precede che il presente ricorso non è privo di oggetto, atteso che non è venuto meno l’interesse ad agire della ricorrente.

Non può pertanto essere accolta la domanda di non luogo a statuire formulata dal [OSCURATO:PERSONA].

Sulla fondatezza del ricorso 25 A sostegno delle proprie conclusioni, presentate sulla base dell’articolo 272 TFUE, la ricorrente invoca tre motivi, vertenti, il primo, sull’inosservanza da parte del [OSCURATO:PERSONA] dei propri obblighi contrattuali, il secondo, sul mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo 26 della legge regionale «elettricità» e infine, il terzo, sulla violazione del principio di parità di trattamento.

Sul primo motivo 26 La ricorrente afferma che il contratto le consente di pretendere dal [OSCURATO:PERSONA] il versamento del contributo. 27 Si deve anzitutto rilevare che il contratto non prevede che il contributo sia fatturato al [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, all’allegato 2 del contratto, che indica le modalità di calcolo del prezzo della fornitura di elettricità, non compare alcun riferimento al contributo stesso. 28 Oltretutto, secondo quanto stabilito al punto 3.2 del contratto, nell’ambito dell’articolo 3, «[i] prezzi vengono stabiliti tenendo conto del fatto che le istituzioni europee sono esenti dai dazi doganali, dai diritti indiretti e dalle tasse sulla vendita, in particolare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA)». 29 Sempre al punto 3.2 del contratto si precisa che «le tasse, i diritti e gli altri contributi regionali e federali non potranno essere fatturati». 30 Si può pertanto concludere che il contratto non prevede in capo al [OSCURATO:PERSONA] alcun obbligo di versare alla ricorrente il contributo, che è stato calcolato in base alla potenza tenuta a sua disposizione in forza del contratto. 31 Si deve aggiungere che, ai sensi dell’articolo 19 del contratto, quest’ultimo è «disciplinato dalle leggi del Belgio e viene applicato ed interpretato conformemente alle stesse qualora la normativa [dell’Unione], ivi compreso il regolamento finanziario, non disciplini la questione».

I termini contrattuali devono pertanto essere interpretati, anzitutto, alla luce del diritto dell’Unione. 32 Orbene, nella sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( C‑163/14 , EU:C:2016:4 , punto 39 ), la Corte ha stabilito che il contributo doveva essere considerato un diritto indiretto rientrante nell’ambito dell’articolo 3, secondo comma, del Protocollo. 33 Il riferimento, nell’ambito del contratto e, in particolare, al suo punto 3.2, ai «diritti indiretti», deve essere pertanto inteso come riguardante il contributo.

Ciò conferma che le parti contrattuali hanno inteso esentare il [OSCURATO:PERSONA] dal versamento dello stesso. 34 Va inoltre precisato che l’addendum al contratto, sottoscritto il 15 luglio 2011, non incide in alcun modo sugli obblighi delle parti per quanto attiene al versamento del contributo. 35 La conclusione cui è giunto il Tribunale al precedente punto 33 non può essere rimessa in discussione dagli ulteriori argomenti dedotti dalla ricorrente. 36 In primo luogo, il fatto che il punto 8.1 del contratto, nell’ambito del suo articolo 8 recante il titolo «Disposizioni fiscali», preveda che il «contraente [sia] il solo responsabile dell’osservanza delle disposizioni fiscali che gli sono applicabili» non consente di inferire l’esistenza di un obbligo, in capo al [OSCURATO:PERSONA], di versare il contributo al proprio contraente, vale a dire la ricorrente. 37 In secondo luogo, il riferimento, al paragrafo 2 dell’allegato 2 del contratto, a un aumento dei prezzi legato alla «distribuzione» non consente, alla luce dell’economia generale del contratto e, in particolare, delle disposizioni del punto 3.2 sopra richiamate, di desumere l’esistenza di un obbligo per il [OSCURATO:PERSONA] di versare il contributo al proprio contraente, vale a dire la ricorrente. 38 Dalle suesposte considerazioni risulta che il primo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.

Sul secondo motivo 39 La ricorrente afferma che il [OSCURATO:PERSONA] è tenuto a versarle il contributo in forza delle disposizioni dell’articolo 26 della legge regionale «elettricità». 40 Va rilevato che, quantunque la legge regionale «elettricità» stabilisca gli obblighi fiscali dei fornitori di elettricità nei confronti di un’amministrazione nazionale, ossia la Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA], essa non prevede l’esistenza di alcun obbligo, in capo al consumatore finale, di versare il contributo al proprio fornitore di elettricità.

La ricorrente non può pertanto addurre la violazione di un simile obbligo da parte del [OSCURATO:PERSONA]. 41 Si deve osservare che tale rilievo non si pone in contraddizione con la conclusione secondo cui il regime fiscale attinente al contributo è stato concepito e stabilito al fine che questo si ripercuota sul consumatore finale (sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, C‑163/14 , EU:C:2016:4 , punto 48 ).

Si deve infatti operare una distinzione, per un verso, tra gli obiettivi di un regime fiscale e, per altro verso, l’esistenza di un obbligo vincolante derivante dal regime stesso, la cui inosservanza possa far sorgere la responsabilità contrattuale, se non addirittura extracontrattuale, del consumatore finale nei confronti del suo fornitore di elettricità.

In assenza di un simile obbligo vincolante, il fatto che il contributo si ripercuota sul consumatore finale dipende unicamente dai rapporti contrattuali stabiliti tra il fornitore e il consumatore finale. 42 Anche a voler supporre che la legge regionale «elettricità» possa essere interpretata nel senso che impone al consumatore finale di corrispondere al suo fornitore di elettricità il contributo calcolato in base alla potenza tenuta a sua disposizione, il motivo dovrebbe essere comunque disatteso. 43 Difatti, la circostanza che la legge regionale «elettricità» non preveda alcuna esenzione dal contributo in favore delle istituzioni dell’Unione ha indotto la Corte, con la sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( C‑163/14 , EU:C:2016:4 ), a dichiarare che il Regno del Belgio era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, secondo comma, del Protocollo. 44 Orbene, in base all’articolo 19 del contratto spetta al Tribunale, quale giudice del contratto, dare applicazione al diritto nazionale come farebbe il giudice nazionale. 45 Pertanto, l’autorità di cosa giudicata connessa alla sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( C‑163/14 , EU:C:2016:4 ), impone al Tribunale di non dare applicazione alla legge regionale «elettricità» al fine di obbligare un’istituzione dell’Unione a versare il contributo (v., per analogia, per quanto attiene agli obblighi gravanti su talune autorità nazionali, sentenza del 13 luglio 1972, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, 48/71 , EU:C:1972:65 , punto 7 ). 46 Anche supponendo che con il presente motivo la ricorrente abbia inteso chiamare in causa il [OSCURATO:PERSONA] in forza della sua responsabilità extracontrattuale, un siffatto argomento non può essere validamente dedotto nell’ambito di un ricorso basato sull’articolo 272 TFUE.

In ogni caso, gli argomenti sopra esposti consentirebbero di disattendere il motivo ove fosse stato formulato a tal fine. 47 La conclusione cui è giunto il Tribunale al precedente punto 40 non può peraltro essere smentita dal fatto che la ricorrente sarebbe tenuta a sostenere il contributo.

Una tale circostanza, infatti, non influisce sull’interpretazione delle disposizioni della legge regionale «elettricità». 48 A tal proposito è possibile osservare che spetterà alla ricorrente, se ritiene che ve ne sia motivo, chiedere al giudice nazionale da essa adito di pronunciarsi sulla questione se l’esenzione che il Regno del Belgio è tenuto a concedere alle istituzioni dell’Unione comporti che i fornitori di elettricità siano a loro volta esentati da un contributo siffatto qualora il loro cliente sia un’istituzione dell’Unione. 49 Infine, la conclusione di cui al precedente punto 40 non può essere rimessa in discussione dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] e le istituzioni dell’Unione abbiano accettato di versare il contributo ad altri fornitori di elettricità.

Una simile circostanza, che sarà nuovamente esaminata nell’ambito del terzo motivo, non influisce infatti sull’interpretazione delle disposizioni della legge regionale «elettricità». 50 Da quanto precede risulta che il secondo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.

Sul terzo motivo 51 La ricorrente afferma che il [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente rifiutato di versarle il contributo, mentre le istituzioni dell’Unione lo avrebbero corrisposto alla Electrabel, un altro fornitore di elettricità.

Agendo in tal modo il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio di parità di trattamento. 52 Si deve sottolineare che, nella specie, il presente motivo, che non verte sulla violazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dei propri obblighi contrattuali o del diritto applicabile al contratto, non può essere utilmente invocato (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2016, Hydrex/[OSCURATO:PERSONA], T‑45/15 , non pubblicata, EU:T:2016:151 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 53 Si deve in ogni caso ricordare che, conformemente ad una costante giurisprudenza, il principio di non discriminazione o di parità di trattamento, che costituisce un principio giuridico fondamentale, vieta che situazioni analoghe siano trattate in maniera differente o che situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che tali trattamenti siano obiettivamente giustificati (v., in tal senso, sentenza dell’8 ottobre 1986, Christ-Clemen e a./[OSCURATO:PERSONA], 91/85 , EU:C:1986:373 , punto 19 ; v., altresì, sentenza dell’8 gennaio 2003, Hirsch e a./BCE, T‑94/01, T‑152/01 e T‑286/01 , EU:T:2003:3 , punto 51 e giurisprudenza ivi citata). 54 Nella specie la ricorrente deve pertanto fornire, segnatamente, elementi che consentano di individuare l’esistenza di situazioni analoghe tra essa e la Electrabel. 55 A tal proposito, dalle conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( C‑163/14 , EU:C:2015:441 , paragrafi 19 e 24 ) risulta che il contratto stipulato con la Electrabel prevedeva che le istituzioni dell’Unione fossero tenute al versamento del contributo.

La ricorrente, che contesta peraltro nel suo ricorso taluni punti delle citate conclusioni, non fornisce alcun elemento che consenta di mettere in dubbio una simile circostanza. 56 Orbene, come affermato in precedenza (v. punto 30 supra), il contratto stipulato tra la ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] non prevede che quest’ultimo versi il contributo. 57 La ricorrente e la Electrabel non si trovavano pertanto in situazioni analoghe, atteso che il contratto sottoscritto dalla ricorrente non prevedeva che il [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuto al versamento del contributo. 58 La circostanza che la ricorrente abbia chiesto al [OSCURATO:PERSONA] la corresponsione del contributo è, a tal proposito, irrilevante. 59 Si deve rammentare, ad abundantiam, che l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi col rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (sentenza del 4 luglio 1985, Williams/Corte dei conti, 134/84 , EU:C:1985:297 , punto 14 ).

Poiché l’obbligo di pagamento del contributo imposto alle istituzioni dell’Unione risulta contrario al diritto dell’Unione, come risulta dalla sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( C‑163/14 , EU:C:2016:4 ), il presente motivo non può essere accolto. 60 Da quanto precede deriva che il terzo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.

Pertanto, devono essere respinte tutte le conclusioni della ricorrente.

Sulle conclusioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA] ai fini di un’azione di accertamento 61 [OSCURATO:PERSONA] formula talune conclusioni tese a far sì che il Tribunale dichiari che «[spetta] alla Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA] rimborsare alla ricorrente la somma richiesta». 62 Da una giurisprudenza costante emerge che la competenza del Tribunale, in virtù dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 272 TFUE, a conoscere di un ricorso introdotto sulla base di una clausola compromissoria implica necessariamente quella a conoscere di una domanda riconvenzionale formulata nell’ambito del medesimo ricorso che deriva dal vincolo contrattuale o dal fatto sul quale si basa la domanda principale ovvero si trova in relazione diretta con gli obblighi che ne derivano (v. sentenza del 16 luglio 2014, Isotis/[OSCURATO:PERSONA], T‑59/11 , EU:T:2014:679 , punto 265 e giurisprudenza ivi citata). 63 Nella specie, tuttavia, la domanda formulata dal [OSCURATO:PERSONA] non presenta alcun nesso con il contratto, posto che essa non riguarda gli obblighi reciproci tra le parti contrattuali che derivano dal contratto stesso, bensì riguarda eventuali obblighi che la Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA], la quale non è parte contrattuale, né parte processuale, avrebbe nei confronti della ricorrente. 64 Il Tribunale non è quindi competente, in base al presente ricorso promosso in forza di una clausola compromissoria, a conoscere delle conclusioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA]. 65 La conclusione di cui sopra varrebbe, per le stesse ragioni, anche qualora si dovesse ammettere che, alla luce del suo tenore letterale, la clausola compromissoria di cui all’articolo 20 del contratto, ai sensi della quale «[q]ualsiasi controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] (…) e il contraente che attenga al presente contratto, che non abbia potuto essere oggetto di una composizione amichevole, è sottoposta al Tribunale di primo grado delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 255, paragrafo 1, del trattato CE», poteva costituire il fondamento della competenza del Tribunale o della Corte a conoscere di un’azione di accertamento vertente su una controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente riguardante la validità, l’applicazione o l’interpretazione del contratto (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2015, Planet/[OSCURATO:PERSONA], C‑564/13 P , EU:C:2015:124 , punto 26 ). 66 Risulta da quanto precede che il ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente infondato in diritto e che le conclusioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA] ai fini di un’azione di accertamento devono essere del pari respinte, posto che il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere delle stesse, senza che vi sia necessità di proseguire il procedimento.

Sulle spese 67 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 68 Nella specie, poiché il [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta sostanzialmente soccombente, dev’essere condannata a sopportare le spese. 69 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. 70 [OSCURATO:PERSONA] sopporterà quindi le proprie spese.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto. 2) Le conclusioni presentate dal [OSCURATO:PERSONA] europeo ai fini di un’azione di accertamento sono respinte. 3) La EDF Luminus, oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA]. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 13 settembre 2016 Il cancelliere E. [OSCURATO:PERSONA] presidente

M.E. [OSCURATO:PERSONA]

( *1 ) Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015TO0384 ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione) 13 settembre 2016 ( *1 ) «Clausola compromissoria — Contratto di fornitura di elettricità CNT(2009) N. 137 — Pagamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] del contributo regionale versato dalla ricorrente alla Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA] e calcolato sulla base della potenza tenuta a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] — Insussistenza di obbligo contrattuale — Insussistenza di obbligo risultante dalle disposizioni del diritto nazionale applicabile» Nella causa T‑384/15, EDF Luminus , con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da D. Verhoeven e O. [OSCURATO:PERSONA], avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da L. Darie e P. Biström, in qualità di agenti, convenuto, sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da F. Clotuche-Duvieusart e I. Martínez del Peral, in qualità di agenti, interveniente, avente ad oggetto la domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta ad ottenere la condanna del [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla ricorrente l’importo di EUR 439672,95, maggiorato degli interessi, corrispondente all’importo del contributo regionale versato dalla stessa alla Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA] e calcolato sulla base della potenza tenuta a disposizione del [OSCURATO:PERSONA], IL TRIBUNALE (Seconda Sezione), composto da M.E. [OSCURATO:PERSONA], presidente, S. Gervasoni (relatore) e L. Madise, giudici, cancelliere: E. [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza Contesto normativo Diritto dell’Unione 1 In forza degli articoli 343 TFUE e 191 EA, l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica godono, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento dei loro compiti, alle condizioni definite dal Protocollo dell’8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, inizialmente allegato al Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una [OSCURATO:PERSONA] unica delle Comunità europee ( GU 1967, 152, pag. 13 ), successivamente, in forza del Trattato di Lisbona, ai Trattati UE, FUE e CEEA (in prosieguo: il «Protocollo»). 2 L’articolo 3 del Protocollo così dispone: «L’Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l’Unione effettui, per proprio uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno dell’Unione. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale». Diritto belga 3 L’ordonnance de la Région de Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA] du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles‑[OSCURATO:PERSONA] [legge regionale della Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA] (Belgio) del 19 luglio 2001, relativa all’organizzazione del mercato dell’elettricità nella Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA]] ( Moniteur belge del 17 novembre 2001, pag. 39135; in prosieguo: la «legge regionale “elettricità”»), al suo articolo 26 prevede quanto segue: «§ 1 Il   possesso di un’autorizzazione alla fornitura accordata in base all’articolo 21 dà luogo all’imposizione mensile di un diritto a carico della persona fisica o giuridica che beneficia dell’autorizzazione, in prosieguo denominato soggetto passivo. (...) § 3   Il diritto viene calcolato in base alla potenza tenuta a disposizione dei clienti finali idonei mediante reti, allacciamenti e collegamenti diretti di 70 kV e voltaggio inferiore, su siti di consumo ubicati nella Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA]. Per i clienti dell’alta tensione, la potenza tenuta a disposizione è la potenza di allacciamento. Quest’ultima è pari alla potenza massima, espressa in kVa, messa a disposizione ai sensi del contratto di allacciamento. In mancanza di menzione nel contratto di allacciamento o in caso di superamento della potenza prelevata rispetto alla potenza massima messa a disposizione ai sensi del contratto di allacciamento, la potenza di allacciamento è pari alla potenza massima, espressa in kVa, prelevata durante i precedenti trentasei mesi, moltiplicata per un fattore di 1,2. (…) § 4   Il diritto da riscuotere mensilmente è fissato a EUR 0,67 per kVa per l’alta tensione. (…) Tale importo è adeguato su base annua all’indice dei prezzi al consumo del Regno (...). § 5   Il governo determina le misure di esecuzione del presente articolo. Esso può, in particolare, imporre al gestore della rete di distribuzione, al gestore della rete di trasporto regionale e agli utenti di linee dirette di fornirgli dati utili alla riscossione del diritto. Il governo può incaricare il gestore della rete di distribuzione di rivolgere ai soggetti passivi un invito ad assolvere tale diritto. L’invito contiene, in particolare, l’indicazione dell’esercizio, la base di calcolo, il tasso, il termine di pagamento e la modalità di pagamento del diritto. Tuttavia, l’invio o il mancato invio di tale invito non incide in alcun modo sui diritti e sugli obblighi dei soggetti passivi. § 6   Il diritto viene riscosso ed è esigibile ai sensi delle norme di cui al Capo VI dell’ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d’immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles (legge regionale del 23 luglio 1992 relativa all’imposta regionale a carico degli occupanti di immobili edificati e dei titolari di diritti reali su determinati immobili). Il termine di pagamento del diritto è tuttavia fissato conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. (...)». Fatti 4 [OSCURATO:PERSONA] europeo ha stipulato in data 10 luglio 2009 un contratto recante il riferimento CNT(2009) N. 137 (in prosieguo: il «contratto»), avente ad oggetto la fornitura, da parte della ricorrente, la EDF Luminus, di elettricità verde per i suoi immobili situati nella regione di Bruxelles. Il contratto acquisiva efficacia a decorrere dalla data di fornitura effettiva dell’elettricità da parte della ricorrente e doveva rimanere in vigore per un periodo di due anni. Esso è stato prorogato per un anno, ossia fino al 31 luglio 2012, in forza di un addendum sottoscritto il 15 luglio 2011. 5 Con lettera datata 13 maggio 2011 la ricorrente ha comunicato al [OSCURATO:PERSONA] di essere ormai tenuta a fatturargli il diritto relativo alla fornitura di elettricità di cui all’articolo 26 della legge regionale «elettricità» (in prosieguo: il «contributo») e che, inoltre, ne sollecitava il pagamento in via retroattiva a partire dalla data di entrata in vigore del contratto. Detto contributo, che era stato corrisposto alla Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA] dalla ricorrente sin dal 2009, non era stato sino a quel momento fatturato da quest’ultima al [OSCURATO:PERSONA]. 6 A seguito del rifiuto del [OSCURATO:PERSONA] di accogliere tale richiesta, la ricorrente gli ha sistematicamente inviato due tipi di fatture, le prime aventi unicamente ad oggetto il contributo e le seconde aventi ad oggetto gli elementi non contestati della fornitura di elettricità. [OSCURATO:PERSONA] ha pagato le seconde, rifiutando nel contempo di pagare le prime. 7 A seguito di una nuova domanda di versamento del contributo e di un nuovo diniego opposto alla stessa, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso. 8 La ricorrente ha inoltre promosso un’azione dinanzi al Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado francofono di Bruxelles) per ottenere dalla Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA] il rimborso dell’importo del contributo che essa le aveva versato. 9 Peraltro, in data 4 aprile 2014 la [OSCURATO:PERSONA] europea ha proposto un ricorso per inadempimento contro il Regno del Belgio ai sensi dell’articolo 258 TFUE. Con sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( C‑163/14 , EU:C:2016:4 ), la Corte ha dichiarato che, non concedendo alle istituzioni dell’Unione l’esenzione dal contributo stabilito dall’articolo 26 della legge regionale «elettricità», e opponendosi al rimborso del contributo percepito dalla Regione di Bruxelles‑[OSCURATO:PERSONA], il Regno del Belgio era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, secondo comma, del Protocollo. Conclusioni delle parti e procedimento 10 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: — condannare il [OSCURATO:PERSONA] a versarle la somma di EUR 439672,95; — condannare il [OSCURATO:PERSONA] a versarle gli interessi contrattuali su tale somma, a far data dall’esigibilità delle fatture; — condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 11 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — dichiarare che l’oggetto del presente ricorso è venuto meno a seguito della sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( C‑163/14 , EU:C:2016:4 ); — in subordine, respingere il ricorso in quanto manifestamente infondato; — dichiarare che spetta alla Regione di Bruxelles‑[OSCURATO:PERSONA] rimborsare alla ricorrente la somma richiesta; — condannare la ricorrente alle spese. 12 La ricorrente precisa che essa introduce il suo ricorso «per il caso in cui non [le] fosse possibile ottenere il rimborso [del contributo] a carico della Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un procedimento promosso dinanzi al Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado francofono di Bruxelles)». 13 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di intervenire a sostegno del [OSCURATO:PERSONA]. Con decisione del presidente della Seconda Sezione del Tribunale del 16 febbraio 2016 essa è stata ammessa ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. 14 Il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha deciso, ai sensi dell’articolo 69, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, di sospendere il procedimento sino alla pronuncia della decisione che conclude il procedimento nella causa C‑163/14, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio. La riassunzione del procedimento è intervenuta il 14 gennaio 2016, al momento della pronuncia della sentenza nella causa citata. 15 Il 22 marzo 2016 il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato presso la cancelleria del Tribunale il proprio controricorso, nel quale ha segnatamente fatto valere la sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( C‑163/14 , EU:C:2016:4 ). 16 A titolo di misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] a formulare le loro osservazioni relativamente alle conseguenze che devono essere tratte da tale sentenza nell’ambito della presente causa. Queste ultime hanno presentato le loro osservazioni entro il termine impartito. In diritto 17 Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 18 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide di statuire senza proseguire il procedimento. 19 Andranno anzitutto esaminate le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] volte ad ottenere dal Tribunale una pronuncia di non luogo a statuire. Sulla domanda di non luogo a statuire 20 [OSCURATO:PERSONA], basandosi sulla sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( C‑163/14 , EU:C:2016:4 ), chiede la pronuncia di un non luogo a statuire. Esso sostiene che, in base a tale sentenza, i contributi indebitamente percepiti dalla Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA] dovranno essere necessariamente oggetto di rimborso in favore della ricorrente, sicché quest’ultima non avrà più motivo di pretendere dal [OSCURATO:PERSONA] la corresponsione delle somme relative a tali contributi. 21 Si deve rammentare in questa sede che, nell’ambito della presente controversia, avviata sulla base del contratto stipulato tra il [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, quest’ultima chiede che il [OSCURATO:PERSONA] sia condannato a versarle, da un lato, una somma corrispondente al contributo da essa versato alla Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA] e che è stato calcolato in base alla potenza tenuta a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] in forza del contratto e, dall’altro, gli interessi contrattuali applicati alla somma stessa. 22 Anche a voler supporre che il rimborso in favore della ricorrente da parte della Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA], che non è parte nella presente causa né è parte del contratto, delle somme richieste dalla ricorrente possa consentire di dichiarare il venir meno del suo interesse ad agire nell’ambito della presente controversia, si deve comunque rilevare che il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non dimostrano, e neppure sostengono, che il rimborso delle somme richieste, unitamente agli interessi contrattuali, sia stato effettuato o che la ricorrente disponga in tal senso di un credito nei confronti della Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA]. Un credito siffatto potrebbe ad esempio derivare da una sentenza del Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado francofono di Bruxelles) che statuisca relativamente all’azione dinanzi ad esso promossa dalla ricorrente (v. punto 8 supra). Del resto, nelle sue osservazioni formulate il 10 maggio 2016 in risposta alla misura di organizzazione del procedimento descritta al precedente punto 16, la ricorrente dichiara che, a quella data, la Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA] «rifiuta[va] di rimborsar[le] i contributi controversi versati, e ciò nonostante la pronuncia della sentenza C‑163/14». 23 Si deve rilevare, ad abundantiam, che, benché la Corte abbia stabilito, con la sua sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( C‑163/14 , EU:C:2016:4 ), che, non concedendo alle istituzioni dell’Unione l’esenzione dal contributo stabilito dall’articolo 26 della legge regionale «elettricità», e opponendosi al rimborso dei contributi percepiti dalla Regione di Bruxelles‑[OSCURATO:PERSONA], il Regno del Belgio era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, secondo comma, del Protocollo, la legge regionale «elettricità» è mantenuta in essere, nella formulazione sopra richiamata, sin quando il Regno del Belgio non dia esecuzione alla sentenza stessa. Orbene, il [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcun elemento che consenta di concludere che il diritto applicabile sia stato, ad oggi, modificato. 24 Risulta da quanto precede che il presente ricorso non è privo di oggetto, atteso che non è venuto meno l’interesse ad agire della ricorrente. Non può pertanto essere accolta la domanda di non luogo a statuire formulata dal [OSCURATO:PERSONA]. Sulla fondatezza del ricorso 25 A sostegno delle proprie conclusioni, presentate sulla base dell’articolo 272 TFUE, la ricorrente invoca tre motivi, vertenti, il primo, sull’inosservanza da parte del [OSCURATO:PERSONA] dei propri obblighi contrattuali, il secondo, sul mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo 26 della legge regionale «elettricità» e infine, il terzo, sulla violazione del principio di parità di trattamento. Sul primo motivo 26 La ricorrente afferma che il contratto le consente di pretendere dal [OSCURATO:PERSONA] il versamento del contributo. 27 Si deve anzitutto rilevare che il contratto non prevede che il contributo sia fatturato al [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, all’allegato 2 del contratto, che indica le modalità di calcolo del prezzo della fornitura di elettricità, non compare alcun riferimento al contributo stesso. 28 Oltretutto, secondo quanto stabilito al punto 3.2 del contratto, nell’ambito dell’articolo 3, «[i] prezzi vengono stabiliti tenendo conto del fatto che le istituzioni europee sono esenti dai dazi doganali, dai diritti indiretti e dalle tasse sulla vendita, in particolare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA)». 29 Sempre al punto 3.2 del contratto si precisa che «le tasse, i diritti e gli altri contributi regionali e federali non potranno essere fatturati». 30 Si può pertanto concludere che il contratto non prevede in capo al [OSCURATO:PERSONA] alcun obbligo di versare alla ricorrente il contributo, che è stato calcolato in base alla potenza tenuta a sua disposizione in forza del contratto. 31 Si deve aggiungere che, ai sensi dell’articolo 19 del contratto, quest’ultimo è «disciplinato dalle leggi del Belgio e viene applicato ed interpretato conformemente alle stesse qualora la normativa [dell’Unione], ivi compreso il regolamento finanziario, non disciplini la questione». I termini contrattuali devono pertanto essere interpretati, anzitutto, alla luce del diritto dell’Unione. 32 Orbene, nella sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( C‑163/14 , EU:C:2016:4 , punto 39 ), la Corte ha stabilito che il contributo doveva essere considerato un diritto indiretto rientrante nell’ambito dell’articolo 3, secondo comma, del Protocollo. 33 Il riferimento, nell’ambito del contratto e, in particolare, al suo punto 3.2, ai «diritti indiretti», deve essere pertanto inteso come riguardante il contributo. Ciò conferma che le parti contrattuali hanno inteso esentare il [OSCURATO:PERSONA] dal versamento dello stesso. 34 Va inoltre precisato che l’addendum al contratto, sottoscritto il 15 luglio 2011, non incide in alcun modo sugli obblighi delle parti per quanto attiene al versamento del contributo. 35 La conclusione cui è giunto il Tribunale al precedente punto 33 non può essere rimessa in discussione dagli ulteriori argomenti dedotti dalla ricorrente. 36 In primo luogo, il fatto che il punto 8.1 del contratto, nell’ambito del suo articolo 8 recante il titolo «Disposizioni fiscali», preveda che il «contraente [sia] il solo responsabile dell’osservanza delle disposizioni fiscali che gli sono applicabili» non consente di inferire l’esistenza di un obbligo, in capo al [OSCURATO:PERSONA], di versare il contributo al proprio contraente, vale a dire la ricorrente. 37 In secondo luogo, il riferimento, al paragrafo 2 dell’allegato 2 del contratto, a un aumento dei prezzi legato alla «distribuzione» non consente, alla luce dell’economia generale del contratto e, in particolare, delle disposizioni del punto 3.2 sopra richiamate, di desumere l’esistenza di un obbligo per il [OSCURATO:PERSONA] di versare il contributo al proprio contraente, vale a dire la ricorrente. 38 Dalle suesposte considerazioni risulta che il primo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato. Sul secondo motivo 39 La ricorrente afferma che il [OSCURATO:PERSONA] è tenuto a versarle il contributo in forza delle disposizioni dell’articolo 26 della legge regionale «elettricità». 40 Va rilevato che, quantunque la legge regionale «elettricità» stabilisca gli obblighi fiscali dei fornitori di elettricità nei confronti di un’amministrazione nazionale, ossia la Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA], essa non prevede l’esistenza di alcun obbligo, in capo al consumatore finale, di versare il contributo al proprio fornitore di elettricità. La ricorrente non può pertanto addurre la violazione di un simile obbligo da parte del [OSCURATO:PERSONA]. 41 Si deve osservare che tale rilievo non si pone in contraddizione con la conclusione secondo cui il regime fiscale attinente al contributo è stato concepito e stabilito al fine che questo si ripercuota sul consumatore finale (sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, C‑163/14 , EU:C:2016:4 , punto 48 ). Si deve infatti operare una distinzione, per un verso, tra gli obiettivi di un regime fiscale e, per altro verso, l’esistenza di un obbligo vincolante derivante dal regime stesso, la cui inosservanza possa far sorgere la responsabilità contrattuale, se non addirittura extracontrattuale, del consumatore finale nei confronti del suo fornitore di elettricità. In assenza di un simile obbligo vincolante, il fatto che il contributo si ripercuota sul consumatore finale dipende unicamente dai rapporti contrattuali stabiliti tra il fornitore e il consumatore finale. 42 Anche a voler supporre che la legge regionale «elettricità» possa essere interpretata nel senso che impone al consumatore finale di corrispondere al suo fornitore di elettricità il contributo calcolato in base alla potenza tenuta a sua disposizione, il motivo dovrebbe essere comunque disatteso. 43 Difatti, la circostanza che la legge regionale «elettricità» non preveda alcuna esenzione dal contributo in favore delle istituzioni dell’Unione ha indotto la Corte, con la sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( C‑163/14 , EU:C:2016:4 ), a dichiarare che il Regno del Belgio era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3, secondo comma, del Protocollo. 44 Orbene, in base all’articolo 19 del contratto spetta al Tribunale, quale giudice del contratto, dare applicazione al diritto nazionale come farebbe il giudice nazionale. 45 Pertanto, l’autorità di cosa giudicata connessa alla sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( C‑163/14 , EU:C:2016:4 ), impone al Tribunale di non dare applicazione alla legge regionale «elettricità» al fine di obbligare un’istituzione dell’Unione a versare il contributo (v., per analogia, per quanto attiene agli obblighi gravanti su talune autorità nazionali, sentenza del 13 luglio 1972, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, 48/71 , EU:C:1972:65 , punto 7 ). 46 Anche supponendo che con il presente motivo la ricorrente abbia inteso chiamare in causa il [OSCURATO:PERSONA] in forza della sua responsabilità extracontrattuale, un siffatto argomento non può essere validamente dedotto nell’ambito di un ricorso basato sull’articolo 272 TFUE. In ogni caso, gli argomenti sopra esposti consentirebbero di disattendere il motivo ove fosse stato formulato a tal fine. 47 La conclusione cui è giunto il Tribunale al precedente punto 40 non può peraltro essere smentita dal fatto che la ricorrente sarebbe tenuta a sostenere il contributo. Una tale circostanza, infatti, non influisce sull’interpretazione delle disposizioni della legge regionale «elettricità». 48 A tal proposito è possibile osservare che spetterà alla ricorrente, se ritiene che ve ne sia motivo, chiedere al giudice nazionale da essa adito di pronunciarsi sulla questione se l’esenzione che il Regno del Belgio è tenuto a concedere alle istituzioni dell’Unione comporti che i fornitori di elettricità siano a loro volta esentati da un contributo siffatto qualora il loro cliente sia un’istituzione dell’Unione. 49 Infine, la conclusione di cui al precedente punto 40 non può essere rimessa in discussione dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] e le istituzioni dell’Unione abbiano accettato di versare il contributo ad altri fornitori di elettricità. Una simile circostanza, che sarà nuovamente esaminata nell’ambito del terzo motivo, non influisce infatti sull’interpretazione delle disposizioni della legge regionale «elettricità». 50 Da quanto precede risulta che il secondo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato. Sul terzo motivo 51 La ricorrente afferma che il [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente rifiutato di versarle il contributo, mentre le istituzioni dell’Unione lo avrebbero corrisposto alla Electrabel, un altro fornitore di elettricità. Agendo in tal modo il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio di parità di trattamento. 52 Si deve sottolineare che, nella specie, il presente motivo, che non verte sulla violazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dei propri obblighi contrattuali o del diritto applicabile al contratto, non può essere utilmente invocato (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2016, Hydrex/[OSCURATO:PERSONA], T‑45/15 , non pubblicata, EU:T:2016:151 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 53 Si deve in ogni caso ricordare che, conformemente ad una costante giurisprudenza, il principio di non discriminazione o di parità di trattamento, che costituisce un principio giuridico fondamentale, vieta che situazioni analoghe siano trattate in maniera differente o che situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che tali trattamenti siano obiettivamente giustificati (v., in tal senso, sentenza dell’8 ottobre 1986, Christ-Clemen e a./[OSCURATO:PERSONA], 91/85 , EU:C:1986:373 , punto 19 ; v., altresì, sentenza dell’8 gennaio 2003, Hirsch e a./BCE, T‑94/01, T‑152/01 e T‑286/01 , EU:T:2003:3 , punto 51 e giurisprudenza ivi citata). 54 Nella specie la ricorrente deve pertanto fornire, segnatamente, elementi che consentano di individuare l’esistenza di situazioni analoghe tra essa e la Electrabel. 55 A tal proposito, dalle conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( C‑163/14 , EU:C:2015:441 , paragrafi 19 e 24 ) risulta che il contratto stipulato con la Electrabel prevedeva che le istituzioni dell’Unione fossero tenute al versamento del contributo. La ricorrente, che contesta peraltro nel suo ricorso taluni punti delle citate conclusioni, non fornisce alcun elemento che consenta di mettere in dubbio una simile circostanza. 56 Orbene, come affermato in precedenza (v. punto 30 supra), il contratto stipulato tra la ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] non prevede che quest’ultimo versi il contributo. 57 La ricorrente e la Electrabel non si trovavano pertanto in situazioni analoghe, atteso che il contratto sottoscritto dalla ricorrente non prevedeva che il [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuto al versamento del contributo. 58 La circostanza che la ricorrente abbia chiesto al [OSCURATO:PERSONA] la corresponsione del contributo è, a tal proposito, irrilevante. 59 Si deve rammentare, ad abundantiam, che l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi col rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (sentenza del 4 luglio 1985, Williams/Corte dei conti, 134/84 , EU:C:1985:297 , punto 14 ). Poiché l’obbligo di pagamento del contributo imposto alle istituzioni dell’Unione risulta contrario al diritto dell’Unione, come risulta dalla sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( C‑163/14 , EU:C:2016:4 ), il presente motivo non può essere accolto. 60 Da quanto precede deriva che il terzo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato. Pertanto, devono essere respinte tutte le conclusioni della ricorrente. Sulle conclusioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA] ai fini di un’azione di accertamento 61 [OSCURATO:PERSONA] formula talune conclusioni tese a far sì che il Tribunale dichiari che «[spetta] alla Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA] rimborsare alla ricorrente la somma richiesta». 62 Da una giurisprudenza costante emerge che la competenza del Tribunale, in virtù dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 272 TFUE, a conoscere di un ricorso introdotto sulla base di una clausola compromissoria implica necessariamente quella a conoscere di una domanda riconvenzionale formulata nell’ambito del medesimo ricorso che deriva dal vincolo contrattuale o dal fatto sul quale si basa la domanda principale ovvero si trova in relazione diretta con gli obblighi che ne derivano (v. sentenza del 16 luglio 2014, Isotis/[OSCURATO:PERSONA], T‑59/11 , EU:T:2014:679 , punto 265 e giurisprudenza ivi citata). 63 Nella specie, tuttavia, la domanda formulata dal [OSCURATO:PERSONA] non presenta alcun nesso con il contratto, posto che essa non riguarda gli obblighi reciproci tra le parti contrattuali che derivano dal contratto stesso, bensì riguarda eventuali obblighi che la Regione di Bruxelles-[OSCURATO:PERSONA], la quale non è parte contrattuale, né parte processuale, avrebbe nei confronti della ricorrente. 64 Il Tribunale non è quindi competente, in base al presente ricorso promosso in forza di una clausola compromissoria, a conoscere delle conclusioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA]. 65 La conclusione di cui sopra varrebbe, per le stesse ragioni, anche qualora si dovesse ammettere che, alla luce del suo tenore letterale, la clausola compromissoria di cui all’articolo 20 del contratto, ai sensi della quale «[q]ualsiasi controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] (…) e il contraente che attenga al presente contratto, che non abbia potuto essere oggetto di una composizione amichevole, è sottoposta al Tribunale di primo grado delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 255, paragrafo 1, del trattato CE», poteva costituire il fondamento della competenza del Tribunale o della Corte a conoscere di un’azione di accertamento vertente su una controversia tra il [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente riguardante la validità, l’applicazione o l’interpretazione del contratto (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2015, Planet/[OSCURATO:PERSONA], C‑564/13 P , EU:C:2015:124 , punto 26 ). 66 Risulta da quanto precede che il ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente infondato in diritto e che le conclusioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA] ai fini di un’azione di accertamento devono essere del pari respinte, posto che il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere delle stesse, senza che vi sia necessità di proseguire il procedimento. Sulle spese 67 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 68 Nella specie, poiché il [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta sostanzialmente soccombente, dev’essere condannata a sopportare le spese. 69 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. 70 [OSCURATO:PERSONA] sopporterà quindi le proprie spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto. 2) Le conclusioni presentate dal [OSCURATO:PERSONA] europeo ai fini di un’azione di accertamento sono respinte. 3) La EDF Luminus, oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA]. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà le proprie spese. Lussemburgo, 13 settembre 2016 Il cancelliere E. [OSCURATO:PERSONA] presidente M.E. [OSCURATO:PERSONA] ( *1 ) Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2016 — Fons Iuris — Fons Iuris