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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 01368/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6580/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di IMPERIA n. 356/2020 depositata il02/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo (1- violazione e falsa applicazione degli artt. 155, comma 4, c.p.c. e lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.) avverso l’ordinanza del 1° febbraio 2022 resa dal Tribunale di Imperia, con cui è stata dichiarata inammissibile perché tardiva l’opposizione formulata con ricorso depositato il 23 dicembre 2019 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di liquidazione dei compensi comunicato il 22 novembre 2019.

L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Il ricorso va accolto.

Il Tribunale di Imperia, nel verificare la tempestività dell’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione dei compensi, con riguardo al termine di trenta giorni stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario, non ha fatto applicazione dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., in conseguenza deiquali, se il suddetto termine scade in un giorno festivo o nella giornata del sabato (nella specie: domenica 22 dicembre 2018), la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Va dunque accolto il ricorso e l’ordinanza va cassata, con rinvio al Tribunale di Imperia in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi all’enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Imperia in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6580/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di IMPERIA n. 356/2020 depositata il02/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo (1- violazione e falsa applicazione degli artt. 155, comma 4, c.p.c. e lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.) avverso l’ordinanza del 1° febbraio 2022 resa dal Tribunale di Imperia, con cui è stata dichiarata inammissibile perché tardiva l’opposizione formulata con ricorso depositato il 23 dicembre 2019 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di liquidazione dei compensi comunicato il 22 novembre 2019. L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il ricorrente ha presentato memoria. Il ricorso va accolto. Il Tribunale di Imperia, nel verificare la tempestività dell’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione dei compensi, con riguardo al termine di trenta giorni stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario, non ha fatto applicazione dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., in conseguenza deiquali, se il suddetto termine scade in un giorno festivo o nella giornata del sabato (nella specie: domenica 22 dicembre 2018), la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo. Va dunque accolto il ricorso e l’ordinanza va cassata, con rinvio al Tribunale di Imperia in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi all’enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Imperia in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6
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