CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 36361/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6513-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 27/01/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato il 27 gennaio 2022, di reiezione delle sue domande per il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: -deve preliminarmente rilevarsi che la procura alle liti per il presente grado di giudizio contiene l’indicazione del luogo e della data di rilascio e l’autenticazione del difensore della sottoscrizione della ricorren te, mentre è assente la certificazione da parte del difensore medesimo della data di rilascio; -ciò posto, si osserva che, ai sensi dell’art. 35 bis , comma 13, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale deve essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnatoe a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favoredella procura medesima; - n e con segue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, sia l'autenticità della firma del conferente (così, Cass., Sez. Un., 1° giugno 2021, n. 15177); -pertanto, avuto riguardo all’assenza di siffatta certificazione, il ricorso va dichiarato inammissibile; - n ulla va disposto in o rdine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così decis