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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31233/2024

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Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12291/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dell’amministratore delegato e rappresentante pro tempore; rappresentatae difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat i e difes i da gli [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura rilasciata su foglio separato,posto in calce al controricorso ; -controricorrenti- N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani nonché di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore ; rappresentatae difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura su foglio separato; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 877/2022 del la CORTE d ’ APPELLO di ROMA, depositata il giorno 8 febbraio 2022; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 luglio 2024, nonché,in sede di riconvocazione, del 15 novembre 2024, ore 12.00,dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], situato a Roma, [OSCURATO:PERSONA] , era nella comproprietà indivisa di [OSCURATO:PERSONA] (la cui quota sarebbe stata poi acquisita per successione ereditaria da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] ved. [OSCURATO:PERSONA]) e della società Maredolce s.p.a..

Nel 1975, l’immobile fu dato in locazione alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con contratto avente scadenza il 31marzo 1990.

Nel corso del rapporto di locazione, a seguito di vicende societarie, le società Maredolce s.p.a. (già proprietariaper il 50% dell’immobile e locatrice) e [OSCURATO:PERSONA] (conduttrice) confluirono in un unico soggetto, la Mondialcine s,p.a., la quale venne a rivest ire la duplice qualità di conduttrice e di comproprietaria del cineteatro; precisamente, le qualità di locatore e conduttore si confusero in ordine alla quota indivisa del 50%, già spettante a Maredolce s.p.a., mentre restarono distinte ris petto alla residua quota indivisa del 50% , spettante alle eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Dopo la scadenza del contratto di locazione (31 marzo 1990), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ved. [OSCURATO:PERSONA] intim arono alla società Mondialcine s.p.a. sfratto per finita locazione e la convennero in N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna alla restituzione dell’immobile.

Con sentenza n.11631/1994 il Tribunale di Roma rigettò la domanda, sul duplice rilievo che il contratto di locazione si era parzialmente estinto per confusione e che nella fattispecie si verteva in una controversia tra comproprietari sull’utilizzazione della cosa comune, soggetta alla disciplina dell’art. 1105 cod. civ..

Nel 1994, Mondialcine s.p.a.– che già nel 1991 aveva affittato il ramo d’azienda per la gestione del [OSCURATO:PERSONA] a Safin s.r.l. – vendette la quota indivisa di comproprietà a C.G. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e cedette il ramo d’azienda avente ad oggetto la gestione delle sale cinematografiche –tra cui il [OSCURATO:PERSONA] – a Teseo s.r.l. .

Il 27 novembre 1996, Mondialcine s.p.a.fu incorporata da Bastogi s.p.a..

Consentenza n. 3524/1997, passata in giudicato, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] L a Rosa avverso la decisione n.11631/1994 del Tribunale di Roma , pur dichiarando inammissibilela domanda di rilascio proposta dall’attrice - appellante (inquanto essa, stante la communio pro indiviso sul bene, avrebbe potuto acquisire la porzione di sua spettanza solo previa introduzione di un giudizio divisorio), tut t avia emise nei confronti di Bastogi s.p.a., quale successore di M ondialcine s.p.a. , sentenza di condanna genericaal pagamento dell’indennità ex art. 1591 cod. civ. – da liquidarsi in separato giudizio – per l a mancata restituzione dell’immobile dopo il 31marzo 1990, data di scadenza della locazione .

2. Nel novembre 2002, Emilia L a Rosa convenne dunque nuovamente Bastogi s.p.a. dinanzi al Tribunale di Roma, al fine di ottenere la quantificazione dell’indennità ex art. 1591 cod. civ., con riguardo al periodo 1° aprile 1990 –20 settembre 2002.

N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sentenza n.22438/2007il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda, condannò Bastogi s.p.a. a pagare all’attrice, a titolo di risarcimento del danno per l’ o cc upazione dell’immobile nel detto periodo,la somma di Euro 640.197,07, oltre interessi .

La declaratoria di improcedibilità dell’appello contro questa decisione, emessa dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del n.4614/2010, fu cassata da questa Corte con la sentenza n. 3013/2016, che rinviò alla stessa Corte territoriale , in diversa composizione.

La successiva declaratoria di estinzione del giudizio è stata nuovamente impugnata in sede di legittimità.

Nel frattempo, aseguito di articolate vicende societarie svoltesi tra il 2009 e il 2015, la comproprietà del [OSCURATO:PERSONA] e del relativo complesso aziendalefu trasferita alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

3. N el dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] introdusse nei confronti di Bastogi s . p.a . un ulteriore giudizi o , sempre dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna al pagamento dell’inden nità di mancata restituzione per il periodo 20 settembre 2002 - 1 0 febbraio 2014.

La convenuta, costituitasiin giudizio, chiamò in causa le società a cui sarebbe stata trasferita la comproprietà e la gestione del cineteatro, successivamente fuse per incorporazione nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

Con sentenza n.23368/2015, il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda, condannò Bastogi s.p.a. a pagare all’attrice, a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione dell’immobile nel detto periodo,la somma di Euro

600. 824 , 15 , oltre interessi.

L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso questa decisione è stato solo marginalmente accolto dalla Corte d’appello di Roma che, N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani con sentenza 8 febbraio 2022, n. 877, ha ridotto la condanna ad Euro 596.736,50, oltre interessi.

La Corte d’appello ha confermato la statuizione di condanna specifica di Bastogi s.p.a. al pagamento, in favore di Emilia la Rosa, dell’indennità ex art.1591 cod. civ. per il periodo 2002-2014 (pur riducendola marginalmente nel quantum), sulla base dei seguenti rilievi: I-con la sentenza n. 3524/1997, la Corte d’appello di Roma aveva dichiarato cessato alla scadenza del 31 marzo 1990 il contratto di locazione e aveva accertato l’obbligo della conduttrice (Mondialcine s.p.a., cui era poi succeduta Bastogi s.p.a.) di pagare l’indennità ex art. 1591 cod. civ. per l’occupazione dell’immobile oltre la suddetta data.

II-poiché, in seguito a questa sentenza, sull’accertamento della cessazione del contratto di locazione e su quello dell’insorgenza dell’obbligo risarcitorio della convenuta, per mancata restituzione dell’immobile alla scadenza(oltre che sulla estraneità alla vicenda della comproprietaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), era sceso il giudicato, l’unico profilo fattuale da considerare, ai fini della permanenza del detto obbligo per tutto il periodo dedotto dall’attrice, era «quello afferente all’effettivo mantenimento o meno della disponibilità del bene in capo all’originaria conduttrice» (p.6 della sentenza impugnata); al riguardo, Bastogi s.p.a., aveva assunto di non avere avuto più la detenzione dell’immobile per averne trasferito ad altri soggetti societari sia il godimento che la quota di proprietà, ma non aveva provato tale allegata circostanza; III-per un verso, infatti, le produzioni documentali (effettuate in parte nel giudizio di primo grado in parte in quello d’appello), oltre ad essere tardive «per la presente fase», erano inidonee a dimostrare la disponibilità dell’immobile in capo ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non essendo N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani sufficiente, a tal fine,«una ricostruzione basata su fatti asseritamente notori o su relazioni societarie, occorrendo, piuttosto, una prova rigorosa di atti negoziali e dispositivi» (p.7 della sentenza impugnata); IV- per a l tro verso , la circostanza del mantenimento della disponibilità del bene in capo al la B a stogi s.p.a. trovava definitiva conferma dimostrativa nell’intimazione ex art. 1216 cod. civ. del 28 gennaio 2016, con la quale la stessa società aveva dichiarato cheessa, pur dissentendo dalla statuizione del Tribunale di Roma, intendeva tuttavia consegnare il cinema Empire alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], invitandola a prenderne possesso e comunicandole che il rilascio dell’immobile, mediante consegna delle relative chiavi, sarebbe stato effettuato il giorno 4 febbraio 2016; V.– alla luce di tali risultanze, « non vi è [ra] dubbio che la Bastogi s.p.a. – t e n uta al versamento dell’indennità ex art. 1591 cod. civ. in forza del giudicato formatosi dalle parti – non [a veva ] dimostrato di avere restituito il bene all’avente diritto, così da liberarsi dal relativo onere nel periodo in contestazione, che va dal 20 settembre 2002 al 10 febbraio 2014».

4. P er la cassazione d ella sentenza della Corte romana ricorre Bastogi s.p.a., sulla base di undicimotivi.

Rispondonocon controricorso Benedetto e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta.

Risponde altresì, con distinto controricorso,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo.

La trattazione del ricors o è stata fissata in adunanza camerale , ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il Pubblico Ministero presso la Corte , nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente che i controricorrenti hanno depositato distinte memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va , in primo luogo , delibata l’eccezione di inammissibilità del controricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA]; eccezione sollevata da Bastogi s.p.a. nella memoria depositata il 1°luglio 2024.

Premette,al riguardo, l’eccipiente che [OSCURATO:PERSONA] era deceduta (in data 3 aprile 2022) in pendenza del termine per l’impugnazione della sentenza d’appello (depositata il giorno 8 febbraio 2022) e che, essendovi incertezza su chi fossero i suoi eredi, il ricorso per cassazione era stato notificato collettivamente ed impersonalmente all’ultimo domicilio della defunta, nonché, per scrupolo, presso i procuratori costituiti in grado d’appello.

Ciò premesso, Bastogi s.p.a. sostiene, dunque, che Benedetto e [OSCURATO:PERSONA], nel depositare il proprio controricorso come e redi di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto d are la dimostrazione di questa qualità, medianteproduzione di apposita documentazione.

Poiché tale dimostrazione non era stata data, il controricorso da loro depositatosarebbe, pertanto, inammissibile. 1.1.L’eccezione è fondata.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, incombe sulla parte che ricorre per cassazione (nonché sulla parte che resiste con controricorso), nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l’onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’art. 372 cod. proc. civ., oltre al decesso della parte originaria (circostanza, nella fattispecie, non controversa), la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso (o il controricorso) deve essere dichiarato inammissibile, anche d’ufficio,per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare o a resistere all’impugnazione ( ex N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani aliis, Cass. 27/01/2011,n. 1943 ; Cass. 26/09/2019, n. 24050; Cass.12/02/2024, n. 3793).

Nel caso in esame, nessun documento è stato tempestivamente prodotto circa la legittimazione di Benedetto e [OSCURATO:PERSONA] a resistere all’impugnazione spiegatacontro gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, il controricorso da loro proposto va dichiarato inammissibile.

2. Passando ai motivi del ricorso, c on il primo viene denunciato vizio di motivazione (ex art.360 n.4 cod. proc. civ. ) o, in subordine, vizio di omesso esame (ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) «per aver ritenuto coperta dal giudicato formatosi sulla domanda di condanna generica la responsabilità risarcitoria di Bastogi per il periodo 2002- 2014 senza prendere in considerazione i decisivi rilievi svolti da Bastogi».

3. Con il secondo motivo, « anche in subordine rispetto al primo motivo», viene denunciata (ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. o, in ulteriore subordine, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 324 e 278 cod. proc. civ., «per aver ritenuto coperta dal giudicato formatosi sulla domanda di condanna generica la responsabilità risarcitoria di Bastogi per il periodo 2002-2014».

3.1. I primi due motivi vanno esamina ti congiuntamente per ragioni di connessione.

La società ricorrente ricorda il duplice principio per cui, da un lato, l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato è limitato al periodo di tempo oggetto dello specifico giudiziocui si riferisce (nel caso di specie, da circoscriversi entro il 23 aprile 1990, data dell’introduzione del giudizio sull’ an debeatur , o, al più , entro l’11 luglio 1997, data dell’ultimaudienza collegiale di discussione nel grado d’appello del detto giudizio) e non si estende ad altri accertamenti della stessa natura riguardanti diversi periodi di tempo; dall’altro lato, il N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani giudicato formatosi in sede di condanna generica integra un accertamento limitato alla sola potenzialità dannosa dell’illecito, lasciando impregiudicata la questione della sussistenza concreta del danno e del nesso causale, che va accertatanel successivo giudizio sul quantum.

Ricordatiquesti principi , la società ricorrente osserva che essi, posti a fondamento dei rilievi già formulati con l’atto d’appello, sarebbero stati del tutto trascurati dalla Corte territoriale, la quale, senza motivare sulle ragioni della loro disapplicazione , avrebbe indebitamenteritenuto coperta dal giudicato la sua responsabilità ex art. 1591 cod. civ., per il periodo 2002-2014.

Soggiunge che,se avesse invece tenuto conto dei predetti rilievi, la Corte d’appelloavrebbe correttamente escluso che il giudicato sull’an debeatur si estendesse sino all’ accertamento della responsabilità relativa al suddettoperiodo ed avrebbe preso atto che Emilia L a Rosa non aveva dato la prova dei requisiti costitutivi della stessa, in particolaredella persistente detenzione del bene da parte della società convenuta. 3.2.I motivi appena illustrati sono manifestamente infondati.

Come si è sopra veduto, la Corte territoriale non ha affatto ritenuto che il giudicato formatosi sulla domanda di condanna generica si estendesse sino all’accertamento della responsabilità risarcitoria di Bastogi s.p.a. per il periodo 2002 - 2014 , ma, ben al contrario, ha reputato che la circostanza relativa «all’effettivo mantenimento o meno della disponibilità del bene in capo all’originaria conduttrice», restava fuori dall’ambito dell’accertamento contenuto nella sentenza emessa all’esitodel giudizio sull’ an debeatur (passata in giudicato), i l quale concerneva, invece, la cessazione del contratto di locazione e l’insorgenza dell’obbligo risarcitorio in capo a Bastogi s,p.a., per mancata restituzione dell’immobile alla scadenza.

N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello, precisamente, accertatequeste ultime circostanze,l’ulteriore fatto della persistente occupazione dell’immobile da parte della società convenuta-appellante era emerso proprio nel giudizio di merito sul quantum debea t ur , nell’ambito del quale quest’ultima aveva bensì allegato, ma non aveva anche provato,di non avere piùla disponibilitàdel bene e di averlo restituito all’ ave nte diritto, stanti, da un lato, l’inidoneitàa tal uopo delle produzioni documentali (in parte persino tardive) e, dall’altro, il contegno da essa serbato in occasione dell’offertadi restituzione effettuata il 28 gennaio 2016, che costituiva piuttosto una «definitiva conferma» (pag. 7 della sentenza) del mantenimentodella disponibilità del locale in capo a Ba s togi s.p.a..

La sentenza impugnata non incorre pertanto in alcuno dei vizi imputatile con i primi due motivi di ricorso, in quanto non ha violato né il principioper cui l ’ efficacia preclusiva del giudicato, operando nei limiti dell'accertamento che ha formato oggetto dello specificogiudizio a cui si riferisce, non si estende ad altri accertamenti della stessa natura riguardanti diversi periodi di tempo, né il principio per cui la condanna generica contiene un accertamento limitato alla sola potenzialità dannosa dell’illecito, lasciando impregiudicato quello delle concrete conseguenzedannose e del nesso causale.

I primi due motivi vanno, pertanto,rigettati. 4.Con il terzo motivo viene denunciata (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.

« per averi) ritenuto Bastogi gravata dall’onere di provare di non aver avuto la disponibilità del cineteatro Empire per il periodo 2002-2014; e ii) esonerato la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dall’onere di provare gli elementi costitutivi della propria pretesa».

La società ricorrente sostiene che , stanti i ricordati limiti del giudicato formatosi sull’an debeatur, graverebbe sull’attore che agisce per la liquidazione del danno l’« onere di provare la pe rmanenza dei N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani fatti costitutivi della propria pretesa, così come l’esistenzain concreto del danno e del nesso eziologico» (pag. 21 del ricorso).

Pertanto, la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere « esonerato la S ig . ra [OSCURATO:PERSONA] dal fornire la dimostrazione de gli elementi costitutivi delle proprie domande, ossia la permanenza di Bastogi nella detenzione del cineteatro Empire anche per tu tto il periodo 2002 - 2014 e il danno asseritamente derivante da tale detenzione ( circostanze che la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non ha mai minimamente provato), addossando sull’o dierna ricorrentel’onere di dimostrare il contrario ». 4.1.Anche questo motivo è manifestamente infondato.

L’obbligazione risarcitoria di cui la sentenza n. 3524/1997 della Corte d’appello di Roma ( passata in giudicato) aveva accertato l’insorgenza non era un’obbligazione extracontrattuale ma un’obbligazione contrattuale; non si trattava, infatti , dell’occupazione sine titulo posta in essere da un terzo in violazione del principio del neminem laedere tradottasi nella lesione del diritto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ma si trattava della violazione , da parte di Bastogi s.p.a., nella sua qualità di conduttrice del locale cadente nella comproprietàindivisa con [OSCURATO:PERSONA], dell’obbligazione di restituire l’immobile all’avvenuta scadenza del contratto di locazione; violazione che comportava , ex art.1591 cod. civ., l’obbligo di pagamento dell’indennità commisurata al corrispettivo convenuto sino alla riconsegna.

In funzione dell’ ottenimento di questa indennità, la locatrice - creditrice aveva dunque unicamente l’onere di dimostrare la fonte (nella specie contrattuale) del suo diritto di credito, spettando alla debitrice-conduttrice il contrario onere di provare il, pur ritardato , adempimento,mediante la dimostrazione dell’ avvenuta riconsegna del bene.

N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza del diritto all’ indennità di mancata restituzione, quale diritto di credito dellalocatrice(e, correlativamente, obbligazione della conduttrice)derivante direttamente dal contratto e dalla omessa immediata riconsegna del bene alla scadenza di esso (circostanze accertatecon la sentenzan.3524 del 1997) era già emersa all’esitodel giudizio sull’ an debeatur , nessun ulteriore onere poteva reputarsi sussistente a carico dell a S ig.ra L a Rosa , salvo che essa avesse formulatoaltresì la pretesa di avere il risarcimento del maggior danno, per l’ottenimento del quale sarebbeoccorsauna specifica prova (Cass. 22/11/2016, n.23704; Cass. 07/10/2021, n. 27287).

Spettava invece a Bastogi s.p.a. l’onere di provare di avere debitamente provveduto alla riconsegna del bene o comunque dell’impossibilità di provvedere in tal senso deriva n te da causa non imputabile (per avere perduto senza sua colpa la disponibilità dell’immobile).

La sentenza impugnata non è incorsa pertanto nella denunciata violazionedell’art. 2697 cod. civ., nella parte in cui, i nvece , del tutto correttamente ha attribuito a lla convenuta - appellante l’onere ( poi reputato non assolto , con motivata statuizione di merito : v. infra ) di fornire la prova dell’avvenuta restituzione del bene all’avente diritto, al fine di liberarsi dell’obbligo di pagamento dell’ indennità di mancata restituzione per il periododal 20 settembre 2002 al 10 febbraio 2014.

Anche il terzo motivo, pertanto, deve essererigettato

5. Con il quarto motivo viene denunciat o, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omesso esame e/o omessa valutazione di mezzi di prova relativi a fatti decisivi per il giudizio, «per aver ritenuto che Bastogi non abbia provato la mancata detenzione del cineteatro Empire per il periodo 2002 - 2014 e che, viceversa , vi sia agli atti prova del contrario».

N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani 6.Con il quinto motivo viene denunciata , ex a r t.360 n. 4 cod. proc. civ., anche in via subordinata rispetto al motivo precedente , la violazionedegli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., « per aver ritenuto che Bastogi non abbia provato la mancata detenzione del cineteatro Empire per il periodo 2002-2014 e che, viceversa, vi sia agli atti prova del contrario». 7.Con il sesto motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. (o, in subordine, ex art.360 n. 3 cod. proc. civ.), la violazione dell’art. 437 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello «ritenuto inammissibili in quanto tardivi i documenti prodotti da Bastogi».

Questi motivi vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione.

Con essi la società ricorrente, anzitutto, lamenta il giudizio di tardività (e quindi di inammissibilità) espresso dalla C orte territoriale con riguardo alleproduzioni documentali da essa effettuate nel giudizio di secondo grado.

Osserva che nel rito lavoristico e locatizio sarebbe ammessa la produzione documentale anche in grado d’ appello ove i documentisiano ritenuti indispensabili ai fini della decisione o si siano formati o siano giunti nell a disponibilità della parte successivamente alla scadenza dei terminipreclusivi.

In secondoluogo, Bastogi s.p.a. si duole del mancato o incompleto esame sia delle circostanze da essa allegate in relazione alla vicenda culminata nell’ offerta di restituzione dell’immobile, effettuata nelle forme dell’art. 1216 cod. civ. in data 28 gennaio 2016, sia delle articolate v icende societarie aventi a d oggetto il trasferimento della comproprietà e del godimento dello stesso : s otto il primo profilo , osserva, tra l’altro,che il giudice del merito non avrebbe tenuto conto della circostanza che, per poter procedere all’offerta di restituzione , essa aveva dovuto prima provvedere al la sostituzione della s erratura di una delle porte del cineteatro, avvalendosi dell’opera di un fabbro, N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani giacchénon a veva mai avuto la disponibilità dell’ immobile e il possesso delle chiavi; inoltre, neppure era stato considerato che , anche in occasionedi precedenti accessi, Bastogi s.p.a. aveva dovuto richiedere le chiavi alle società terze che avevano l’attuale detenzione del locale e che lo stesso difensore della creditrice [OSCURATO:PERSONA], nelle comunicazioni successive all’intimazione di riconsegna dell’immobile, aveva riconosciuto che il cineteatro era da oltre venti anni nel godimento di terzi soggetti societari, appartenenti a gruppi del tutto estranei a Bastogis.p.a.; sotto il secondo profilo, sostiene che la C orte d’appelloavrebbe indebitamente sminuito la rilevanza probatoria delle vicendesocietarie da essa allegate sin dal primo grado di giudizio, che dimostravano, invece, il risalente trasferimento del la detenzione del bene.

7.1. I motivi in esame sono in parte infondati e in parte inammissibili. 7.1.a.

Sono infondati nella parte in cui criticano il giudizio di inammissibilità pe r tardività delle produzioni documentali in grado d’appello.

Invero, la tesi tradizionale che interpretava il divieto di cui all’art. 437 cod. proc. civ. come riferitoalle soleprove costituende (così riconoscendo la possibilità che nelle controversie soggette al rito del lavoro fossero ammissibilmente prodotti documenti anche in grado d’appello se indicati nel ricorso o nella memoria difensiva e depositati unitamentea tali atti: cfr., ad es., Cass.10/06/2000, n.7948) è stata superata in seguito al nuovo orientamento affermatosia far tempo da Cass., Sez.

Un., 20/04/2005, n. 8202, per il quale anche le pro v e precostituite, come le prove costituende, devono essere necessariamenteindicate, a pena di decadenza, negli atti introduttivi di primo gradoe i documenti vanno depositat i contestualmente a tali atti,s a lvo che si siano f ormati successivamente alla costituzione in giudizio o la loro produzione sia giustificata dall'evoluzione della N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani vicenda processuale( c fr., ad es., Cass. 18/05/2015, n. 10102 ; Cass.15/07/2015, n.14820).Peraltro, il giudizio con cui il giudice ammette laproduzione documentale ai sensi dell'art.437 c od. proc civ. , integra una valutazione discrezionale diretta a ritenere il mezzo di prova indispensabile ai fini del decidere, in quanto di per sé idoneo ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado ( cfr., da ultimo , Cass. 12/06/2024, n. 16358).

Il carattere discrezionale della valutazione di m e rito compi u ta ai sensi dell’art. 437 cod. proc. civ. , la re n de insindacabile in sede di legittimità, specienell’ipotesi (corrispondente a quella integratasi nella fattispeciein e same) in cui il giudice abbia dato c onto espressamente del difettodel detto carattere di indispensabilità del mezzo di prova per essere esso stato motivatamente ritenuto non solo in idon eo ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fattidedotti in giudizio, ma persino privo di qualsiasi inferenza probatoria. 7.1.b.

I motivi in esame sono invece inammissibili nella parte in cui criticano, appunto, oltre alla ricostruzione dei fatti, proprio il giudizio di inferenzaprobatoria espresso dal giudice del m e rito in sede di valutazione delle prove, con particolare riguardo alla ritenuta irrilevanza delle documentate « relazioni societarie » ai fini della dimostrazionedell’adempimento dell’obbligo r e stit utorio gravante sulla conduttrice e al rilievoinvece attribuitoalla circostanza dell’intimazione a prenderepossesso dell’immobile rivolta da Bastogi s.p.a. ad [OSCURATO:PERSONA] in data 28 gennaio 2016, quale circostanza da cui è stata N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani motivatamente desunta la « definitiva conferma » del mantenimento della disponibilitàdel locale in capo alla società convenuta - appellante.

In proposito, va infatti rammentato che l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento- ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie sono attività riservat e al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 8.Con il settimo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda di manleva proposta in via subordinata da Bastogi s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

9. Con l’ ottavo motivo, subordinato al precedente , viene denunciata omessa motivazione o, in u lteriore subordine, omesso esame (rispettivamente, ai sensi del n.4 e del n.5 dell’art. 360 cod. proc. civ.), per non avere statuito in ordine allapredetta domanda.

9.1. E ntrambi i motivi sono manifestamente infondati, dal momentoche la Corte di merito ha motivatamente rigettato la predetta domanda sul presupposto che il giudicato formatosi nel precedente giudizio sull’an debeaur, avendo ad oggetto l’ accertamento della scadenza del contratto di locazione e l’insorgenza dell’ obbligo risarcitorio di Ba s togi s.p.a. per man ca ta restituzione del bene all a predetta scadenza, dava conto altresì della « estraneità della comproprietariaalla vicenda ( se non nei limiti dell’eventuale avvio del processodivisionale del cespite) » (pag. 6 della sentenza impugnata) .

Pertanto, sebbene la statuizione di rigetto della domanda di manleva non sia stata esplicitata nel dispositivo della sentenza e sebbene essa si fondi su una motivazione sintetica, non sussiste, N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani rispetto alla predetta domanda , né l’ omessa pronuncia n é il vizio motivazionalecostituzionalmente rilevante.

10. Co n il nono e il decimo motivo viene denunciata rispettivamente, ai sensi degli artt. 360 n. 4, e 132 n.4 cod. proc. civ., nonché 111, sesto comma, Cost., e ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’omessa o apparente motivazione sulla statuizione diretta a commisurare l’indennità ex art. 1591 cod. civ.

« all’ultimo canone pattuito, senzaavere riguardo alle condizioni dell’immobile e a quelle di mercato».

La ricorrente sostiene che la Corte d’ appello avrebbe dovuto quantificare la somma spettante all a locatrice, ai sensi dell’art . 1591 cod. civ., rivalutando il canone contrattualmentepattuito, non già sulla base dell’indice ISTAT di svalutazione, bensì avendo riguardo « alla generale situazionedel mercato delle sale cinematografiche a Roma (e nelle vicinanze del [OSCURATO:PERSONA]) e allo stato dell’immobile»(pag.32 del ricorso), in conformità alle osservazioni effettuate dal proprio consulentetecnico di parte. 10.1.I motivi in esame sono inammissibili.

Poiché la ricorrente non ha d enunciato la violazione dell’art. 1591 cod. civ., deve ritenersi incontroversa la correttaapplicazione di questa regolanella parte in cui prevede che l’indennità di mancata restituzione deve essere commisurata al “corrispettivo convenuto”.

Ciò posto, la statuizione sul quantum , emessa nel rispetto del parametro normativo, nonè sindacabile in sede di legittimità in quanto oggetto di un giudizio di m e rito , peraltro espresso sulla base della motivata adesione alle valutazioni effettuate dal consulente tecnico d’ufficio. 11.Con l’undicesimo motivo viene censurata l a s tatuiz ione sulle spese contenuta nellasentenza impugnata .

N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente osserva che, per effetto della cassazione della sentenzapronunciata in accoglimento dei primi dieci motivi di ricorso, dovrebbeessere caducata anche la sua condanna al pagamento delle spese de i gradi di merito e domanda, al riguardo , la condanna delle controricorrentialla restituzione dei relativi importi.

11.1. L a censura è inammissibile , configurandosi come “non motivo”, dal momento che larinnovazione del regolamento delle spese dei gradi di merito, in senso favorevole alla societàricorrente , avrebbe postulato l’accoglimento degli altri motivi del ricorso, il quale deve essere invece complessivamente rigettato, per le ragioni che si sono andate esponendo.

12. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale intercorso tra Bastogi s.p.a. e Benedetto e d [OSCURATO:PERSONA], stante la dichiarata inammissibilità del controricorso di questi ultimi.

Quelle del rapporto processuale intercorso tra Bastogi s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo seguono la soccombenza e vengono liquidate come d a dispositivo , con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

13. Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellasocietà ricorrente, nonché dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] t o e [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto da Ba s togi s.p.a. e dichiara inammissibile il controricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la società ricorrente a rimborsare al la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14.000 per compensi , oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, alle spese forfetarie e ag l i accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12291/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dell’amministratore delegato e rappresentante pro tempore; rappresentatae difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat i e difes i da gli [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura rilasciata su foglio separato,posto in calce al controricorso ; -controricorrenti- N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani nonché di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore ; rappresentatae difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura su foglio separato; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 877/2022 del la CORTE d ’ APPELLO di ROMA, depositata il giorno 8 febbraio 2022; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 luglio 2024, nonché,in sede di riconvocazione, del 15 novembre 2024, ore 12.00,dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], situato a Roma, [OSCURATO:PERSONA] , era nella comproprietà indivisa di [OSCURATO:PERSONA] (la cui quota sarebbe stata poi acquisita per successione ereditaria da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] ved. [OSCURATO:PERSONA]) e della società Maredolce s.p.a.. Nel 1975, l’immobile fu dato in locazione alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con contratto avente scadenza il 31marzo 1990. Nel corso del rapporto di locazione, a seguito di vicende societarie, le società Maredolce s.p.a. (già proprietariaper il 50% dell’immobile e locatrice) e [OSCURATO:PERSONA] (conduttrice) confluirono in un unico soggetto, la Mondialcine s,p.a., la quale venne a rivest ire la duplice qualità di conduttrice e di comproprietaria del cineteatro; precisamente, le qualità di locatore e conduttore si confusero in ordine alla quota indivisa del 50%, già spettante a Maredolce s.p.a., mentre restarono distinte ris petto alla residua quota indivisa del 50% , spettante alle eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Dopo la scadenza del contratto di locazione (31 marzo 1990), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ved. [OSCURATO:PERSONA] intim arono alla società Mondialcine s.p.a. sfratto per finita locazione e la convennero in N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna alla restituzione dell’immobile. Con sentenza n.11631/1994 il Tribunale di Roma rigettò la domanda, sul duplice rilievo che il contratto di locazione si era parzialmente estinto per confusione e che nella fattispecie si verteva in una controversia tra comproprietari sull’utilizzazione della cosa comune, soggetta alla disciplina dell’art. 1105 cod. civ.. Nel 1994, Mondialcine s.p.a.– che già nel 1991 aveva affittato il ramo d’azienda per la gestione del [OSCURATO:PERSONA] a Safin s.r.l. – vendette la quota indivisa di comproprietà a C.G. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e cedette il ramo d’azienda avente ad oggetto la gestione delle sale cinematografiche –tra cui il [OSCURATO:PERSONA] – a Teseo s.r.l. . Il 27 novembre 1996, Mondialcine s.p.a.fu incorporata da Bastogi s.p.a.. Consentenza n. 3524/1997, passata in giudicato, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] L a Rosa avverso la decisione n.11631/1994 del Tribunale di Roma , pur dichiarando inammissibilela domanda di rilascio proposta dall’attrice - appellante (inquanto essa, stante la communio pro indiviso sul bene, avrebbe potuto acquisire la porzione di sua spettanza solo previa introduzione di un giudizio divisorio), tut t avia emise nei confronti di Bastogi s.p.a., quale successore di M ondialcine s.p.a. , sentenza di condanna genericaal pagamento dell’indennità ex art. 1591 cod. civ. – da liquidarsi in separato giudizio – per l a mancata restituzione dell’immobile dopo il 31marzo 1990, data di scadenza della locazione . 2. Nel novembre 2002, Emilia L a Rosa convenne dunque nuovamente Bastogi s.p.a. dinanzi al Tribunale di Roma, al fine di ottenere la quantificazione dell’indennità ex art. 1591 cod. civ., con riguardo al periodo 1° aprile 1990 –20 settembre 2002. N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sentenza n.22438/2007il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda, condannò Bastogi s.p.a. a pagare all’attrice, a titolo di risarcimento del danno per l’ o cc upazione dell’immobile nel detto periodo,la somma di Euro 640.197,07, oltre interessi . La declaratoria di improcedibilità dell’appello contro questa decisione, emessa dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del n.4614/2010, fu cassata da questa Corte con la sentenza n. 3013/2016, che rinviò alla stessa Corte territoriale , in diversa composizione. La successiva declaratoria di estinzione del giudizio è stata nuovamente impugnata in sede di legittimità. Nel frattempo, aseguito di articolate vicende societarie svoltesi tra il 2009 e il 2015, la comproprietà del [OSCURATO:PERSONA] e del relativo complesso aziendalefu trasferita alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 3. N el dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] introdusse nei confronti di Bastogi s . p.a . un ulteriore giudizi o , sempre dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna al pagamento dell’inden nità di mancata restituzione per il periodo 20 settembre 2002 - 1 0 febbraio 2014. La convenuta, costituitasiin giudizio, chiamò in causa le società a cui sarebbe stata trasferita la comproprietà e la gestione del cineteatro, successivamente fuse per incorporazione nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Con sentenza n.23368/2015, il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda, condannò Bastogi s.p.a. a pagare all’attrice, a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione dell’immobile nel detto periodo,la somma di Euro 600. 824 , 15 , oltre interessi. L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso questa decisione è stato solo marginalmente accolto dalla Corte d’appello di Roma che, N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani con sentenza 8 febbraio 2022, n. 877, ha ridotto la condanna ad Euro 596.736,50, oltre interessi. La Corte d’appello ha confermato la statuizione di condanna specifica di Bastogi s.p.a. al pagamento, in favore di Emilia la Rosa, dell’indennità ex art.1591 cod. civ. per il periodo 2002-2014 (pur riducendola marginalmente nel quantum), sulla base dei seguenti rilievi: I-con la sentenza n. 3524/1997, la Corte d’appello di Roma aveva dichiarato cessato alla scadenza del 31 marzo 1990 il contratto di locazione e aveva accertato l’obbligo della conduttrice (Mondialcine s.p.a., cui era poi succeduta Bastogi s.p.a.) di pagare l’indennità ex art. 1591 cod. civ. per l’occupazione dell’immobile oltre la suddetta data. II-poiché, in seguito a questa sentenza, sull’accertamento della cessazione del contratto di locazione e su quello dell’insorgenza dell’obbligo risarcitorio della convenuta, per mancata restituzione dell’immobile alla scadenza(oltre che sulla estraneità alla vicenda della comproprietaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), era sceso il giudicato, l’unico profilo fattuale da considerare, ai fini della permanenza del detto obbligo per tutto il periodo dedotto dall’attrice, era «quello afferente all’effettivo mantenimento o meno della disponibilità del bene in capo all’originaria conduttrice» (p.6 della sentenza impugnata); al riguardo, Bastogi s.p.a., aveva assunto di non avere avuto più la detenzione dell’immobile per averne trasferito ad altri soggetti societari sia il godimento che la quota di proprietà, ma non aveva provato tale allegata circostanza; III-per un verso, infatti, le produzioni documentali (effettuate in parte nel giudizio di primo grado in parte in quello d’appello), oltre ad essere tardive «per la presente fase», erano inidonee a dimostrare la disponibilità dell’immobile in capo ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non essendo N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani sufficiente, a tal fine,«una ricostruzione basata su fatti asseritamente notori o su relazioni societarie, occorrendo, piuttosto, una prova rigorosa di atti negoziali e dispositivi» (p.7 della sentenza impugnata); IV- per a l tro verso , la circostanza del mantenimento della disponibilità del bene in capo al la B a stogi s.p.a. trovava definitiva conferma dimostrativa nell’intimazione ex art. 1216 cod. civ. del 28 gennaio 2016, con la quale la stessa società aveva dichiarato cheessa, pur dissentendo dalla statuizione del Tribunale di Roma, intendeva tuttavia consegnare il cinema Empire alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], invitandola a prenderne possesso e comunicandole che il rilascio dell’immobile, mediante consegna delle relative chiavi, sarebbe stato effettuato il giorno 4 febbraio 2016; V.– alla luce di tali risultanze, « non vi è [ra] dubbio che la Bastogi s.p.a. – t e n uta al versamento dell’indennità ex art. 1591 cod. civ. in forza del giudicato formatosi dalle parti – non [a veva ] dimostrato di avere restituito il bene all’avente diritto, così da liberarsi dal relativo onere nel periodo in contestazione, che va dal 20 settembre 2002 al 10 febbraio 2014». 4. P er la cassazione d ella sentenza della Corte romana ricorre Bastogi s.p.a., sulla base di undicimotivi. Rispondonocon controricorso Benedetto e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta. Risponde altresì, con distinto controricorso,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo. La trattazione del ricors o è stata fissata in adunanza camerale , ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero presso la Corte , nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente che i controricorrenti hanno depositato distinte memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va , in primo luogo , delibata l’eccezione di inammissibilità del controricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA]; eccezione sollevata da Bastogi s.p.a. nella memoria depositata il 1°luglio 2024. Premette,al riguardo, l’eccipiente che [OSCURATO:PERSONA] era deceduta (in data 3 aprile 2022) in pendenza del termine per l’impugnazione della sentenza d’appello (depositata il giorno 8 febbraio 2022) e che, essendovi incertezza su chi fossero i suoi eredi, il ricorso per cassazione era stato notificato collettivamente ed impersonalmente all’ultimo domicilio della defunta, nonché, per scrupolo, presso i procuratori costituiti in grado d’appello. Ciò premesso, Bastogi s.p.a. sostiene, dunque, che Benedetto e [OSCURATO:PERSONA], nel depositare il proprio controricorso come e redi di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto d are la dimostrazione di questa qualità, medianteproduzione di apposita documentazione. Poiché tale dimostrazione non era stata data, il controricorso da loro depositatosarebbe, pertanto, inammissibile. 1.1.L’eccezione è fondata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, incombe sulla parte che ricorre per cassazione (nonché sulla parte che resiste con controricorso), nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l’onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’art. 372 cod. proc. civ., oltre al decesso della parte originaria (circostanza, nella fattispecie, non controversa), la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso (o il controricorso) deve essere dichiarato inammissibile, anche d’ufficio,per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare o a resistere all’impugnazione ( ex N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani aliis, Cass. 27/01/2011,n. 1943 ; Cass. 26/09/2019, n. 24050; Cass.12/02/2024, n. 3793). Nel caso in esame, nessun documento è stato tempestivamente prodotto circa la legittimazione di Benedetto e [OSCURATO:PERSONA] a resistere all’impugnazione spiegatacontro gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, il controricorso da loro proposto va dichiarato inammissibile. 2. Passando ai motivi del ricorso, c on il primo viene denunciato vizio di motivazione (ex art.360 n.4 cod. proc. civ. ) o, in subordine, vizio di omesso esame (ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) «per aver ritenuto coperta dal giudicato formatosi sulla domanda di condanna generica la responsabilità risarcitoria di Bastogi per il periodo 2002- 2014 senza prendere in considerazione i decisivi rilievi svolti da Bastogi». 3. Con il secondo motivo, « anche in subordine rispetto al primo motivo», viene denunciata (ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. o, in ulteriore subordine, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 324 e 278 cod. proc. civ., «per aver ritenuto coperta dal giudicato formatosi sulla domanda di condanna generica la responsabilità risarcitoria di Bastogi per il periodo 2002-2014». 3.1. I primi due motivi vanno esamina ti congiuntamente per ragioni di connessione. La società ricorrente ricorda il duplice principio per cui, da un lato, l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato è limitato al periodo di tempo oggetto dello specifico giudiziocui si riferisce (nel caso di specie, da circoscriversi entro il 23 aprile 1990, data dell’introduzione del giudizio sull’ an debeatur , o, al più , entro l’11 luglio 1997, data dell’ultimaudienza collegiale di discussione nel grado d’appello del detto giudizio) e non si estende ad altri accertamenti della stessa natura riguardanti diversi periodi di tempo; dall’altro lato, il N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani giudicato formatosi in sede di condanna generica integra un accertamento limitato alla sola potenzialità dannosa dell’illecito, lasciando impregiudicata la questione della sussistenza concreta del danno e del nesso causale, che va accertatanel successivo giudizio sul quantum. Ricordatiquesti principi , la società ricorrente osserva che essi, posti a fondamento dei rilievi già formulati con l’atto d’appello, sarebbero stati del tutto trascurati dalla Corte territoriale, la quale, senza motivare sulle ragioni della loro disapplicazione , avrebbe indebitamenteritenuto coperta dal giudicato la sua responsabilità ex art. 1591 cod. civ., per il periodo 2002-2014. Soggiunge che,se avesse invece tenuto conto dei predetti rilievi, la Corte d’appelloavrebbe correttamente escluso che il giudicato sull’an debeatur si estendesse sino all’ accertamento della responsabilità relativa al suddettoperiodo ed avrebbe preso atto che Emilia L a Rosa non aveva dato la prova dei requisiti costitutivi della stessa, in particolaredella persistente detenzione del bene da parte della società convenuta. 3.2.I motivi appena illustrati sono manifestamente infondati. Come si è sopra veduto, la Corte territoriale non ha affatto ritenuto che il giudicato formatosi sulla domanda di condanna generica si estendesse sino all’accertamento della responsabilità risarcitoria di Bastogi s.p.a. per il periodo 2002 - 2014 , ma, ben al contrario, ha reputato che la circostanza relativa «all’effettivo mantenimento o meno della disponibilità del bene in capo all’originaria conduttrice», restava fuori dall’ambito dell’accertamento contenuto nella sentenza emessa all’esitodel giudizio sull’ an debeatur (passata in giudicato), i l quale concerneva, invece, la cessazione del contratto di locazione e l’insorgenza dell’obbligo risarcitorio in capo a Bastogi s,p.a., per mancata restituzione dell’immobile alla scadenza. N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello, precisamente, accertatequeste ultime circostanze,l’ulteriore fatto della persistente occupazione dell’immobile da parte della società convenuta-appellante era emerso proprio nel giudizio di merito sul quantum debea t ur , nell’ambito del quale quest’ultima aveva bensì allegato, ma non aveva anche provato,di non avere piùla disponibilitàdel bene e di averlo restituito all’ ave nte diritto, stanti, da un lato, l’inidoneitàa tal uopo delle produzioni documentali (in parte persino tardive) e, dall’altro, il contegno da essa serbato in occasione dell’offertadi restituzione effettuata il 28 gennaio 2016, che costituiva piuttosto una «definitiva conferma» (pag. 7 della sentenza) del mantenimentodella disponibilità del locale in capo a Ba s togi s.p.a.. La sentenza impugnata non incorre pertanto in alcuno dei vizi imputatile con i primi due motivi di ricorso, in quanto non ha violato né il principioper cui l ’ efficacia preclusiva del giudicato, operando nei limiti dell'accertamento che ha formato oggetto dello specificogiudizio a cui si riferisce, non si estende ad altri accertamenti della stessa natura riguardanti diversi periodi di tempo, né il principio per cui la condanna generica contiene un accertamento limitato alla sola potenzialità dannosa dell’illecito, lasciando impregiudicato quello delle concrete conseguenzedannose e del nesso causale. I primi due motivi vanno, pertanto,rigettati. 4.Con il terzo motivo viene denunciata (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. « per averi) ritenuto Bastogi gravata dall’onere di provare di non aver avuto la disponibilità del cineteatro Empire per il periodo 2002-2014; e ii) esonerato la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dall’onere di provare gli elementi costitutivi della propria pretesa». La società ricorrente sostiene che , stanti i ricordati limiti del giudicato formatosi sull’an debeatur, graverebbe sull’attore che agisce per la liquidazione del danno l’« onere di provare la pe rmanenza dei N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani fatti costitutivi della propria pretesa, così come l’esistenzain concreto del danno e del nesso eziologico» (pag. 21 del ricorso). Pertanto, la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere « esonerato la S ig . ra [OSCURATO:PERSONA] dal fornire la dimostrazione de gli elementi costitutivi delle proprie domande, ossia la permanenza di Bastogi nella detenzione del cineteatro Empire anche per tu tto il periodo 2002 - 2014 e il danno asseritamente derivante da tale detenzione ( circostanze che la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non ha mai minimamente provato), addossando sull’o dierna ricorrentel’onere di dimostrare il contrario ». 4.1.Anche questo motivo è manifestamente infondato. L’obbligazione risarcitoria di cui la sentenza n. 3524/1997 della Corte d’appello di Roma ( passata in giudicato) aveva accertato l’insorgenza non era un’obbligazione extracontrattuale ma un’obbligazione contrattuale; non si trattava, infatti , dell’occupazione sine titulo posta in essere da un terzo in violazione del principio del neminem laedere tradottasi nella lesione del diritto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ma si trattava della violazione , da parte di Bastogi s.p.a., nella sua qualità di conduttrice del locale cadente nella comproprietàindivisa con [OSCURATO:PERSONA], dell’obbligazione di restituire l’immobile all’avvenuta scadenza del contratto di locazione; violazione che comportava , ex art.1591 cod. civ., l’obbligo di pagamento dell’indennità commisurata al corrispettivo convenuto sino alla riconsegna. In funzione dell’ ottenimento di questa indennità, la locatrice - creditrice aveva dunque unicamente l’onere di dimostrare la fonte (nella specie contrattuale) del suo diritto di credito, spettando alla debitrice-conduttrice il contrario onere di provare il, pur ritardato , adempimento,mediante la dimostrazione dell’ avvenuta riconsegna del bene. N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza del diritto all’ indennità di mancata restituzione, quale diritto di credito dellalocatrice(e, correlativamente, obbligazione della conduttrice)derivante direttamente dal contratto e dalla omessa immediata riconsegna del bene alla scadenza di esso (circostanze accertatecon la sentenzan.3524 del 1997) era già emersa all’esitodel giudizio sull’ an debeatur , nessun ulteriore onere poteva reputarsi sussistente a carico dell a S ig.ra L a Rosa , salvo che essa avesse formulatoaltresì la pretesa di avere il risarcimento del maggior danno, per l’ottenimento del quale sarebbeoccorsauna specifica prova (Cass. 22/11/2016, n.23704; Cass. 07/10/2021, n. 27287). Spettava invece a Bastogi s.p.a. l’onere di provare di avere debitamente provveduto alla riconsegna del bene o comunque dell’impossibilità di provvedere in tal senso deriva n te da causa non imputabile (per avere perduto senza sua colpa la disponibilità dell’immobile). La sentenza impugnata non è incorsa pertanto nella denunciata violazionedell’art. 2697 cod. civ., nella parte in cui, i nvece , del tutto correttamente ha attribuito a lla convenuta - appellante l’onere ( poi reputato non assolto , con motivata statuizione di merito : v. infra ) di fornire la prova dell’avvenuta restituzione del bene all’avente diritto, al fine di liberarsi dell’obbligo di pagamento dell’ indennità di mancata restituzione per il periododal 20 settembre 2002 al 10 febbraio 2014. Anche il terzo motivo, pertanto, deve essererigettato 5. Con il quarto motivo viene denunciat o, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omesso esame e/o omessa valutazione di mezzi di prova relativi a fatti decisivi per il giudizio, «per aver ritenuto che Bastogi non abbia provato la mancata detenzione del cineteatro Empire per il periodo 2002 - 2014 e che, viceversa , vi sia agli atti prova del contrario». N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 6.Con il quinto motivo viene denunciata , ex a r t.360 n. 4 cod. proc. civ., anche in via subordinata rispetto al motivo precedente , la violazionedegli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., « per aver ritenuto che Bastogi non abbia provato la mancata detenzione del cineteatro Empire per il periodo 2002-2014 e che, viceversa, vi sia agli atti prova del contrario». 7.Con il sesto motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. (o, in subordine, ex art.360 n. 3 cod. proc. civ.), la violazione dell’art. 437 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello «ritenuto inammissibili in quanto tardivi i documenti prodotti da Bastogi». Questi motivi vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione. Con essi la società ricorrente, anzitutto, lamenta il giudizio di tardività (e quindi di inammissibilità) espresso dalla C orte territoriale con riguardo alleproduzioni documentali da essa effettuate nel giudizio di secondo grado. Osserva che nel rito lavoristico e locatizio sarebbe ammessa la produzione documentale anche in grado d’ appello ove i documentisiano ritenuti indispensabili ai fini della decisione o si siano formati o siano giunti nell a disponibilità della parte successivamente alla scadenza dei terminipreclusivi. In secondoluogo, Bastogi s.p.a. si duole del mancato o incompleto esame sia delle circostanze da essa allegate in relazione alla vicenda culminata nell’ offerta di restituzione dell’immobile, effettuata nelle forme dell’art. 1216 cod. civ. in data 28 gennaio 2016, sia delle articolate v icende societarie aventi a d oggetto il trasferimento della comproprietà e del godimento dello stesso : s otto il primo profilo , osserva, tra l’altro,che il giudice del merito non avrebbe tenuto conto della circostanza che, per poter procedere all’offerta di restituzione , essa aveva dovuto prima provvedere al la sostituzione della s erratura di una delle porte del cineteatro, avvalendosi dell’opera di un fabbro, N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani giacchénon a veva mai avuto la disponibilità dell’ immobile e il possesso delle chiavi; inoltre, neppure era stato considerato che , anche in occasionedi precedenti accessi, Bastogi s.p.a. aveva dovuto richiedere le chiavi alle società terze che avevano l’attuale detenzione del locale e che lo stesso difensore della creditrice [OSCURATO:PERSONA], nelle comunicazioni successive all’intimazione di riconsegna dell’immobile, aveva riconosciuto che il cineteatro era da oltre venti anni nel godimento di terzi soggetti societari, appartenenti a gruppi del tutto estranei a Bastogis.p.a.; sotto il secondo profilo, sostiene che la C orte d’appelloavrebbe indebitamente sminuito la rilevanza probatoria delle vicendesocietarie da essa allegate sin dal primo grado di giudizio, che dimostravano, invece, il risalente trasferimento del la detenzione del bene. 7.1. I motivi in esame sono in parte infondati e in parte inammissibili. 7.1.a. Sono infondati nella parte in cui criticano il giudizio di inammissibilità pe r tardività delle produzioni documentali in grado d’appello. Invero, la tesi tradizionale che interpretava il divieto di cui all’art. 437 cod. proc. civ. come riferitoalle soleprove costituende (così riconoscendo la possibilità che nelle controversie soggette al rito del lavoro fossero ammissibilmente prodotti documenti anche in grado d’appello se indicati nel ricorso o nella memoria difensiva e depositati unitamentea tali atti: cfr., ad es., Cass.10/06/2000, n.7948) è stata superata in seguito al nuovo orientamento affermatosia far tempo da Cass., Sez. Un., 20/04/2005, n. 8202, per il quale anche le pro v e precostituite, come le prove costituende, devono essere necessariamenteindicate, a pena di decadenza, negli atti introduttivi di primo gradoe i documenti vanno depositat i contestualmente a tali atti,s a lvo che si siano f ormati successivamente alla costituzione in giudizio o la loro produzione sia giustificata dall'evoluzione della N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani vicenda processuale( c fr., ad es., Cass. 18/05/2015, n. 10102 ; Cass.15/07/2015, n.14820).Peraltro, il giudizio con cui il giudice ammette laproduzione documentale ai sensi dell'art.437 c od. proc civ. , integra una valutazione discrezionale diretta a ritenere il mezzo di prova indispensabile ai fini del decidere, in quanto di per sé idoneo ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado ( cfr., da ultimo , Cass. 12/06/2024, n. 16358). Il carattere discrezionale della valutazione di m e rito compi u ta ai sensi dell’art. 437 cod. proc. civ. , la re n de insindacabile in sede di legittimità, specienell’ipotesi (corrispondente a quella integratasi nella fattispeciein e same) in cui il giudice abbia dato c onto espressamente del difettodel detto carattere di indispensabilità del mezzo di prova per essere esso stato motivatamente ritenuto non solo in idon eo ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fattidedotti in giudizio, ma persino privo di qualsiasi inferenza probatoria. 7.1.b. I motivi in esame sono invece inammissibili nella parte in cui criticano, appunto, oltre alla ricostruzione dei fatti, proprio il giudizio di inferenzaprobatoria espresso dal giudice del m e rito in sede di valutazione delle prove, con particolare riguardo alla ritenuta irrilevanza delle documentate « relazioni societarie » ai fini della dimostrazionedell’adempimento dell’obbligo r e stit utorio gravante sulla conduttrice e al rilievoinvece attribuitoalla circostanza dell’intimazione a prenderepossesso dell’immobile rivolta da Bastogi s.p.a. ad [OSCURATO:PERSONA] in data 28 gennaio 2016, quale circostanza da cui è stata N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani motivatamente desunta la « definitiva conferma » del mantenimento della disponibilitàdel locale in capo alla società convenuta - appellante. In proposito, va infatti rammentato che l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento- ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie sono attività riservat e al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 8.Con il settimo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda di manleva proposta in via subordinata da Bastogi s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 9. Con l’ ottavo motivo, subordinato al precedente , viene denunciata omessa motivazione o, in u lteriore subordine, omesso esame (rispettivamente, ai sensi del n.4 e del n.5 dell’art. 360 cod. proc. civ.), per non avere statuito in ordine allapredetta domanda. 9.1. E ntrambi i motivi sono manifestamente infondati, dal momentoche la Corte di merito ha motivatamente rigettato la predetta domanda sul presupposto che il giudicato formatosi nel precedente giudizio sull’an debeaur, avendo ad oggetto l’ accertamento della scadenza del contratto di locazione e l’insorgenza dell’ obbligo risarcitorio di Ba s togi s.p.a. per man ca ta restituzione del bene all a predetta scadenza, dava conto altresì della « estraneità della comproprietariaalla vicenda ( se non nei limiti dell’eventuale avvio del processodivisionale del cespite) » (pag. 6 della sentenza impugnata) . Pertanto, sebbene la statuizione di rigetto della domanda di manleva non sia stata esplicitata nel dispositivo della sentenza e sebbene essa si fondi su una motivazione sintetica, non sussiste, N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani rispetto alla predetta domanda , né l’ omessa pronuncia n é il vizio motivazionalecostituzionalmente rilevante. 10. Co n il nono e il decimo motivo viene denunciata rispettivamente, ai sensi degli artt. 360 n. 4, e 132 n.4 cod. proc. civ., nonché 111, sesto comma, Cost., e ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’omessa o apparente motivazione sulla statuizione diretta a commisurare l’indennità ex art. 1591 cod. civ. « all’ultimo canone pattuito, senzaavere riguardo alle condizioni dell’immobile e a quelle di mercato». La ricorrente sostiene che la Corte d’ appello avrebbe dovuto quantificare la somma spettante all a locatrice, ai sensi dell’art . 1591 cod. civ., rivalutando il canone contrattualmentepattuito, non già sulla base dell’indice ISTAT di svalutazione, bensì avendo riguardo « alla generale situazionedel mercato delle sale cinematografiche a Roma (e nelle vicinanze del [OSCURATO:PERSONA]) e allo stato dell’immobile»(pag.32 del ricorso), in conformità alle osservazioni effettuate dal proprio consulentetecnico di parte. 10.1.I motivi in esame sono inammissibili. Poiché la ricorrente non ha d enunciato la violazione dell’art. 1591 cod. civ., deve ritenersi incontroversa la correttaapplicazione di questa regolanella parte in cui prevede che l’indennità di mancata restituzione deve essere commisurata al “corrispettivo convenuto”. Ciò posto, la statuizione sul quantum , emessa nel rispetto del parametro normativo, nonè sindacabile in sede di legittimità in quanto oggetto di un giudizio di m e rito , peraltro espresso sulla base della motivata adesione alle valutazioni effettuate dal consulente tecnico d’ufficio. 11.Con l’undicesimo motivo viene censurata l a s tatuiz ione sulle spese contenuta nellasentenza impugnata . N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente osserva che, per effetto della cassazione della sentenzapronunciata in accoglimento dei primi dieci motivi di ricorso, dovrebbeessere caducata anche la sua condanna al pagamento delle spese de i gradi di merito e domanda, al riguardo , la condanna delle controricorrentialla restituzione dei relativi importi. 11.1. L a censura è inammissibile , configurandosi come “non motivo”, dal momento che larinnovazione del regolamento delle spese dei gradi di merito, in senso favorevole alla societàricorrente , avrebbe postulato l’accoglimento degli altri motivi del ricorso, il quale deve essere invece complessivamente rigettato, per le ragioni che si sono andate esponendo. 12. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale intercorso tra Bastogi s.p.a. e Benedetto e d [OSCURATO:PERSONA], stante la dichiarata inammissibilità del controricorso di questi ultimi. Quelle del rapporto processuale intercorso tra Bastogi s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo seguono la soccombenza e vengono liquidate come d a dispositivo , con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. 13. Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellasocietà ricorrente, nonché dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] t o e [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso proposto da Ba s togi s.p.a. e dichiara inammissibile il controricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. N. R.G. 12291/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la società ricorrente a rimborsare al la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14.000 per compensi , oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, alle spese forfetarie e ag l i accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228
Sentenza Cassazione n. 31233/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris