CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43009/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; *1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 23612/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena, sulla base di un concordato in appello, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione rispettivamente ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 300 del 1990 e 337 cod. pen.; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso i suddetti imputati i quali hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, sotto vari profili; ritenuto che i ricorsi non superino il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è ammissibile il solo ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati (così, tra le molte, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969): che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis