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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 47124/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO; dato avviso alle parti; letta la memoria del difensore della parte civile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni aggravate; Considerato che, con l'unico motivo proposto, l'imputato deduce vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata; Rilevato che si tratta di censura (peraltro assolutamente generica) inammissibile poiché in appello non era stata formulata alcuna doglianza sulla recidiva contestata, già ritenuta sussistente dal giudice di primo grado; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che non devono essere liquidate le spese in favore della parte civile, che ha depositato la propria memoria solo in data 19 novembre 2024, quando era ormai spirato il prescritto termine di quindici giorni liberi prima dell'adunanza camerale, e del resto non era neppure legittimata ad interloquire in questa fase nella quale il ricorrente non poneva in discussione la sussistenza della sua responsabilità penale; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Nulla per le spese di parte civile.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO; dato avviso alle parti; letta la memoria del difensore della parte civile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni aggravate; Considerato che, con l'unico motivo proposto, l'imputato deduce vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata; Rilevato che si tratta di censura (peraltro assolutamente generica) inammissibile poiché in appello non era stata formulata alcuna doglianza sulla recidiva contestata, già ritenuta sussistente dal giudice di primo grado; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che non devono essere liquidate le spese in favore della parte civile, che ha depositato la propria memoria solo in data 19 novembre 2024, quando era ormai spirato il prescritto termine di quindici giorni liberi prima dell'adunanza camerale, e del resto non era neppure legittimata ad interloquire in questa fase nella quale il ricorrente non poneva in discussione la sussistenza della sua responsabilità penale; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Nulla per le spese di parte civile. Così dec
Sentenza Cassazione n. 47124/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris