Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34002/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, tenuto conto della riqualificazione del fatto di cui al capo A) sub art. 648, primo comma, cod. pen., ridetermina la pena in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa); esaminato l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la responsabilità per il capo B) di imputazione (artt. 477-482 cod. pen.).

OSSERVA Il motivo è precluso dalla intangibilità del giudicato.

In particolare, il ricorso originario per cassazione aveva investito unicamente il capo a), relativo al reato di riciclaggio, poi riqualificato in ricettazione e la Seconda sezione di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Palermo unicamente per la rideterminazione della pena.

Il ricorso dell'imputato, in conclusione, poteva avere per oggetto la pena, come rideterminata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, tenuto conto della riqualificazione del fatto di cui al capo A) sub art. 648, primo comma, cod. pen., ridetermina la pena in anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa); esaminato l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la responsabilità per il capo B) di imputazione (artt. 477-482 cod. pen.). OSSERVA Il motivo è precluso dalla intangibilità del giudicato. In particolare, il ricorso originario per cassazione aveva investito unicamente il capo a), relativo al reato di riciclaggio, poi riqualificato in ricettazione e la Seconda sezione di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Palermo unicamente per la rideterminazione della pena. Il ricorso dell'imputato, in conclusione, poteva avere per oggetto la pena, come rideterminata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20
Sentenza Cassazione n. 34002/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris