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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2018

ECLI:EU:C:2018:285
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017CJ0097 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 26 aprile 2018 ( *1 ) «Inadempimento di uno Stato – Protezione della natura – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Zona di protezione speciale (ZPS) – Classificazione come ZPS dei territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie di uccelli menzionate nell’allegato I della direttiva 2009/147 – Zona importante per la conservazione degli uccelli (ZICU) – ZICU [OSCURATO:PERSONA] – Classificazione parziale della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS» Nella causa C‑97/17, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 24 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da P. Mihaylova e C. Hermes, in qualità di agenti, ricorrente, contro Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata da E. Petranova e L. Zaharieva, in qualità di agenti, convenuta, LA CORTE (Seconda Sezione), composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Rosas, C. Toader (relatore), A. Prechal ed E. Jarašiūnas, giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], avendo omesso di includere integralmente la zona importante per la conservazione degli uccelli (in prosieguo: la «ZICU») che comprende il massiccio del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «ZICU [OSCURATO:PERSONA]») come zona di protezione speciale (in proseguo: la «ZPS»), non ha classificato come ZPS i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di specie indicate nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU 2010, L 20, pag. 7 ; in prosieguo: la «direttiva “uccelli”»), ed è pertanto venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.

Contesto normativo 2 Conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, la direttiva «uccelli» riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA] membri al quale si applica il Trattato FUE.

Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. 3 L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva così dispone: «1.

Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto: a) delle specie minacciate di sparizione; b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat; c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata; d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità de loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione. [OSCURATO:PERSONA] membri classificano in particolare come [ZPS] i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all’allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione.

A tale scopo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri attribuiscono un’importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d’importanza internazionale». 4 L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva è così formulato: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri trasmettono alla [OSCURATO:PERSONA] ogni tre anni, a decorrere dal 7 aprile 1981, una relazione sull’applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

2. [OSCURATO:PERSONA] elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo

1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro è trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione.

La versione definitiva della relazione è comunicata agli [OSCURATO:PERSONA] membri».

Procedimento precontenzioso 5 A seguito di una denuncia presentata dalla Bulgarsko druzhestvo za zashtita na ptitsite (società bulgara per la protezione degli uccelli) (in prosieguo: la «BDZP»), la quale è membro dell’organizzazione non governativa BirdLife International, la [OSCURATO:PERSONA], il 6 giugno 2008, ha inviato alla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] una lettera di diffida con cui addebitava a tale Stato membro di non aver classificato come ZPS i territori più idonei in numero e in superficie per quanto riguarda sei ZICU ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e, pertanto, di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva «uccelli». 6 Nelle sue risposte alla lettera di diffida, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] ha contestato qualsiasi violazione della direttiva «uccelli», in particolare facendo valere che una parte della ZICU [OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie il [OSCURATO:PERSONA] manastir (monastero di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), nel frattempo, era stata oggetto di classificazione supplementare come ZPS. 7 Non ritenendo l’insieme di tali risposte soddisfacenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], il 17 ottobre 2014, un parere motivato in cui le addebitava una violazione degli obblighi previsti all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.

Tale parere motivato, tuttavia, riguardava solo la ZICU [OSCURATO:PERSONA], poiché, nel frattempo, la ZICU [OSCURATO:PERSONA] era stata oggetto di una specifica procedura d’infrazione, sulla quale la Corte ha statuito nella sua sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑141/14 , EU:C:2016:8 ), e le ZICU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state classificate in larga misura come ZPS. 8 Per quanto riguarda la ZICU [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], nel suo parere motivato, ha ritenuto che solo il 72% della sua superficie totale fosse stata classificata come ZPS, il che aveva come effetto di limitare la protezione di 17 specie menzionate nell’allegato I della direttiva «uccelli». 9 Il 15 dicembre 2014 la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] ha risposto al parere motivato, dopodiché ha trasmesso, rispettivamente il 7 settembre 2015 e il 3 febbraio 2016, informazioni complementari ed un aggiornamento.

Tale Stato membro ivi sosteneva, in sostanza, che la classificazione del 72% della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS garantiva «un livello massimo di protezione delle specie e dei loro habitat presenti nella ZICU», ma che, in uno spirito di buona cooperazione, sarebbero stati moltiplicati gli sforzi ai fini di esaminare la questione circa un allargamento della superficie della ZPS [OSCURATO:PERSONA]. 10 Ritenendo che, nonostante tutte le misure adottate, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] continuasse a non adempiere gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli», la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sulla ricevibilità Argomenti delle parti 11 La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il ricorso è irricevibile e deduce, in sostanza, due argomenti a sostegno della sua tesi. 12 In primo luogo, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha modificato l’oggetto della controversia.

Infatti, mentre quest’ultima le aveva addebitato, nella lettera di diffida, di non aver classificato come ZPS i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie menzionate nell’allegato I della direttiva «uccelli», questa stessa istituzione, nel parere motivato e nelle conclusioni del ricorso, ha basato la sua censura sul fatto che la ZICU [OSCURATO:PERSONA] non fosse stata integralmente classificata come ZPS.

Pertanto, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata in misura né di conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione né di far valere i suoi motivi di difesa nei confronti delle censure sollevate. 13 La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, dopo la lettura della lettera di diffida, era convinta che bastasse assicurare una protezione sufficiente delle specie menzionate nell’allegato I della direttiva «uccelli», cosicché essa aveva adottato le misure necessarie per conformarsi a tale lettera di diffida.

È solo dopo aver ricevuto il parere motivato che ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] le addebitava, invero, di non aver classificato integralmente il territorio della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS. 14 In secondo luogo, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, sia nel parere motivato sia nel ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] non abbia indicato correttamente l’oggetto della controversia né abbia presentato in maniera coerente e precisa la ragioni per cui quest’ultima ritiene che tale Stato membro non abbia adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli». 15 Specificamente, essa rileva che la [OSCURATO:PERSONA] si sia limitata ad indicare in maniera generica che la classificazione come ZPS di una sola parte della ZICU [OSCURATO:PERSONA] aveva come effetto di limitare la protezione di 17 specie elencate nell’allegato I della direttiva «uccelli», senza fornire, tuttavia, elementi sufficienti a permettere di individuare tali specie. 16 In risposta, la [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserita modifica dell’oggetto della controversia, ritiene che le conclusioni della lettera di diffida e del parere motivato siano identiche e non vi sia alcuna discordanza o differenza tra i due documenti.

Essa sostiene che, durante il procedimento precontenzioso, tenuto conto dei territori supplementari che sono stati classificati come ZPS dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] in seguito alla lettera di diffida, l’oggetto della controversia è stato semplicemente circoscritto alla parte residuale non classificata della ZICU [OSCURATO:PERSONA]. 17 In secondo luogo, per quanto riguarda l’indicazione asseritamente insufficiente dell’oggetto della controversia, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea di essersi fondata su una disposizione precisa della direttiva «uccelli» e di aver fornito la lista delle 17 specie di uccelli la cui conservazione non era sufficientemente garantita a causa della classificazione di una sola parte della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS, nonché la lista delle 9 specie di uccelli su cui tale classificazione incompleta incide in misura significativa.

Giudizio della Corte 18 Per quanto riguarda la censura vertente sulla modifica dell’oggetto della controversia, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la lettera di diffida ha lo scopo, da un lato, di circoscrivere l’oggetto del contendere e di fornire allo Stato membro, invitato a presentare le sue osservazioni, i dati che gli occorrono per predisporre la propria difesa e, dall’altro, di permettere a detto Stato di mettersi in regola prima che venga adita la Corte (sentenze del 28 marzo 1985, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, 274/83 , EU:C:1985:148 , punto 19 , e del 7 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo, C‑20/09 , EU:C:2011:214 , punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

Infatti, la possibilità per lo Stato membro interessato di presentare osservazioni costituisce, anche qualora esso ritenga di non doverne fare uso, una garanzia essenziale voluta dal Trattato FUE, la cui osservanza costituisce un requisito formale essenziale per la regolarità del procedimento volto ad accertare l’inadempimento di uno Stato membro (sentenza del 14 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Romania, C‑522/09 , EU:C:2011:251 , punto 16 ). 19 Tuttavia, mentre il parere motivato deve contenere un’esposizione coerente e particolareggiata dei motivi che hanno condotto la [OSCURATO:PERSONA] alla convinzione che lo Stato membro interessato è venuto meno a uno degli obblighi che ad esso incombono ai sensi del Trattato, la lettera di diffida non deve soddisfare requisiti di esaustività così rigidi, dato che, necessariamente, può consistere solo in un primo e succinto riassunto degli addebiti.

Ne consegue che nulla impedisce alla [OSCURATO:PERSONA] di precisare, nel parere motivato, gli addebiti da essa già esposti in maniera più generale nella lettera di diffida (v., in tal senso, sentenze dell’8 aprile 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑337/05 , EU:C:2008:203 , punto 23 , e del 13 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑530/11 , EU:C:2014:67 , punto 40 ). 20 Nella fattispecie, occorre rilevare che, sia nella lettera di diffida che nel parere motivato, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato espressamente che, non classificando come ZPS i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie menzionate nell’allegato I della direttiva «uccelli», la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva. 21 L’unica differenza esistente tra questi documenti consiste nel fatto che, nella lettera di diffida, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non aveva adempiuto l’obbligo di classificare come ZPS tutti i territori più idonei alla conservazione delle specie menzionate nell’allegato I della direttiva «uccelli» mentre, nel parere motivato e nel ricorso, non ritenendo soddisfacente la classificazione effettuata da tale Stato membro a seguito della lettera di diffida, essa ha precisato l’oggetto della controversia, limitandolo alla parte residuale non qualificata della ZICU [OSCURATO:PERSONA]. 22 Di conseguenza, tenuto conto del fatto che l’insieme della ZICU [OSCURATO:PERSONA] compariva nell’elenco dei territori più idonei in numero e in superficie, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli», la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] afferma erroneamente che la [OSCURATO:PERSONA] ha modificato l’oggetto della controversia. 23 Per quanto riguarda la censura vertente sull’indicazione asseritamente insufficiente dell’oggetto della controversia, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 120, lettera c), del regolamento di procedura della Corte e dalla giurisprudenza ad esso relativa, ogni ricorso deve indicare l’oggetto della controversia nonché l’esposizione sommaria dei motivi.

Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo controllo.

Ne discende che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali un ricorso si basa devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso e che le conclusioni di quest’ultimo devono essere formulate in modo inequivoco al fine di evitare che la Corte statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura (v., in tal senso, sentenze del 14 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca, C‑343/08 , EU:C:2010:14 , punto 26 ; del 15 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑211/08 , EU:C:2010:340 , punto 32 , e del 15 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo, C‑34/11 , EU:C:2012:712 , punto 44 ). 24 Inoltre, secondo constante giurisprudenza, la Corte deve verificare se il parere motivato e il ricorso presentino le censure in modo coerente e preciso, così da consentirle di conoscere esattamente la portata della violazione del diritto dell’Unione contestata, presupposto necessario affinché la Corte possa verificare l’esistenza dell’inadempimento addotto (sentenza del 15 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo, C‑34/11 , EU:C:2012:712 , punto 43 e giurisprudenza ivi citata). 25 Nella fattispecie, occorre rilevare che, nelle conclusioni del parere motivato e del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente indicato che il ricorso per inadempimento era fondato su una violazione della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli». 26 Peraltro, nella motivazione del parere motivato e del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che la classificazione solo parziale della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS aveva come effetto una «restrizione significativa» della protezione di 17 specie di uccelli menzionati nell’allegato I di detta direttiva, ossia la civetta capogrosso ( Aegolius funereus ), il francolino di monte ( Bonasa bonasia ), il biancone ( Circaetus gallicus ), il picchio dorsobianco ( Dendrocopos leucotos ), il picchio nero ( Dryocopus martius ), il falco pellegrino ( Falco peregrinus ), la civetta nana ( Glaucidium passerium ), il picchio tridattilo ( Picoides tridactylus ), il gallo cedrone ( Tetrao urogallus ), l’aquila reale ( Aquila chrysaetos ), il succiacapre ( Caprimulgus europaeus ), il re di quaglie ( Crex crex ), il picchio rosso mezzano ( Dendrocopos medius ), il gufo reale ( Bubo bubo ), l’avèrla piccola ( Lanius collurio ), la tottavilla ( Lullula arborea ), il falco pecchiaiolo ( Pernis apivorus ), precisando altresì che le prime 9 specie erano «significativamente colpite». 27 Pertanto, bisogna considerare che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue censure in modo coerente e preciso, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti 23 e 24 della presente sentenza. 28 Di conseguenza, il ricorso è ricevibile.

Nel merito Argomenti delle parti 29 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, non avendo classificato l’insieme della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli». 30 A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea l’importanza per la conservazione degli uccelli della parte di ZICU [OSCURATO:PERSONA] non classificata come ZPS, critica il fatto che talune specie di uccelli sono private della protezione che gli garantirebbe la classificazione integrale della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS e difende la pertinenza delle prove fornite ai fini di dimostrare la necessità di siffatta classificazione integrale. 31 In primo luogo, per quanto riguarda la parte della ZICU [OSCURATO:PERSONA] non classificata come ZPS, che comprende la zona situata ai piedi del massiccio di [OSCURATO:PERSONA] delimitata dai confini delle ZPS [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] manastir, la [OSCURATO:PERSONA] evidenzia il fatto che un’importante frazione di tale parte, ossia il 75%, è costituita da antiche foreste, sostanzialmente da conifere, propizie per la conservazione, da un lato, della civetta nana, della civetta capogrosso e del picchio tridattilo, di cui in tali foreste si trovano le più grandi popolazioni nidificanti del paese, e, dall’altro, dell’aquila reale, del gallo cedrone, del falco pellegrino, del picchio nero, del picchio dorsobianco, del succiacapre e del fracolino di monte.

L’insieme della ZICU [OSCURATO:PERSONA] farebbe parte dei siti prioritari, in [OSCURATO:PERSONA] e a livello dell’Unione, per tali specie. 32 Inoltre, in tutta la ZICU [OSCURATO:PERSONA] sarebbero presenti 130 specie differenti, di cui 20 menzionate nell’allegato I della direttiva «uccelli» e 41 d’importanza europea per la conservazione, tra le quali una rientrante nella categoria SPEC 1, in quanto specie a rischio a livello globale, 14 nella categoria SPEC 2, in quanto specie a statuto europeo a rischio la cui maggioranza della popolazione mondiale si trova in Europa, e 26 rientranti nella categoria SPEC 3, in quanto specie a statuto europeo a rischio la cui maggioranza della popolazione mondiale si trova fuori dall’Europa. 33 L’insieme della ZICU [OSCURATO:PERSONA] sarebbe d’importanza mondiale in quanto zona rappresentativa del bioma alpino, dato che vi si trovano tre specie di uccelli, limitate a questo bioma e caratteristiche di quest’ultimo, sulle quattro registrate per la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], ossia il picchio muraiolo, il gracchio alpino e il sordone.

Il territorio della ZICU [OSCURATO:PERSONA] sarebbe anche uno dei più importanti d’Europa per la conservazione delle popolazioni del codirossone, del pettirosso, del fringuello, del torcicollo, del merlo dal collare, del tordo bottaccio, del merlo, del regolo comune, della capinera e del fanello. 34 In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] indica che gli habitat e la popolazione delle specie più colpite si trovano sia nella zona della ZICU [OSCURATO:PERSONA] classificata come ZPS sia in quella non classificata.

Dato che la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito altri dati scientifici idonei a giustificare la classificazione di una sola parte della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’inventario delle zone importanti per la conservazione degli uccelli d’Europa (in prosieguo: l’«inventario ZICU»), costituisce il riferimento più aggiornato e preciso ai fini dell’identificazione dei siti più idonei in numero e in superficie per la conservazione delle specie menzionate nell’allegato I della direttiva «uccelli». 35 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la parte della ZICU [OSCURATO:PERSONA] classificata come ZPS è ampiamente inadeguata in rapporto all’area su cui è ripartita la popolazione nazionale delle specie di grande interesse menzionate in tale allegato. 36 A sostegno di tale argomento, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che essa si basa su una valutazione della banca dati relativa agli uccelli per le 114 ZPS inizialmente proposte dalla BDZP, effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] na Naukite (Accademia bulgara delle scienze, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «BAN»), successivamente rivista a seguito di una relazione redatta nel 2008 da un gruppo nazionale di lavoro creato dal Ministero dell’Ambiente e delle risorse idriche (in prosieguo: il «Ministero dell’Ambiente»). 37 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che le sue analisi si basano anche su informazioni provenienti dalla banca dati fornita dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e su formulari standard per la raccolta dei dati relativi alla ZPS [OSCURATO:PERSONA], anch’essi forniti dalle autorità bulgare. 38 Per determinare l’importanza di un sito per la popolazione di una specie determinata, la [OSCURATO:PERSONA] spiega di essersi basata sulla soglia dell’1% relativa alla popolazione nidificante regionale o nazionale, utilizzata dalla BirdLife International.

Al fine di escludere i casi di presenza accidentale e i siti che ospitano esemplari di minor interesse, i siti di cui trattasi devono ospitare altresì esemplari d’interesse delle specie e delle sottospecie rilevanti al livello dell’Unione. 39 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che l’importanza della parte della ZICU [OSCURATO:PERSONA] non classificata come ZPS risulta anche da altri documenti che evidenziano la necessità di procedere alla qualificazione dei territori supplementari di tale ZICU. 40 A tale riguardo, detta istituzione rileva che la proposta di classificazione come ZPS dell’insieme della ZICU [OSCURATO:PERSONA] era stata inserita nell’ordine del giorno di una riunione dell’11 marzo 2011 del Natsionalen savet po biologichno raznoobrazie (Consiglio nazionale per la biodiversità, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «NSBR»), istituto recentemente creato presso la BAN, e che tale riunione è stata organizzata a seguito della redazione, il 28 dicembre 2010, da parte di quest’ultima, di una relazione contenente un’argomentazione in favore della designazione di tre nuove ZPS nel massiccio del [OSCURATO:PERSONA], comprendente pressoché nella sua interezza il territorio della ZICU [OSCURATO:PERSONA] non ancora classificato come ZPS, ossia la ZPS [OSCURATO:PERSONA] manastir, la ZPS [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] sud) e la ZPS [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] nord).

Il Ministero dell’Ambiente ha successivamente raggruppato le due zone in una sola, denominata ZPS [OSCURATO:PERSONA] buffer. 41 Mentre il NSBR ha approvato la designazione della ZPS [OSCURATO:PERSONA] manastir, l’esame della proposta d’inclusione della futura ZPS [OSCURATO:PERSONA] buffer nella rete «Natura 2000» è stato posticipato, senza alcuna opposizione da parte delle autorità bulgare riguardo alla necessità di classificare territori supplementari della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS.

A tal fine, esse si sarebbero impegnate, nella loro risposta al parere motivato, a discutere detta qualificazione nell’ambito del NSBR nel mese di marzo 2015. 42 Sulla base di un accordo concluso con il Ministero dell’Ambiente, la BDZP avrebbe presentato una nuova proposta di designazione della ZPS [OSCURATO:PERSONA] buffer, la quale avrebbe dovuto essere esaminata durante la riunione del NSBR prevista il 22 marzo 2016.

Nel frattempo, durante riunioni tecniche organizzate tra i servizi della [OSCURATO:PERSONA] e le autorità bulgare competenti e durante la presentazione delle informazioni scritte nel contesto del presente giudizio, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe lasciato la [OSCURATO:PERSONA] in sospeso in merito alla questione di una nuova classificazione come ZPS, adducendo a giustificazione del ritardo impedimenti amministrativi e procedurali. 43 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto dalla BDZP un progetto di formulario standard dei dati elaborato dalla BAN per la futura ZPS [OSCURATO:PERSONA] buffer, che avrebbe dovuto coincidere pressoché completamente con la parte non ancora classificata della ZICU [OSCURATO:PERSONA].

In tale progetto, la zona non classificata per la conservazione delle specie di cui trattasi avrebbe assunto un’importanza ancora maggiore. 44 L’importanza della parte della ZICU [OSCURATO:PERSONA] non ancora classificata come ZPS per le specie tipicamente forestali menzionate nell’allegato I della direttiva «uccelli», in particolare il gallo cedrone, il picchio dorsobianco e il picchio tridattilo, risulterebbe anche dai nuovi piani d’azione per le specie finanziati dal Ministero dell’Ambiente con il programma operativo «Ambiente» 2007-2013. 45 Infine, per quanto riguarda gli argomenti della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] addotti durante il procedimento precontenzioso per giustificare la classificazione solo parziale della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS, vertenti, in particolare, sul diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri a stabilire una gerarchia tra le differenti priorità, come lo sviluppo socio-economico e le condizioni geografiche del paese, l’inattendibilità dei dati disponibili e la volontà di rispettare un unico calendario per la scelta delle ZPS e dei siti di importanza comunitaria e di fare in modo che tali zone coincidano il più possibile, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tali argomenti non siano fondati su alcun criterio ornitologico e non siano, pertanto, pertinenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli». 46 In difesa, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] deduce, in sostanza, cinque argomenti. 47 In primo luogo, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un margine discrezionale riguardo alla scelta dei territori più idonei per la classificazione come ZPS. 48 Essa ricorda che la mera idoneità di un territorio alla conservazione di determinate specie non costituisce una motivazione sufficiente per l’obbligo di classificare tale sito come ZPS.

Le autorità nazionali disporrebbero in tal senso di una conoscenza più approfondita della situazione locale.

Inoltre, l’aggiornamento dei dati scientifici sarebbe necessario per determinare la situazione delle specie più minacciate e di quelle che costituiscono patrimonio comune dell’Unione al fine di classificare come ZPS i territori maggiormente idonei.

A tale riguardo, una presenza numericamente molto ridotta di popolazioni di specie su taluni territori non è sufficiente a considerare questi ultimi i più idonei alla conservazione delle specie di cui trattasi. 49 Altresì, essa ricorda che, secondo la giurisprudenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono dimostrare mediante elementi di prova scientifici che gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli» possono essere adempiuti classificando come ZPS siti diversi da quelli risultanti dall’inventario delle ZICU e ricoprenti una superficie totale inferiore a quella di questi ultimi (sentenza del 20 marzo 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑378/01 , EU:C:2003:176 , punto 18 ).

Essa aggiunge che, sulla base del margine discrezionale di cui dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’applicazione dei criteri ornitologici al fine di identificare i territori più idonei alla conservazione delle specie indicate nell’allegato I della direttiva «uccelli», essa ha operato una distinzione tra, da un lato, i territori più importanti per la conservazione delle specie di uccelli interessate, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, e, dall’altro, i territori meno importanti e che subiscono una forte pressione antropica. 50 La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] contesta il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui le ZICU costituirebbero necessariamente i territori più idonei in numero e in superficie, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli».

Secondo tale Stato membro, sebbene l’inventario ZICU, in assenza di prove scientifiche contrarie, costituisca un elemento di riferimento che permette di valutare se lo Stato membro ha classificato come ZPS territori adeguati in numero e in superficie per offrire una protezione a tutte le specie di uccelli indicate all’allegato I della direttiva «uccelli», siffatto inventario non sarebbe giuridicamente vincolante (sentenza del 7 dicembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑374/98 , EU:C:2000:670 , punto 25 ).

Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero adempiere le obbligazioni derivanti dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli», classificando come ZPS siti diversi da quelli di cui all’inventario ZICU. 51 In secondo luogo, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha snaturato i fatti, le prove e gli argomenti che essa ha presentato. 52 Essa sostiene quindi, anzitutto, che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] provare che una determinata superficie deve essere designata come ZPS.

Nel ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] affermerebbe che la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non contesta l’importanza della ZICU [OSCURATO:PERSONA] per la conservazione degli uccelli.

Facendo ciò, la [OSCURATO:PERSONA] snaturerebbe gli argomenti presentati dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] durante la fase precontenziosa.

Infatti, il presente ricorso non riguarderebbe l’importanza della ZICU [OSCURATO:PERSONA] per la conservazione degli uccelli.

La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], in tale contesto, resterebbe ferma sulla sua posizione per cui la classificazione del 72% della ZICU [OSCURATO:PERSONA] è di natura tale da garantire un livello massimo di protezione delle specie e del loro habitat.

Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA], nel suo ricorso, avrebbe fatto riferimento a dati presenti in una tabella fornita dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] nelle informazioni aggiuntive del mese di luglio 2009 e ne avrebbe dedotto determinate conclusioni.

Tuttavia, non sarebbe possibile individuare i dati precisi sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si sia basata al riguardo.

Infine, secondo la [OSCURATO:PERSONA], dai dati e dalle analisi disponibili emergerebbe l’esistenza di una restrizione della copertura per 17 specie di uccelli elencate all’allegato I della direttiva «uccelli».

Orbene, sembrerebbe che le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] siano principalmente basate su informazioni provenienti da organismi non governativi, informazioni la cui attualità e attendibilità sono discutibili. 53 In terzo luogo, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] non fornisce alcun elemento di prova a sostegno del suo ricorso.

Essa sostiene che non ci sono dati scientifici incontestabili che dimostrino la necessità di classificare l’insieme della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS e che quelli su cui è fondato il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] non sono attendibili o aggiornati.

La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], nel marzo 2014, avrebbe comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] dati provenienti dalla relazione prevista all’articolo 12 della direttiva «uccelli», relativi alle specie di uccelli di cui trattasi, dati i quali non sarebbero stati presi in considerazione né nel parere motivato né nel ricorso.

Tale Stato membro trasmette, a tale proposito, una serie di dati che contesterebbero l’esattezza dei dati della BDZP utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA], cosicché sarebbe necessario raccogliere dati scientifici aggiuntivi.

Gli stessi dati della BDZP farebbero sorgere dubbi in merito alla necessità di classificare l’insieme della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS.

In tale contesto, sebbene spettasse alla BDZP effettuare la selezione e la valutazione iniziali dei territori che rappresentano le ZICU in [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima non avrebbe trasmesso né alle autorità bulgare né agli esperti scientifici le informazioni di cui dispone riguardanti i dati ornitologici per i territori situati al di fuori delle ZPS designate. 54 Peraltro, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia spiegato il metodo e le analisi che l’hanno portata alla conclusione secondo cui l’attuale classificazione di una parte della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS sarebbe insufficiente.

A tale riguardo, non si sarebbe tenuto conto dei dati più aggiornati.

La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] sottolinea altresì che, durante la riunione del NSBR del 22 marzo 2016, sono stati sollevati dubbi, da parte di esperti, riguardo alla necessità di classificare l’insieme della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS. 55 Inoltre, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] afferma che i calcoli della [OSCURATO:PERSONA] non possono essere considerati esatti. 56 Per quanto riguarda il criterio secondo cui dovrebbero essere presi in considerazione i siti ospitanti almeno l’1% della popolazione nidificante nazionale di una specie, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale criterio non sia l’unico che possa o debba essere applicato al fine di identificare una ZPS.

Il numero poco elevato di uccelli presenti su taluni territori sarebbe altresì un fattore da prendere in considerazione. 57 Inoltre, essa contesta il mancato aggiornamento dei dati utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] derivanti dal progetto biotopi

[OSCURATO:PERSONA]

, risalente agli anni 1990 o 2000, sottolineando che esisterebbero dati più recenti derivanti da tale progetto, risalenti agli anni 2006 e 2012.

La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] considera che dati più recenti sono stati presentati al Ministero dell’Ambiente nell’ambito del progetto del piano di gestione del parco nazionale [OSCURATO:PERSONA] per gli anni da 2015 a 2024.

Inoltre, essa ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia preso in considerazione né esaminato, nel parere motivato e neppure nel ricorso, dati relativi alle specie di uccelli in base agli obblighi derivanti dall’articolo 12 della direttiva «uccelli» per gli anni da 2008 a 2012. 58 In quarto luogo, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] fa valere che non è stato possibile procedere alla classificazione, neppure parziale, come ZPS, della parte della ZICU [OSCURATO:PERSONA] non ancora classificata, a causa di vincoli imposti dalla procedura interna.

Infatti, il NSBR, che ha competenza ad esaminare le proposte della ZPS, non sarebbe giunto ad una posizione condivisa in merito alla necessità di siffatta classificazione a causa di contraddizioni che pregiudicavano i dati scientifici esistenti e della loro insufficiente attendibilità, nonché delle divergenze di posizione tra i membri del NSBR riguardo ai criteri ornitologici applicabili. 59 In quinto luogo, per quanto riguarda l’interpretazione degli argomenti della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso, tale Stato membro sostiene, anzitutto, che, contrariamente a quanto conclude la [OSCURATO:PERSONA], il possibile sviluppo economico futuro nella zona non classificata della ZICU [OSCURATO:PERSONA] non era stato determinante nella sua decisione di non classificare l’insieme della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS.

La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] ribadisce di disporre, in ogni caso, del diritto di stabilire una gerarchia delle sue priorità.

In aggiunta, la ragione della mancata classificazione della ZPS [OSCURATO:PERSONA] buffer inizialmente programmata non risiede, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], nell’inattendibilità dei dati disponibili, bensì nella mancanza di dati aggiornati e inequivoci che dimostrino la necessità della sua classificazione.

Infine, per quanto riguarda l’asserita volontà di rispettare un unico calendario per la scelta delle ZPS e dei siti d’importanza europea, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] constata che essa non aveva invocato tale argomento per giustificare l’assenza di classificazione integrale della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS.

Giudizio della Corte 60 In primo luogo si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli» impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di classificare come ZPS i territori rispondenti ai criteri ornitologici determinati da tale disposizione (sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑141/14 , EU:C:2016:8 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 61 In secondo luogo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a classificare come ZPS tutti i siti che, secondo i criteri ornitologici, appaiano come i più idonei riguardo alla conservazione delle specie di cui trattasi (sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑141/14 , EU:C:2016:8 , punto 28 e giurisprudenza ivi citata). 62 In terzo luogo, per quanto attiene alla classificazione parziale di talune regioni, la Corte ha già statuito, da un lato, che la classificazione come ZPS non può risultare da un esame isolato del valore ornitologico di ciascuna delle superfici in esame, ma deve farsi in base alla considerazione dei limiti naturali dell’ecosistema di cui trattasi e che, dall’altro, i criteri ornitologici su cui deve fondarsi in via esclusiva la classificazione devono avere un fondamento scientifico (sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑141/14 , EU:C:2016:8 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). 63 Ai fini di contestare la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la parte della ZICU [OSCURATO:PERSONA] classificata come ZPS è insufficiente, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] fa valere, innanzitutto, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un margine discrezionale nell’applicazione dei criteri ornitologici per identificare i territori più idonei alla conservazione delle specie indicate nell’allegato I della direttiva «uccelli». 64 A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che il margine di valutazione di cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono nella scelta dei territori più idonei per la determinazione delle ZPS non riguarda l’opportunità di classificare come ZPS i territori che appaiono come i più idonei secondo criteri ornitologici, ma soltanto l’attuazione di tali criteri ai fini dell’identificazione dei territori più idonei alla conservazione delle specie elencate nell’allegato I alla direttiva «uccelli» (sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑141/14 , EU:C:2016:8 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 65 Come risulta dalla giurisprudenza citata al punto precedente, e come ha giustamente sottolineato la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, sebbene sia vero che gli [OSCURATO:PERSONA] membri godono di un certo margine discrezionale per quanto riguarda la scelta delle ZPS, la decisione relativa alla loro classificazione e alla loro delimitazione deve fondarsi esclusivamente sui criteri ornitologici stabiliti dalla direttiva «uccelli».

Di conseguenza, avendo operato, al fine di identificare i territori più idonei per la qualificazione come ZPS, una distinzione tra i territori più importanti per la conservazione delle specie di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, e i territori meno importanti e sottoposti ad una forte pressione antropica, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] ha oltrepassato i limiti del margine discrezionale di cui dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri. 66 Dall’altro lato, laddove, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli», gli [OSCURATO:PERSONA] membri classifichino, in particolare come ZPS, i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, uno Stato membro non può, sulla base del fatto che dispone di un margine discrezionale per quanto riguarda la scelta delle ZPS, classificare come ZPS siti il cui numero e superficie totale sono manifestamente inferiori al numero e alla superficie totale dei siti identificati come i più idonei (v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑3/96 , EU:C:1998:238 , punto 63 ). 67 Pertanto, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non può invocare il margine discrezionale di cui dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri per giustificare la classificazione solo parziale come ZPS dei territori che, nel loro insieme, rispondono ai criteri ornitologici determinati all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli». 68 Inoltre, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che le prove presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell’asserito inadempimento non sono scientificamente attendibili e sono fondate su dati non aggiornati. 69 A tale riguardo, occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] provare la sussistenza dell’asserito inadempimento.

Ad essa spetta fornire alla Corte gli elementi necessari affinché questa accerti l’esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione (sentenza del 21 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Romania, C‑104/15 , non pubblicata, EU:C:2016:581 , punto 83 e giurisprudenza ivi citata). 70 Tuttavia tale istituzione, che non dispone di propri poteri di indagine in materia, dipende in ampia misura dagli elementi forniti da eventuali denuncianti, da organizzazioni private o pubbliche attive sul territorio dello Stato membro interessato, nonché da questo stesso Stato membro.

Allo stesso modo, qualunque documento ufficiale emesso dalle autorità dello Stato membro interessato può essere considerato come una valida fonte di informazioni per l’avvio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del procedimento di cui all’articolo 258 TFUE (sentenza del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Slovenia, C‑140/14 , non pubblicata, EU:C:2015:501 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 71 Per quanto riguarda, sotto un primo profilo, l’asserita inattendibilità dei dati scientifici e giuridici dedotti in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che tali dati, di cui una parte è stata fornita dalle stesse autorità bulgare, sono stati sottoposti, dal 2007 al 2010, ad una serie di valutazioni, condotte dalla BAN, dalla BDZP e da gruppi di lavoro ad hoc composti da esperti rappresentanti le autorità bulgare, la comunità accademica e le organizzazioni non governative, e sono stati successivamente oggetto di discussioni e aggiornamenti durante riunioni di esperti presso il NSBR. 72 Orbene, da questi stessi dati risulta che la parte non classificata come ZPS della ZICU [OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie il sito [OSCURATO:PERSONA] buffer, costituisce un habitat favorevole a diverse specie menzionate nell’allegato I della direttiva «uccelli».

Inoltre, l’insieme della ZICU [OSCURATO:PERSONA] presenta un’importanza fondamentale per molte di queste specie, e gli habitat di quelle più colpite si trovano sia nella parte della ZICU classificata come ZPS sia in quella non classificata. 73 Contrariamente a quanto afferma la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] con il suo argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito precisazioni né sul metodo né sulle analisi utilizzati per ciascuna specie in oggetto, è giocoforza constatare che tale istituzione, nel ricorso, ha fornito elementi pertinenti in merito a tale metodo e a tali analisi, ed ha presentato, in particolare, tabelle che mettono in evidenza la gravità del pregiudizio per ciascuna specie interessata. 74 Parimenti, per quanto riguarda i risultati delle riunioni del NSBR dell’11 marzo 2011 e del 22 marzo 2016, all’esito delle quali la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di posticipare la sua decisione sull’eventuale classificazione del sito [OSCURATO:PERSONA] buffer come ZPS, occorre sottolineare che il NSBR non è potuto giungere ad un consenso in merito a tale classificazione a causa, da un lato, dell’opposizione non già degli esperti scientifici bensì dei funzionari dei diversi ministeri coinvolti nella procedura nonché dei sindaci e, dall’altro, dei vincoli imposti dalla procedura interna relativa alla classificazione come ZPS. 75 Orbene, l’insufficienza della classificazione come ZPS della ZICU [OSCURATO:PERSONA] non può trovare giustificazione in siffatti vincoli.

In aggiunta, come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA], oltre al fatto che nessun esperto scientifico si sia opposto alla classificazione come ZPS del sito [OSCURATO:PERSONA] buffer, i funzionari comunali non hanno fornito alcuna analisi scientifica a sfavore di siffatta classificazione e si sono limitati a proporre lo svolgimento di nuovi studi. 76 A tale riguardo, occorre ricordare che, se è pur vero che ogni classificazione presuppone che le autorità competenti abbiano acquisito la convinzione, fondandosi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, che il sito interessato faccia parte dei territori maggiormente idonei per la protezione degli uccelli, ciò non comporta tuttavia che l’obbligo di classificazione resti, in generale, inoperante finché tali autorità non abbiano completamente valutato e verificato le nuove conoscenze scientifiche (sentenza del 13 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda, C‑418/04 , EU:C:2007:780 , punto 63 e giurisprudenza ivi citata). 77 La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] contesta anche la scelta operata dalla [OSCURATO:PERSONA], ai fini di determinare l’importanza della ZICU [OSCURATO:PERSONA] per le specie di uccelli che vi sono rappresentate, di basarsi sulla soglia dell’1% relativa alla popolazione nidificante regionale o nazionale, utilizzata dalla BirdLife International. 78 Tuttavia, dato che è pacifico che la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato altri criteri ornitologici obiettivamente verificabili, a fronte di quelli utilizzati dalla BirdLife International, tale soglia costituisce, in mancanza di prove scientifiche contrarie, un elemento di riferimento che consente di valutare se tale Stato membro avrebbe dovuto classificare l’insieme della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda, C‑418/04 , EU:C:2007:780 , punti 53 e 54 ). 79 Ne consegue che l’argomento della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] sull’inattendibilità dei dati utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] non può trovare accoglimento. 80 Sotto un secondo profilo, deve parimenti disattendersi l’argomento della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui esisterebbero dati più attuali che sarebbero stati ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA], in merito a talune specie, indicate al punto 57 della presente sentenza, che la classificazione come ZPS del sito [OSCURATO:PERSONA] buffer sarebbe stata presumibilmente destinata a proteggere. 81 Certamente, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’aggiornamento dei dati scientifici è necessario per determinare la situazione delle specie più minacciate e di quelle che costituiscono patrimonio comune dell’Unione allo scopo di classificare come ZPS i territori maggiormente idonei e che occorre utilizzare i più recenti dati scientifici disponibili entro il termine fissato nel parere motivato (sentenza del 13 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda, C‑418/04 , EU:C:2007:780 , punto 47 ). 82 Tuttavia, in assenza di altri dati scientifici aggiornati tali da giustificare una classificazione solo parziale come ZPS della ZICU [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], nel suo ricorso, ha correttamente ritenuto che l’inventario ZICU costituisca il riferimento più aggiornato e preciso che permette di valutare se la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] abbia classificato un numero e una superficie sufficiente di territori come ZPS ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli» (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda, C‑418/04 , EU:C:2007:780 , punto 67 ).

Infatti, tale inventario, per quanto non sia giuridicamente vincolante per gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, contiene elementi di prova scientifici che consentono di valutare l’osservanza da parte di uno Stato membro del suo obbligo derivante da detta disposizione (v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑374/98 , EU:C:2000:670 , punti 25 e 26 ). 83 Così la Corte ha ripetutamente statuito che, tenuto conto del carattere scientifico dell’inventario ZICU e della mancata produzione da parte di uno Stato membro di prove scientifiche idonee a dimostrare che si sarebbero potuti adempiere gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli» classificando come ZPS siti ricoprenti una superficie totale inferiore a quella risultante da detto inventario, quest’ultimo poteva essere utilizzato come elemento di riferimento per valutare se uno Stato membro avesse classificato un numero e una superficie sufficiente di territori come ZPS ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 1 (v., in tal senso, sentenza del 20 marzo 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑378/01 , EU:C:2003:176 , punto 18 , e del 13 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda, C‑418/04 , EU:C:2007:780 , punto 52 ). 84 Orbene, è giocoforza constatare che la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], che si è limitata ad evidenziare la necessità di effettuare studi aggiuntivi riguardo alla ZICU [OSCURATO:PERSONA], non ha dimostrato, come risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte, di poter adempiere gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli», classificando come ZPS siti diversi da quelli risultanti dall’inventario ZICU redatto dalla BDZP per il 2007 e ricoprenti una superficie totale inferiore a quella di questi ultimi. 85 Inoltre, i dati provenienti dalla relazione di cui all’articolo 12 di tale direttiva, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva parimenti esaminato, non mostrano alcun elemento di natura tale da contraddire le conclusioni del ricorso. 86 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che, avendo omesso di includere l’insieme della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non ha classificato come ZPS i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di specie indicate nell’allegato I della direttiva «uccelli», ed è pertanto venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva.

Sulle spese 87 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Avendo omesso di includere integralmente la zona importante per la conservazione degli uccelli che comprende il massiccio del [OSCURATO:PERSONA] come zona di protezione speciale, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non ha classificato i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di specie indicate nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed è pertanto venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva. 2) La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017CJ0097 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 26 aprile 2018 ( *1 ) «Inadempimento di uno Stato – Protezione della natura – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Zona di protezione speciale (ZPS) – Classificazione come ZPS dei territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie di uccelli menzionate nell’allegato I della direttiva 2009/147 – Zona importante per la conservazione degli uccelli (ZICU) – ZICU [OSCURATO:PERSONA] – Classificazione parziale della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS» Nella causa C‑97/17, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 24 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da P. Mihaylova e C. Hermes, in qualità di agenti, ricorrente, contro Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata da E. Petranova e L. Zaharieva, in qualità di agenti, convenuta, LA CORTE (Seconda Sezione), composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Rosas, C. Toader (relatore), A. Prechal ed E. Jarašiūnas, giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], avendo omesso di includere integralmente la zona importante per la conservazione degli uccelli (in prosieguo: la «ZICU») che comprende il massiccio del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «ZICU [OSCURATO:PERSONA]») come zona di protezione speciale (in proseguo: la «ZPS»), non ha classificato come ZPS i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di specie indicate nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU 2010, L 20, pag. 7 ; in prosieguo: la «direttiva “uccelli”»), ed è pertanto venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva. Contesto normativo 2 Conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, la direttiva «uccelli» riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli [OSCURATO:PERSONA] membri al quale si applica il Trattato FUE. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento. 3 L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva così dispone: «1.   Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. A tal fine si tiene conto: a) delle specie minacciate di sparizione; b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat; c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata; d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità de loro habitat. Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione. [OSCURATO:PERSONA] membri classificano in particolare come [ZPS] i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all’allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri attribuiscono un’importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d’importanza internazionale». 4 L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva è così formulato: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri trasmettono alla [OSCURATO:PERSONA] ogni tre anni, a decorrere dal 7 aprile 1981, una relazione sull’applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva. 2.   [OSCURATO:PERSONA] elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro è trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione è comunicata agli [OSCURATO:PERSONA] membri». Procedimento precontenzioso 5 A seguito di una denuncia presentata dalla Bulgarsko druzhestvo za zashtita na ptitsite (società bulgara per la protezione degli uccelli) (in prosieguo: la «BDZP»), la quale è membro dell’organizzazione non governativa BirdLife International, la [OSCURATO:PERSONA], il 6 giugno 2008, ha inviato alla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] una lettera di diffida con cui addebitava a tale Stato membro di non aver classificato come ZPS i territori più idonei in numero e in superficie per quanto riguarda sei ZICU ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e, pertanto, di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva «uccelli». 6 Nelle sue risposte alla lettera di diffida, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] ha contestato qualsiasi violazione della direttiva «uccelli», in particolare facendo valere che una parte della ZICU [OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie il [OSCURATO:PERSONA] manastir (monastero di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), nel frattempo, era stata oggetto di classificazione supplementare come ZPS. 7 Non ritenendo l’insieme di tali risposte soddisfacenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], il 17 ottobre 2014, un parere motivato in cui le addebitava una violazione degli obblighi previsti all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva. Tale parere motivato, tuttavia, riguardava solo la ZICU [OSCURATO:PERSONA], poiché, nel frattempo, la ZICU [OSCURATO:PERSONA] era stata oggetto di una specifica procedura d’infrazione, sulla quale la Corte ha statuito nella sua sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑141/14 , EU:C:2016:8 ), e le ZICU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state classificate in larga misura come ZPS. 8 Per quanto riguarda la ZICU [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], nel suo parere motivato, ha ritenuto che solo il 72% della sua superficie totale fosse stata classificata come ZPS, il che aveva come effetto di limitare la protezione di 17 specie menzionate nell’allegato I della direttiva «uccelli». 9 Il 15 dicembre 2014 la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] ha risposto al parere motivato, dopodiché ha trasmesso, rispettivamente il 7 settembre 2015 e il 3 febbraio 2016, informazioni complementari ed un aggiornamento. Tale Stato membro ivi sosteneva, in sostanza, che la classificazione del 72% della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS garantiva «un livello massimo di protezione delle specie e dei loro habitat presenti nella ZICU», ma che, in uno spirito di buona cooperazione, sarebbero stati moltiplicati gli sforzi ai fini di esaminare la questione circa un allargamento della superficie della ZPS [OSCURATO:PERSONA]. 10 Ritenendo che, nonostante tutte le misure adottate, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] continuasse a non adempiere gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli», la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il presente ricorso. Sulla ricevibilità Argomenti delle parti 11 La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il ricorso è irricevibile e deduce, in sostanza, due argomenti a sostegno della sua tesi. 12 In primo luogo, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha modificato l’oggetto della controversia. Infatti, mentre quest’ultima le aveva addebitato, nella lettera di diffida, di non aver classificato come ZPS i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie menzionate nell’allegato I della direttiva «uccelli», questa stessa istituzione, nel parere motivato e nelle conclusioni del ricorso, ha basato la sua censura sul fatto che la ZICU [OSCURATO:PERSONA] non fosse stata integralmente classificata come ZPS. Pertanto, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata in misura né di conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione né di far valere i suoi motivi di difesa nei confronti delle censure sollevate. 13 La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, dopo la lettura della lettera di diffida, era convinta che bastasse assicurare una protezione sufficiente delle specie menzionate nell’allegato I della direttiva «uccelli», cosicché essa aveva adottato le misure necessarie per conformarsi a tale lettera di diffida. È solo dopo aver ricevuto il parere motivato che ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] le addebitava, invero, di non aver classificato integralmente il territorio della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS. 14 In secondo luogo, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, sia nel parere motivato sia nel ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] non abbia indicato correttamente l’oggetto della controversia né abbia presentato in maniera coerente e precisa la ragioni per cui quest’ultima ritiene che tale Stato membro non abbia adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli». 15 Specificamente, essa rileva che la [OSCURATO:PERSONA] si sia limitata ad indicare in maniera generica che la classificazione come ZPS di una sola parte della ZICU [OSCURATO:PERSONA] aveva come effetto di limitare la protezione di 17 specie elencate nell’allegato I della direttiva «uccelli», senza fornire, tuttavia, elementi sufficienti a permettere di individuare tali specie. 16 In risposta, la [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserita modifica dell’oggetto della controversia, ritiene che le conclusioni della lettera di diffida e del parere motivato siano identiche e non vi sia alcuna discordanza o differenza tra i due documenti. Essa sostiene che, durante il procedimento precontenzioso, tenuto conto dei territori supplementari che sono stati classificati come ZPS dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] in seguito alla lettera di diffida, l’oggetto della controversia è stato semplicemente circoscritto alla parte residuale non classificata della ZICU [OSCURATO:PERSONA]. 17 In secondo luogo, per quanto riguarda l’indicazione asseritamente insufficiente dell’oggetto della controversia, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea di essersi fondata su una disposizione precisa della direttiva «uccelli» e di aver fornito la lista delle 17 specie di uccelli la cui conservazione non era sufficientemente garantita a causa della classificazione di una sola parte della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS, nonché la lista delle 9 specie di uccelli su cui tale classificazione incompleta incide in misura significativa. Giudizio della Corte 18 Per quanto riguarda la censura vertente sulla modifica dell’oggetto della controversia, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la lettera di diffida ha lo scopo, da un lato, di circoscrivere l’oggetto del contendere e di fornire allo Stato membro, invitato a presentare le sue osservazioni, i dati che gli occorrono per predisporre la propria difesa e, dall’altro, di permettere a detto Stato di mettersi in regola prima che venga adita la Corte (sentenze del 28 marzo 1985, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, 274/83 , EU:C:1985:148 , punto 19 , e del 7 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo, C‑20/09 , EU:C:2011:214 , punto 19 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, la possibilità per lo Stato membro interessato di presentare osservazioni costituisce, anche qualora esso ritenga di non doverne fare uso, una garanzia essenziale voluta dal Trattato FUE, la cui osservanza costituisce un requisito formale essenziale per la regolarità del procedimento volto ad accertare l’inadempimento di uno Stato membro (sentenza del 14 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Romania, C‑522/09 , EU:C:2011:251 , punto 16 ). 19 Tuttavia, mentre il parere motivato deve contenere un’esposizione coerente e particolareggiata dei motivi che hanno condotto la [OSCURATO:PERSONA] alla convinzione che lo Stato membro interessato è venuto meno a uno degli obblighi che ad esso incombono ai sensi del Trattato, la lettera di diffida non deve soddisfare requisiti di esaustività così rigidi, dato che, necessariamente, può consistere solo in un primo e succinto riassunto degli addebiti. Ne consegue che nulla impedisce alla [OSCURATO:PERSONA] di precisare, nel parere motivato, gli addebiti da essa già esposti in maniera più generale nella lettera di diffida (v., in tal senso, sentenze dell’8 aprile 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑337/05 , EU:C:2008:203 , punto 23 , e del 13 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑530/11 , EU:C:2014:67 , punto 40 ). 20 Nella fattispecie, occorre rilevare che, sia nella lettera di diffida che nel parere motivato, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato espressamente che, non classificando come ZPS i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie menzionate nell’allegato I della direttiva «uccelli», la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva. 21 L’unica differenza esistente tra questi documenti consiste nel fatto che, nella lettera di diffida, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non aveva adempiuto l’obbligo di classificare come ZPS tutti i territori più idonei alla conservazione delle specie menzionate nell’allegato I della direttiva «uccelli» mentre, nel parere motivato e nel ricorso, non ritenendo soddisfacente la classificazione effettuata da tale Stato membro a seguito della lettera di diffida, essa ha precisato l’oggetto della controversia, limitandolo alla parte residuale non qualificata della ZICU [OSCURATO:PERSONA]. 22 Di conseguenza, tenuto conto del fatto che l’insieme della ZICU [OSCURATO:PERSONA] compariva nell’elenco dei territori più idonei in numero e in superficie, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli», la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] afferma erroneamente che la [OSCURATO:PERSONA] ha modificato l’oggetto della controversia. 23 Per quanto riguarda la censura vertente sull’indicazione asseritamente insufficiente dell’oggetto della controversia, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 120, lettera c), del regolamento di procedura della Corte e dalla giurisprudenza ad esso relativa, ogni ricorso deve indicare l’oggetto della controversia nonché l’esposizione sommaria dei motivi. Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo controllo. Ne discende che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali un ricorso si basa devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso e che le conclusioni di quest’ultimo devono essere formulate in modo inequivoco al fine di evitare che la Corte statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura (v., in tal senso, sentenze del 14 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca, C‑343/08 , EU:C:2010:14 , punto 26 ; del 15 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑211/08 , EU:C:2010:340 , punto 32 , e del 15 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo, C‑34/11 , EU:C:2012:712 , punto 44 ). 24 Inoltre, secondo constante giurisprudenza, la Corte deve verificare se il parere motivato e il ricorso presentino le censure in modo coerente e preciso, così da consentirle di conoscere esattamente la portata della violazione del diritto dell’Unione contestata, presupposto necessario affinché la Corte possa verificare l’esistenza dell’inadempimento addotto (sentenza del 15 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo, C‑34/11 , EU:C:2012:712 , punto 43 e giurisprudenza ivi citata). 25 Nella fattispecie, occorre rilevare che, nelle conclusioni del parere motivato e del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente indicato che il ricorso per inadempimento era fondato su una violazione della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli». 26 Peraltro, nella motivazione del parere motivato e del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che la classificazione solo parziale della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS aveva come effetto una «restrizione significativa» della protezione di 17 specie di uccelli menzionati nell’allegato I di detta direttiva, ossia la civetta capogrosso ( Aegolius funereus ), il francolino di monte ( Bonasa bonasia ), il biancone ( Circaetus gallicus ), il picchio dorsobianco ( Dendrocopos leucotos ), il picchio nero ( Dryocopus martius ), il falco pellegrino ( Falco peregrinus ), la civetta nana ( Glaucidium passerium ), il picchio tridattilo ( Picoides tridactylus ), il gallo cedrone ( Tetrao urogallus ), l’aquila reale ( Aquila chrysaetos ), il succiacapre ( Caprimulgus europaeus ), il re di quaglie ( Crex crex ), il picchio rosso mezzano ( Dendrocopos medius ), il gufo reale ( Bubo bubo ), l’avèrla piccola ( Lanius collurio ), la tottavilla ( Lullula arborea ), il falco pecchiaiolo ( Pernis apivorus ), precisando altresì che le prime 9 specie erano «significativamente colpite». 27 Pertanto, bisogna considerare che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue censure in modo coerente e preciso, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti 23 e 24 della presente sentenza. 28 Di conseguenza, il ricorso è ricevibile. Nel merito Argomenti delle parti 29 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, non avendo classificato l’insieme della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli». 30 A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea l’importanza per la conservazione degli uccelli della parte di ZICU [OSCURATO:PERSONA] non classificata come ZPS, critica il fatto che talune specie di uccelli sono private della protezione che gli garantirebbe la classificazione integrale della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS e difende la pertinenza delle prove fornite ai fini di dimostrare la necessità di siffatta classificazione integrale. 31 In primo luogo, per quanto riguarda la parte della ZICU [OSCURATO:PERSONA] non classificata come ZPS, che comprende la zona situata ai piedi del massiccio di [OSCURATO:PERSONA] delimitata dai confini delle ZPS [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] manastir, la [OSCURATO:PERSONA] evidenzia il fatto che un’importante frazione di tale parte, ossia il 75%, è costituita da antiche foreste, sostanzialmente da conifere, propizie per la conservazione, da un lato, della civetta nana, della civetta capogrosso e del picchio tridattilo, di cui in tali foreste si trovano le più grandi popolazioni nidificanti del paese, e, dall’altro, dell’aquila reale, del gallo cedrone, del falco pellegrino, del picchio nero, del picchio dorsobianco, del succiacapre e del fracolino di monte. L’insieme della ZICU [OSCURATO:PERSONA] farebbe parte dei siti prioritari, in [OSCURATO:PERSONA] e a livello dell’Unione, per tali specie. 32 Inoltre, in tutta la ZICU [OSCURATO:PERSONA] sarebbero presenti 130 specie differenti, di cui 20 menzionate nell’allegato I della direttiva «uccelli» e 41 d’importanza europea per la conservazione, tra le quali una rientrante nella categoria SPEC 1, in quanto specie a rischio a livello globale, 14 nella categoria SPEC 2, in quanto specie a statuto europeo a rischio la cui maggioranza della popolazione mondiale si trova in Europa, e 26 rientranti nella categoria SPEC 3, in quanto specie a statuto europeo a rischio la cui maggioranza della popolazione mondiale si trova fuori dall’Europa. 33 L’insieme della ZICU [OSCURATO:PERSONA] sarebbe d’importanza mondiale in quanto zona rappresentativa del bioma alpino, dato che vi si trovano tre specie di uccelli, limitate a questo bioma e caratteristiche di quest’ultimo, sulle quattro registrate per la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], ossia il picchio muraiolo, il gracchio alpino e il sordone. Il territorio della ZICU [OSCURATO:PERSONA] sarebbe anche uno dei più importanti d’Europa per la conservazione delle popolazioni del codirossone, del pettirosso, del fringuello, del torcicollo, del merlo dal collare, del tordo bottaccio, del merlo, del regolo comune, della capinera e del fanello. 34 In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] indica che gli habitat e la popolazione delle specie più colpite si trovano sia nella zona della ZICU [OSCURATO:PERSONA] classificata come ZPS sia in quella non classificata. Dato che la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito altri dati scientifici idonei a giustificare la classificazione di una sola parte della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’inventario delle zone importanti per la conservazione degli uccelli d’Europa (in prosieguo: l’«inventario ZICU»), costituisce il riferimento più aggiornato e preciso ai fini dell’identificazione dei siti più idonei in numero e in superficie per la conservazione delle specie menzionate nell’allegato I della direttiva «uccelli». 35 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la parte della ZICU [OSCURATO:PERSONA] classificata come ZPS è ampiamente inadeguata in rapporto all’area su cui è ripartita la popolazione nazionale delle specie di grande interesse menzionate in tale allegato. 36 A sostegno di tale argomento, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che essa si basa su una valutazione della banca dati relativa agli uccelli per le 114 ZPS inizialmente proposte dalla BDZP, effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] na Naukite (Accademia bulgara delle scienze, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «BAN»), successivamente rivista a seguito di una relazione redatta nel 2008 da un gruppo nazionale di lavoro creato dal Ministero dell’Ambiente e delle risorse idriche (in prosieguo: il «Ministero dell’Ambiente»). 37 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che le sue analisi si basano anche su informazioni provenienti dalla banca dati fornita dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e su formulari standard per la raccolta dei dati relativi alla ZPS [OSCURATO:PERSONA], anch’essi forniti dalle autorità bulgare. 38 Per determinare l’importanza di un sito per la popolazione di una specie determinata, la [OSCURATO:PERSONA] spiega di essersi basata sulla soglia dell’1% relativa alla popolazione nidificante regionale o nazionale, utilizzata dalla BirdLife International. Al fine di escludere i casi di presenza accidentale e i siti che ospitano esemplari di minor interesse, i siti di cui trattasi devono ospitare altresì esemplari d’interesse delle specie e delle sottospecie rilevanti al livello dell’Unione. 39 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che l’importanza della parte della ZICU [OSCURATO:PERSONA] non classificata come ZPS risulta anche da altri documenti che evidenziano la necessità di procedere alla qualificazione dei territori supplementari di tale ZICU. 40 A tale riguardo, detta istituzione rileva che la proposta di classificazione come ZPS dell’insieme della ZICU [OSCURATO:PERSONA] era stata inserita nell’ordine del giorno di una riunione dell’11 marzo 2011 del Natsionalen savet po biologichno raznoobrazie (Consiglio nazionale per la biodiversità, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «NSBR»), istituto recentemente creato presso la BAN, e che tale riunione è stata organizzata a seguito della redazione, il 28 dicembre 2010, da parte di quest’ultima, di una relazione contenente un’argomentazione in favore della designazione di tre nuove ZPS nel massiccio del [OSCURATO:PERSONA], comprendente pressoché nella sua interezza il territorio della ZICU [OSCURATO:PERSONA] non ancora classificato come ZPS, ossia la ZPS [OSCURATO:PERSONA] manastir, la ZPS [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] sud) e la ZPS [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] nord). Il Ministero dell’Ambiente ha successivamente raggruppato le due zone in una sola, denominata ZPS [OSCURATO:PERSONA] buffer. 41 Mentre il NSBR ha approvato la designazione della ZPS [OSCURATO:PERSONA] manastir, l’esame della proposta d’inclusione della futura ZPS [OSCURATO:PERSONA] buffer nella rete «Natura 2000» è stato posticipato, senza alcuna opposizione da parte delle autorità bulgare riguardo alla necessità di classificare territori supplementari della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS. A tal fine, esse si sarebbero impegnate, nella loro risposta al parere motivato, a discutere detta qualificazione nell’ambito del NSBR nel mese di marzo 2015. 42 Sulla base di un accordo concluso con il Ministero dell’Ambiente, la BDZP avrebbe presentato una nuova proposta di designazione della ZPS [OSCURATO:PERSONA] buffer, la quale avrebbe dovuto essere esaminata durante la riunione del NSBR prevista il 22 marzo 2016. Nel frattempo, durante riunioni tecniche organizzate tra i servizi della [OSCURATO:PERSONA] e le autorità bulgare competenti e durante la presentazione delle informazioni scritte nel contesto del presente giudizio, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe lasciato la [OSCURATO:PERSONA] in sospeso in merito alla questione di una nuova classificazione come ZPS, adducendo a giustificazione del ritardo impedimenti amministrativi e procedurali. 43 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto dalla BDZP un progetto di formulario standard dei dati elaborato dalla BAN per la futura ZPS [OSCURATO:PERSONA] buffer, che avrebbe dovuto coincidere pressoché completamente con la parte non ancora classificata della ZICU [OSCURATO:PERSONA]. In tale progetto, la zona non classificata per la conservazione delle specie di cui trattasi avrebbe assunto un’importanza ancora maggiore. 44 L’importanza della parte della ZICU [OSCURATO:PERSONA] non ancora classificata come ZPS per le specie tipicamente forestali menzionate nell’allegato I della direttiva «uccelli», in particolare il gallo cedrone, il picchio dorsobianco e il picchio tridattilo, risulterebbe anche dai nuovi piani d’azione per le specie finanziati dal Ministero dell’Ambiente con il programma operativo «Ambiente» 2007-2013. 45 Infine, per quanto riguarda gli argomenti della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] addotti durante il procedimento precontenzioso per giustificare la classificazione solo parziale della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS, vertenti, in particolare, sul diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri a stabilire una gerarchia tra le differenti priorità, come lo sviluppo socio-economico e le condizioni geografiche del paese, l’inattendibilità dei dati disponibili e la volontà di rispettare un unico calendario per la scelta delle ZPS e dei siti di importanza comunitaria e di fare in modo che tali zone coincidano il più possibile, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tali argomenti non siano fondati su alcun criterio ornitologico e non siano, pertanto, pertinenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli». 46 In difesa, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] deduce, in sostanza, cinque argomenti. 47 In primo luogo, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un margine discrezionale riguardo alla scelta dei territori più idonei per la classificazione come ZPS. 48 Essa ricorda che la mera idoneità di un territorio alla conservazione di determinate specie non costituisce una motivazione sufficiente per l’obbligo di classificare tale sito come ZPS. Le autorità nazionali disporrebbero in tal senso di una conoscenza più approfondita della situazione locale. Inoltre, l’aggiornamento dei dati scientifici sarebbe necessario per determinare la situazione delle specie più minacciate e di quelle che costituiscono patrimonio comune dell’Unione al fine di classificare come ZPS i territori maggiormente idonei. A tale riguardo, una presenza numericamente molto ridotta di popolazioni di specie su taluni territori non è sufficiente a considerare questi ultimi i più idonei alla conservazione delle specie di cui trattasi. 49 Altresì, essa ricorda che, secondo la giurisprudenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono dimostrare mediante elementi di prova scientifici che gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli» possono essere adempiuti classificando come ZPS siti diversi da quelli risultanti dall’inventario delle ZICU e ricoprenti una superficie totale inferiore a quella di questi ultimi (sentenza del 20 marzo 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑378/01 , EU:C:2003:176 , punto 18 ). Essa aggiunge che, sulla base del margine discrezionale di cui dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’applicazione dei criteri ornitologici al fine di identificare i territori più idonei alla conservazione delle specie indicate nell’allegato I della direttiva «uccelli», essa ha operato una distinzione tra, da un lato, i territori più importanti per la conservazione delle specie di uccelli interessate, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, e, dall’altro, i territori meno importanti e che subiscono una forte pressione antropica. 50 La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] contesta il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui le ZICU costituirebbero necessariamente i territori più idonei in numero e in superficie, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli». Secondo tale Stato membro, sebbene l’inventario ZICU, in assenza di prove scientifiche contrarie, costituisca un elemento di riferimento che permette di valutare se lo Stato membro ha classificato come ZPS territori adeguati in numero e in superficie per offrire una protezione a tutte le specie di uccelli indicate all’allegato I della direttiva «uccelli», siffatto inventario non sarebbe giuridicamente vincolante (sentenza del 7 dicembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑374/98 , EU:C:2000:670 , punto 25 ). Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero adempiere le obbligazioni derivanti dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli», classificando come ZPS siti diversi da quelli di cui all’inventario ZICU. 51 In secondo luogo, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha snaturato i fatti, le prove e gli argomenti che essa ha presentato. 52 Essa sostiene quindi, anzitutto, che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] provare che una determinata superficie deve essere designata come ZPS. Nel ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] affermerebbe che la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non contesta l’importanza della ZICU [OSCURATO:PERSONA] per la conservazione degli uccelli. Facendo ciò, la [OSCURATO:PERSONA] snaturerebbe gli argomenti presentati dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] durante la fase precontenziosa. Infatti, il presente ricorso non riguarderebbe l’importanza della ZICU [OSCURATO:PERSONA] per la conservazione degli uccelli. La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], in tale contesto, resterebbe ferma sulla sua posizione per cui la classificazione del 72% della ZICU [OSCURATO:PERSONA] è di natura tale da garantire un livello massimo di protezione delle specie e del loro habitat. Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA], nel suo ricorso, avrebbe fatto riferimento a dati presenti in una tabella fornita dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] nelle informazioni aggiuntive del mese di luglio 2009 e ne avrebbe dedotto determinate conclusioni. Tuttavia, non sarebbe possibile individuare i dati precisi sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si sia basata al riguardo. Infine, secondo la [OSCURATO:PERSONA], dai dati e dalle analisi disponibili emergerebbe l’esistenza di una restrizione della copertura per 17 specie di uccelli elencate all’allegato I della direttiva «uccelli». Orbene, sembrerebbe che le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] siano principalmente basate su informazioni provenienti da organismi non governativi, informazioni la cui attualità e attendibilità sono discutibili. 53 In terzo luogo, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] non fornisce alcun elemento di prova a sostegno del suo ricorso. Essa sostiene che non ci sono dati scientifici incontestabili che dimostrino la necessità di classificare l’insieme della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS e che quelli su cui è fondato il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] non sono attendibili o aggiornati. La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], nel marzo 2014, avrebbe comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] dati provenienti dalla relazione prevista all’articolo 12 della direttiva «uccelli», relativi alle specie di uccelli di cui trattasi, dati i quali non sarebbero stati presi in considerazione né nel parere motivato né nel ricorso. Tale Stato membro trasmette, a tale proposito, una serie di dati che contesterebbero l’esattezza dei dati della BDZP utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA], cosicché sarebbe necessario raccogliere dati scientifici aggiuntivi. Gli stessi dati della BDZP farebbero sorgere dubbi in merito alla necessità di classificare l’insieme della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS. In tale contesto, sebbene spettasse alla BDZP effettuare la selezione e la valutazione iniziali dei territori che rappresentano le ZICU in [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima non avrebbe trasmesso né alle autorità bulgare né agli esperti scientifici le informazioni di cui dispone riguardanti i dati ornitologici per i territori situati al di fuori delle ZPS designate. 54 Peraltro, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia spiegato il metodo e le analisi che l’hanno portata alla conclusione secondo cui l’attuale classificazione di una parte della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS sarebbe insufficiente. A tale riguardo, non si sarebbe tenuto conto dei dati più aggiornati. La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] sottolinea altresì che, durante la riunione del NSBR del 22 marzo 2016, sono stati sollevati dubbi, da parte di esperti, riguardo alla necessità di classificare l’insieme della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS. 55 Inoltre, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] afferma che i calcoli della [OSCURATO:PERSONA] non possono essere considerati esatti. 56 Per quanto riguarda il criterio secondo cui dovrebbero essere presi in considerazione i siti ospitanti almeno l’1% della popolazione nidificante nazionale di una specie, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale criterio non sia l’unico che possa o debba essere applicato al fine di identificare una ZPS. Il numero poco elevato di uccelli presenti su taluni territori sarebbe altresì un fattore da prendere in considerazione. 57 Inoltre, essa contesta il mancato aggiornamento dei dati utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] derivanti dal progetto biotopi [OSCURATO:PERSONA] , risalente agli anni 1990 o 2000, sottolineando che esisterebbero dati più recenti derivanti da tale progetto, risalenti agli anni 2006 e 2012. La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] considera che dati più recenti sono stati presentati al Ministero dell’Ambiente nell’ambito del progetto del piano di gestione del parco nazionale [OSCURATO:PERSONA] per gli anni da 2015 a 2024. Inoltre, essa ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia preso in considerazione né esaminato, nel parere motivato e neppure nel ricorso, dati relativi alle specie di uccelli in base agli obblighi derivanti dall’articolo 12 della direttiva «uccelli» per gli anni da 2008 a 2012. 58 In quarto luogo, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] fa valere che non è stato possibile procedere alla classificazione, neppure parziale, come ZPS, della parte della ZICU [OSCURATO:PERSONA] non ancora classificata, a causa di vincoli imposti dalla procedura interna. Infatti, il NSBR, che ha competenza ad esaminare le proposte della ZPS, non sarebbe giunto ad una posizione condivisa in merito alla necessità di siffatta classificazione a causa di contraddizioni che pregiudicavano i dati scientifici esistenti e della loro insufficiente attendibilità, nonché delle divergenze di posizione tra i membri del NSBR riguardo ai criteri ornitologici applicabili. 59 In quinto luogo, per quanto riguarda l’interpretazione degli argomenti della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso, tale Stato membro sostiene, anzitutto, che, contrariamente a quanto conclude la [OSCURATO:PERSONA], il possibile sviluppo economico futuro nella zona non classificata della ZICU [OSCURATO:PERSONA] non era stato determinante nella sua decisione di non classificare l’insieme della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS. La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] ribadisce di disporre, in ogni caso, del diritto di stabilire una gerarchia delle sue priorità. In aggiunta, la ragione della mancata classificazione della ZPS [OSCURATO:PERSONA] buffer inizialmente programmata non risiede, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], nell’inattendibilità dei dati disponibili, bensì nella mancanza di dati aggiornati e inequivoci che dimostrino la necessità della sua classificazione. Infine, per quanto riguarda l’asserita volontà di rispettare un unico calendario per la scelta delle ZPS e dei siti d’importanza europea, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] constata che essa non aveva invocato tale argomento per giustificare l’assenza di classificazione integrale della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS. Giudizio della Corte 60 In primo luogo si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli» impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di classificare come ZPS i territori rispondenti ai criteri ornitologici determinati da tale disposizione (sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑141/14 , EU:C:2016:8 , punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 61 In secondo luogo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a classificare come ZPS tutti i siti che, secondo i criteri ornitologici, appaiano come i più idonei riguardo alla conservazione delle specie di cui trattasi (sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑141/14 , EU:C:2016:8 , punto 28 e giurisprudenza ivi citata). 62 In terzo luogo, per quanto attiene alla classificazione parziale di talune regioni, la Corte ha già statuito, da un lato, che la classificazione come ZPS non può risultare da un esame isolato del valore ornitologico di ciascuna delle superfici in esame, ma deve farsi in base alla considerazione dei limiti naturali dell’ecosistema di cui trattasi e che, dall’altro, i criteri ornitologici su cui deve fondarsi in via esclusiva la classificazione devono avere un fondamento scientifico (sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑141/14 , EU:C:2016:8 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata). 63 Ai fini di contestare la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la parte della ZICU [OSCURATO:PERSONA] classificata come ZPS è insufficiente, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] fa valere, innanzitutto, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un margine discrezionale nell’applicazione dei criteri ornitologici per identificare i territori più idonei alla conservazione delle specie indicate nell’allegato I della direttiva «uccelli». 64 A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che il margine di valutazione di cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono nella scelta dei territori più idonei per la determinazione delle ZPS non riguarda l’opportunità di classificare come ZPS i territori che appaiono come i più idonei secondo criteri ornitologici, ma soltanto l’attuazione di tali criteri ai fini dell’identificazione dei territori più idonei alla conservazione delle specie elencate nell’allegato I alla direttiva «uccelli» (sentenza del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑141/14 , EU:C:2016:8 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 65 Come risulta dalla giurisprudenza citata al punto precedente, e come ha giustamente sottolineato la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, sebbene sia vero che gli [OSCURATO:PERSONA] membri godono di un certo margine discrezionale per quanto riguarda la scelta delle ZPS, la decisione relativa alla loro classificazione e alla loro delimitazione deve fondarsi esclusivamente sui criteri ornitologici stabiliti dalla direttiva «uccelli». Di conseguenza, avendo operato, al fine di identificare i territori più idonei per la qualificazione come ZPS, una distinzione tra i territori più importanti per la conservazione delle specie di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, e i territori meno importanti e sottoposti ad una forte pressione antropica, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] ha oltrepassato i limiti del margine discrezionale di cui dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri. 66 Dall’altro lato, laddove, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli», gli [OSCURATO:PERSONA] membri classifichino, in particolare come ZPS, i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, uno Stato membro non può, sulla base del fatto che dispone di un margine discrezionale per quanto riguarda la scelta delle ZPS, classificare come ZPS siti il cui numero e superficie totale sono manifestamente inferiori al numero e alla superficie totale dei siti identificati come i più idonei (v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑3/96 , EU:C:1998:238 , punto 63 ). 67 Pertanto, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non può invocare il margine discrezionale di cui dispongono gli [OSCURATO:PERSONA] membri per giustificare la classificazione solo parziale come ZPS dei territori che, nel loro insieme, rispondono ai criteri ornitologici determinati all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli». 68 Inoltre, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che le prove presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell’asserito inadempimento non sono scientificamente attendibili e sono fondate su dati non aggiornati. 69 A tale riguardo, occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] provare la sussistenza dell’asserito inadempimento. Ad essa spetta fornire alla Corte gli elementi necessari affinché questa accerti l’esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione (sentenza del 21 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Romania, C‑104/15 , non pubblicata, EU:C:2016:581 , punto 83 e giurisprudenza ivi citata). 70 Tuttavia tale istituzione, che non dispone di propri poteri di indagine in materia, dipende in ampia misura dagli elementi forniti da eventuali denuncianti, da organizzazioni private o pubbliche attive sul territorio dello Stato membro interessato, nonché da questo stesso Stato membro. Allo stesso modo, qualunque documento ufficiale emesso dalle autorità dello Stato membro interessato può essere considerato come una valida fonte di informazioni per l’avvio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del procedimento di cui all’articolo 258 TFUE (sentenza del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Slovenia, C‑140/14 , non pubblicata, EU:C:2015:501 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 71 Per quanto riguarda, sotto un primo profilo, l’asserita inattendibilità dei dati scientifici e giuridici dedotti in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che tali dati, di cui una parte è stata fornita dalle stesse autorità bulgare, sono stati sottoposti, dal 2007 al 2010, ad una serie di valutazioni, condotte dalla BAN, dalla BDZP e da gruppi di lavoro ad hoc composti da esperti rappresentanti le autorità bulgare, la comunità accademica e le organizzazioni non governative, e sono stati successivamente oggetto di discussioni e aggiornamenti durante riunioni di esperti presso il NSBR. 72 Orbene, da questi stessi dati risulta che la parte non classificata come ZPS della ZICU [OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie il sito [OSCURATO:PERSONA] buffer, costituisce un habitat favorevole a diverse specie menzionate nell’allegato I della direttiva «uccelli». Inoltre, l’insieme della ZICU [OSCURATO:PERSONA] presenta un’importanza fondamentale per molte di queste specie, e gli habitat di quelle più colpite si trovano sia nella parte della ZICU classificata come ZPS sia in quella non classificata. 73 Contrariamente a quanto afferma la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] con il suo argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito precisazioni né sul metodo né sulle analisi utilizzati per ciascuna specie in oggetto, è giocoforza constatare che tale istituzione, nel ricorso, ha fornito elementi pertinenti in merito a tale metodo e a tali analisi, ed ha presentato, in particolare, tabelle che mettono in evidenza la gravità del pregiudizio per ciascuna specie interessata. 74 Parimenti, per quanto riguarda i risultati delle riunioni del NSBR dell’11 marzo 2011 e del 22 marzo 2016, all’esito delle quali la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di posticipare la sua decisione sull’eventuale classificazione del sito [OSCURATO:PERSONA] buffer come ZPS, occorre sottolineare che il NSBR non è potuto giungere ad un consenso in merito a tale classificazione a causa, da un lato, dell’opposizione non già degli esperti scientifici bensì dei funzionari dei diversi ministeri coinvolti nella procedura nonché dei sindaci e, dall’altro, dei vincoli imposti dalla procedura interna relativa alla classificazione come ZPS. 75 Orbene, l’insufficienza della classificazione come ZPS della ZICU [OSCURATO:PERSONA] non può trovare giustificazione in siffatti vincoli. In aggiunta, come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA], oltre al fatto che nessun esperto scientifico si sia opposto alla classificazione come ZPS del sito [OSCURATO:PERSONA] buffer, i funzionari comunali non hanno fornito alcuna analisi scientifica a sfavore di siffatta classificazione e si sono limitati a proporre lo svolgimento di nuovi studi. 76 A tale riguardo, occorre ricordare che, se è pur vero che ogni classificazione presuppone che le autorità competenti abbiano acquisito la convinzione, fondandosi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, che il sito interessato faccia parte dei territori maggiormente idonei per la protezione degli uccelli, ciò non comporta tuttavia che l’obbligo di classificazione resti, in generale, inoperante finché tali autorità non abbiano completamente valutato e verificato le nuove conoscenze scientifiche (sentenza del 13 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda, C‑418/04 , EU:C:2007:780 , punto 63 e giurisprudenza ivi citata). 77 La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] contesta anche la scelta operata dalla [OSCURATO:PERSONA], ai fini di determinare l’importanza della ZICU [OSCURATO:PERSONA] per le specie di uccelli che vi sono rappresentate, di basarsi sulla soglia dell’1% relativa alla popolazione nidificante regionale o nazionale, utilizzata dalla BirdLife International. 78 Tuttavia, dato che è pacifico che la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato altri criteri ornitologici obiettivamente verificabili, a fronte di quelli utilizzati dalla BirdLife International, tale soglia costituisce, in mancanza di prove scientifiche contrarie, un elemento di riferimento che consente di valutare se tale Stato membro avrebbe dovuto classificare l’insieme della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda, C‑418/04 , EU:C:2007:780 , punti 53 e 54 ). 79 Ne consegue che l’argomento della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] sull’inattendibilità dei dati utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] non può trovare accoglimento. 80 Sotto un secondo profilo, deve parimenti disattendersi l’argomento della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui esisterebbero dati più attuali che sarebbero stati ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA], in merito a talune specie, indicate al punto 57 della presente sentenza, che la classificazione come ZPS del sito [OSCURATO:PERSONA] buffer sarebbe stata presumibilmente destinata a proteggere. 81 Certamente, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’aggiornamento dei dati scientifici è necessario per determinare la situazione delle specie più minacciate e di quelle che costituiscono patrimonio comune dell’Unione allo scopo di classificare come ZPS i territori maggiormente idonei e che occorre utilizzare i più recenti dati scientifici disponibili entro il termine fissato nel parere motivato (sentenza del 13 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda, C‑418/04 , EU:C:2007:780 , punto 47 ). 82 Tuttavia, in assenza di altri dati scientifici aggiornati tali da giustificare una classificazione solo parziale come ZPS della ZICU [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], nel suo ricorso, ha correttamente ritenuto che l’inventario ZICU costituisca il riferimento più aggiornato e preciso che permette di valutare se la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] abbia classificato un numero e una superficie sufficiente di territori come ZPS ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli» (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda, C‑418/04 , EU:C:2007:780 , punto 67 ). Infatti, tale inventario, per quanto non sia giuridicamente vincolante per gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, contiene elementi di prova scientifici che consentono di valutare l’osservanza da parte di uno Stato membro del suo obbligo derivante da detta disposizione (v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑374/98 , EU:C:2000:670 , punti 25 e 26 ). 83 Così la Corte ha ripetutamente statuito che, tenuto conto del carattere scientifico dell’inventario ZICU e della mancata produzione da parte di uno Stato membro di prove scientifiche idonee a dimostrare che si sarebbero potuti adempiere gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli» classificando come ZPS siti ricoprenti una superficie totale inferiore a quella risultante da detto inventario, quest’ultimo poteva essere utilizzato come elemento di riferimento per valutare se uno Stato membro avesse classificato un numero e una superficie sufficiente di territori come ZPS ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 1 (v., in tal senso, sentenza del 20 marzo 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑378/01 , EU:C:2003:176 , punto 18 , e del 13 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda, C‑418/04 , EU:C:2007:780 , punto 52 ). 84 Orbene, è giocoforza constatare che la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], che si è limitata ad evidenziare la necessità di effettuare studi aggiuntivi riguardo alla ZICU [OSCURATO:PERSONA], non ha dimostrato, come risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte, di poter adempiere gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli», classificando come ZPS siti diversi da quelli risultanti dall’inventario ZICU redatto dalla BDZP per il 2007 e ricoprenti una superficie totale inferiore a quella di questi ultimi. 85 Inoltre, i dati provenienti dalla relazione di cui all’articolo 12 di tale direttiva, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva parimenti esaminato, non mostrano alcun elemento di natura tale da contraddire le conclusioni del ricorso. 86 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che, avendo omesso di includere l’insieme della ZICU [OSCURATO:PERSONA] come ZPS, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non ha classificato come ZPS i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di specie indicate nell’allegato I della direttiva «uccelli», ed è pertanto venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva. Sulle spese 87 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Avendo omesso di includere integralmente la zona importante per la conservazione degli uccelli che comprende il massiccio del [OSCURATO:PERSONA] come zona di protezione speciale, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non ha classificato i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di specie indicate nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed è pertanto venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva. 2) La Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.
Sentenza Corte di giustizia UE/2018 — Fons Iuris — Fons Iuris