CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 settembre 2020
Cassazione n. 39190/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 28 settembre 2020 la Corte di appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenze pronunciate, in data 28 ottobre 2014 e 27 settembre 2018, dalla Corte di appello di Bologna. L'ordinanza ha rilevato che la seconda sospensione condizionale della pena era stata illegittimamente concessa, in quanto la pena inflitta, cumulata, dalle due sentenze di condanna era superiore al biennio. Il beneficio doveva essere revocato, perché illegittimamente concesso, in quanto il giudice di primo grado (Tribunale Rimini 16 giugno 2016) che l'aveva concesso non conosceva il precedente ostativo, divenuto irrevocabile in data 26 maggio 2016 e iscritto al casellario giudiziale in data 20 giugno 2016. La revoca della seconda sospensione condizionale della pena comportava la revoca anche della prima sospensione, essendo sopravvenuta nel quinquennio condanna a pena che, cumulata, eccede il biennio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 163 cod. pen. in relazione alla revoca della seconda sospensione condizionale della pena. La statuizione della sentenza di primo grado, in ordine alla concessione del beneficio, poteva e doveva essere oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, dato che l'iscrizione nel certificato del casellario giudiziale del precedente ostativo era intervenuta prima del decorso del termine per proporre appello. Inoltre, ove il beneficio non fosse stato, illegittimamente, concesso la pena inflitta sarebbe stata posta in esecuzione "senza pregiudicare la sospensione concessa con la sentenza sub l". Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 168 cod. pen. in relazione alla revoca della prima sospensione condizionale della pena. La norma prevede la revoca del beneficio nel caso della sopravvenienza di condanna per reato "anteriormente commesso", nozione che deve essere intesa con riguardo alla data di consumazione del reato in relazione al quale era stato applicato il beneficio e non in relazione alla data di irrevocabilità della condanna che aveva applicato la sospensione condizionale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi manifestamente infondati e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. 1. Con riguardo ai poteri del giudice dell'esecuzione nel caso di sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa dal giudice della cognizione, la giurisprudenza ha precisato che "Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio" (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381). L'ordinanza impugnata ha dato di aver acquisito il fascicolo del giudizio di cognizione, verificando che il Tribunale di Rimini aveva a disposizione un certificato del casellario giudiziale nel quale non era annotato il precedente ostativo. Il primo motivo di ricorso, dato atto che nella cognizione il primo giudice non aveva conosciuto il precedente ostativo, ha rilevato che quella•statuizione, che aveva illegittimamente concesso il beneficio, avrebbe dovuto essere impugnata e quindi revocata nel giudizio di appello, definito quando il certificato del casellario giudiziale era stato aggiornato con l'annotazione del precedente ostativo. Viene quindi posto il tema se la revocabilità del beneficio nel giudizio di cognizione preclude, o meno, il potere di revoca che l'art. 674 cod. proc. pen. attribuisce al giudice dell'esecuzione. La norma processuale da ultimo citata riguarda i casi di revoca di diritto, ai sensi dell'art. 168, comma primo, cod. pen., della sospensione condizionale della pena, con esclusione quindi del caso di revoca facoltativa, di cui all'art. 168, comma secondo, cod. pen., riservato al giudice della cognizione, e il caso di beneficio illegittimamente concesso, previsto dagli artt. 168, comma terzo, cod. pen. Nel presente procedimento viene in rilievo il potere del giudice di appello nel caso di beneficio illegittimamente concesso dal giudice di primo grado. Sul punto, si è rilevato che il principio del divieto di reformatio in pejus - di cui è espressione la norma di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui preclude al giudice di appello, adito solo con impugnazione dell'imputato, di "revocare benefici", impedisce al giudice di appello di disporre, d'ufficio, la revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena disposta dal primo giudice, ma non anche la revoca obbligatoria, sia essa a norma del comma primo come del comma terzo dell'art. 168 cod. pen. In tali casi, infatti, si tratti di un provvedimento dovuto, che dichiara quanto previsto dalla legge, e che dunque può essere pronunciato dal giudice della cognizione e, in mancanza, deve essere disposto dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 30710 del 10/05/2019, Dinar,Rv. 276408;Sez. 1, n. 24103 del 08/04 /2021, Fosco, Rv. 281432). Dunque, nel caso in cui al giudice di appello non sia posta - né con impugnazione né con richiesta del pubblico ministero - la questione della revoca del beneficio illegittimamente concesso dal Tribunale, né sia pronunciata d'ufficio, su tale questione - e quindi sulla illegittima concessione del benefico - non si forma giudicato preclusivo del potere di revoca in executivis, espressamente riconosciuto dall'art. 674 cod. proc. pen. Si deve aggiungere, in relazione al diverso principio affermato in una pronuncia (Sez. 5, n. 23133 del 09/07/2020, Bordonaro, Rv. 279906), che il potere di revoca d'ufficio del giudice di appello è solo facoltativo, e quindi il suo mancato esercizio non costituisce statuizione suscettibile di acquisire forza di giudicato, diversamente dal caso. in cui esso sia stato sollecitato, anche solo con richiesta della parte interessata, e diversamente dal caso del giudice di primo grado che aveva, illegittimamente, concesso il beneficio. Solo in tali casi si è in presenza di una statuizione, di contenuto, nel primo caso, negativo e, nel secondo, positivo, suscettibile di divenire giudicato, seppur "debole", nella accezione definita dalla sentenza a Sezioni Unite Longo. Va quindi ribadito il principio secondo il quale "È legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena, applicata in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado, e rispetto alla quale non sia stato, nemmeno, sollecitato l'intervento revocatorio del giudice di appello". Il primo motivo di ricorso, in relazione alla revoca della seconda sospensione condizionale della pena, risulta dunque manifestamente infondato. 2. Con riguardo alla revoca della prima sospensione condizionale della pena, il ricorso articola la denuncia di violazione di legge sul rilievo che, da una parte, ove il beneficio non fosse stato illegittimamente concesso, per la seconda volta, non sarebbe stata revocata la prima sospensione condizionale (primo motivo) e, dall'altra, la revoca di diritto, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n.2, cod. pen., opera nel caso di nuova condanna per reato commesso anteriormente alla consumazione del reato per il quale era stato applicato il beneficio (secondo motivo).Le deduzioni, evidentemente collegate, sono manifestamente infondate. È consolidata la giurisprudenza nell'affermare che il termine quinquennale o biennale - a seconda che si tratti di delitti ovvero di contravvenzioni - rilevante ai fini della revoca del beneficio decorre dalla irrevocabilità della sentenza che applica la sospensione condizionale della pena, e non dalla data di consumazione del reato, la cui condanna venga condizionalmente sospesa. Il periodo temporale che viene in rilievo ("nei termini stabiliti ...") è quello durante il quale la pena è condizionalmente sospesa e dunque, ai sensi dell'art. 163, comma primo, cod. pen., il quinquennio o il biennio dalla irrevocabilità della sentenza che aveva applicato il beneficio, e non dalla data di consumazione del reato in relazione al quale la sospensione condizionale era stata concessa (Sez. 1, n. 22882 del 27/06/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234893). Nel caso in esame alla condanna condizionalmente sospesa era sopravvenuta, nel quinquennio dalla irrevocabilità della stessa, nuova condanna per delitto, anteriormente commesso, per il quale era stata inflitta condanna a pena che, cumulata, supera il limite biennale, di cui all'art. 163 cod. pen. 3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav