CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 05091/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BARI-date-3'iMse-e314elga". udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari, procedendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni tre e mesi quattro di reclusione la pena applicata ad [OSCURATO:PERSONA] per il tentato omicidio del cognato, accertato in Trani 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del- l'imputato, lamentando vizio di motivazione, ritenuta apparente, in ordine alla congruità della pena oggetto di concordato in appello. 3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dopo il 3/8/2017, data di entrata in vigore della riforma attuata con legge n. 103 del 2017. Nell'unico motivo di impugnazione si è denunciata la ritenuta apparenza della motivazione sulla congruità della pena oggetto di accordo tra le parti. Deve qui rilevarsi che il dedotto motivo di ricorso è ormai precluso dall'istituto del concordato sulla pena nel processo di appello, reintrodotto con la Legge citata. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del principio processuale tempus regit actum, deve essere pronunciata senza formalità, con provvedimento emesso de plano, in base al disposto dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in relazione all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 2 dicembre 2021 Il Consigliere