CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 46928/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Carini avverso la sentenza del 25/01/2022 emessa dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 gennaio 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che all'esito di giudizio abbreviato dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di illecita detenzione di hashish di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, censurando con un primo motivo la violazione di legge in ordine al contrasto fra il dispositivo della sentenza di primo grado, letto in udienza, nel quale le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti alla contestata recidiva e la motivazione, ove le predette circostanze sono state invece indicate come prevalenti. 2.1. Con un secondo motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine al denegato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, per la mancata considerazione dello stato di bisogno in cui versava l'imputato. 2.2. Con un terzo motivo si censurano analoghi vizi in relazione all'erroneo riconoscimento dei presupposti della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., dalla Corte distrettuale ritenuta sulla base dei soli precedenti penali. 2.3. Con un quarto motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva nella sua quantificazione, non avendo i Giudici di merito preso in considerazione la condotta dell'imputato né il tipo di sostanza stupefacente che ne costituiva l'oggetto. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 3 ottobre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, per essere le su indicate ragioni di doglianza essenzialmente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa, o alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio di merito improponibile in questa Sede, omettendo di esaminare criticamente, sulla base di una puntuale analisi logico- argomentativa, i lineari passaggi attraverso i quali si snodano le sequenze motivazionali della decisione impugnata. 2. In ordine al primo motivo, come già correttamente posto in evidenza dalla sentenza impugnata, il contrasto fra il dispositivo e la motivazione deve risolversi attribuendo prevalenza al primo, atteso che nel calcolo della pena esplicitato nella motivazione della prima decisione le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti alla recidiva contestata. Il contrasto fra il dispositivo e la motivazione, invero, non determina la nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo: prevalenza che, come precisato da questa Suprema Corte, non è automatica, ma dipende dalla specificità del caso posto all'attenzione del Giudice di legittimità (ex multis v. Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Esposito, Rv. 269375). Nel caso di specie, il su indicato, solo apparente, contrasto è stato agevolmente risolto dalla Corte territoriale sulla base di una corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, in ragione della piena e palese relazione di congruenza fra la pena detentiva irrogata e riportata nel dispositivo ed il calcolo a tal fine operato nella motivazione. 3. In ordine al secondo motivo, la Corte distrettuale, nel ripercorrere il quadro delle emergenze probatorie già in senso conforme vagliate dal primo Giudice, ha puntualmente esaminato e confutato le, qui reiterate, obiezioni difensive, ponendo in rilievo la dirimente circostanza di fatto che l'imputato si è limitato a dedurre un mero stato di difficoltà economica da disoccupazione, evidentemente fronteggiabile in maniera alternativa e non assimilabile sotto alcun profilo ad una situazione di grave ed irreparabile danno alla persona. Giova richiamare, al riguardo, il principio affermato da questa Suprema Corte, secondo cui l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640; Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888). Una situazione di indigenza, pertanto, non è di per sé idonea ad integrare la dedotta scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale. 4. Analoghe considerazioni devono svolgersi riguardo al terzo ed al quarto motivo di doglianza, atteso che la Corte distrettuale: a) ha congruamente spiegato, anche in relazione al divieto di cui all'art. 69, ultimo comma, cod. pen., le ragioni per cui il reato in esame non poteva ritenersi affatto occasionale ed era, anzi, sintomatico di una pericolosità sociale più spiccata, che non consentiva di escludere l'aumento di pena a fronte dei numerosi, gravi e, in un caso, anche specifici precedenti penali a carico; b) ha illustrato, con argomenti immuni da vizi logico-giuridici deducibili in questa Sede, le ragioni giustificative dell'esercizio del potere discrezionale di merito legato alla dosimetria del trattamento sanzionatorio, valorizzando, ai fini della relativa commisurazione - peraltro determinata in prossimità del minimo edittale - il concreto disvalore del fatto e le sue specifiche modalità di realizzazione, .unitamente alla capacità a delinquere dell'imputato, inammissibili dovendosi ritenere quelle doglianze che, nel giudizio di cassazione, mirino, come nel caso di specie, ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia invece sorretta da una sufficiente motivazione (ex multis, v. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142) 5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle a