CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 19674/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia nei confronti di: [OSCURATO:SOCIETA]. S.r.1, in presenza del legale rappresentante pt. avverso la ordinanza del 21/12/2021 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito per la [OSCURATO:SOCIETA]. l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Brescia, accogliendo l'appello cautelare proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., quale terzo estraneo al reato, annullava il provvedimento emesso dal Giudice delle indagini preliminari del 23.11.2021- da eseguirsi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e Cristian soc.agricola - e disponeva la restituzione all'avente diritto dei 79 capi di bestiame di cui all'atto di appello, accuditi presso le stalle della "[OSCURATO:PERSONA] e Cristian soc.agricola". Il sequestro preventivo era stato disposto ex art. 321, comma 2, cod.proc.pen., 53 e 19 d.lgs 231/2001, finalizzato alla confisca obbligatoria delle somme profitto del reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod.pen., sia in via diretta che per equivalente; Il Tribunale, sulla base della documentazione prodotta dalla società appellante (contratto con riserva della proprietà di 93 vacche da latte), quale terzo estraneo, riteneva dimostrata la proprietà dei capi di bestiame in capo alla predetta società e ne disponeva, quindi, il dissequestro. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, articolando un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione della legge penale. Argomenta che erroneamente il Tribunale del riesame aveva disposto la restituzione di quanto in sequestro alla società ricorrente, in quanto pendendo procedimento civile nel quale si controverteva in ordine alla proprietà dei capi di bestiame in sequestro, trovava applicazione il disposto dell'art. 324, comma 8, cod.proc.pen., secondo cui il giudice del riesame, "nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro"; in particolare, risultava dalla documentazione prodotta che il decreto ingiuntivo con il quale era stata ingiunta alla "[OSCURATO:PERSONA] e Cristian S. soc. agr." l'immediata consegna del bestiame per mancato pagamento del prezzo pattuito, era stato oggetto di opposizione con atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, con conseguente insorgenza di una controversia in ordine alla proprietà dei capi di bestiame in sequestro. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria difensiva.3. Il difensore della [OSCURATO:SOCIETA]., ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, di n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e va accolto. 2. L'art. 263 cod. proc. pen., comma 3, e l'art. 324 cod. proc. pen., comma 8, stabiliscono che, nel caso in cui occorra disporre un dissequestro, e sia controversa (art. 263, comma 3) o contestata (art. 324, comma 8) la proprietà delle cose sequestrate, con conseguente incertezza nell'individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione, il giudice rinvia la decisione della controversia al giudice civile (art. 324, comma 8) del luogo competente in primo grado (art. 263, comma 3), mantenendo nel frattempo il sequestro. Secondo il condivisibile e prevalente orientamento di questa Corte, in tema di restituzione delle cose sequestrate, il giudice penale procedente, ove accerti l'esistenza di una contestazione/controversia sulla proprietà di esse, pur in difetto della pendenza di una corrispondente lite civile (come si trae dall'indicazione da parte dell'art. 263 cod. proc. pen. del giudice a cui essa è devoluta, che presuppone la non necessarietà della già intervenuta instaurazione della lite), non gode di alcuna discrezionalità, potendo unicamente rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la decisione della predetta contestazione/controversia, e mantenere nel frattempo il sequestro (Sez 2, n. 49530 del 24/10/2019, Rv. 277935 - 01; Sez. 2,n. 44960 del 30/09/2014, Rv.260318 - 01). E giova ricordare che si è precisato che la disposizione dell'art. 263, comma terzo, cod.proc. pen., secondo la quale il giudice penale, adito per la restituzione dei beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile in caso di controversia sulla proprietà dei beni, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la controversia non riguardi il diritto di proprietà del bene, ma qualunque altra questione relativa al diritto alla restituzione del bene sequestrato derivante da diritti reali minori e persino da diritti di natura obbligatoria, quali ad esempio la locazione o il comodato (Sez.3, n.21273 del 09/02/2017, Rv. 270131 - 01; Sez. 3, n. 42895/04 del 28/09/2004, dep. 04/11/2004, Rv. 230058, non massinnata sul punto). La controversia deve, naturalmente, essere oggetto di adeguata verifica da parte del giudice penale che ne deve valutare la consistenza, onde assicurare il compimento di un accurato esame della serietà della controversia - sia effettiva, sia anche potenziale (pure in assenza, dunque, di un giudizio pendente, come d'altro canto si trae dall'indicazione da parte dell'art. 263 cod. proc. pen. del giudice a cui essa è devoluta, che presuppone la non necessarietà della già intervenuta instaurazione della lite) - onde trarne la conclusione della concreta necessità della devoluzione della questione, stante la sua intrinseca consistenza, al competente giudice civile (cfr. Sez. 2, n. 38418 del 08/07/2015, Rv. 264532; Sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014, Rv. 259917; Sez. 1 n. 56699 del 05/06/2018, non massimata). 3. Nel caso in esame, pende dinanzi al giudice civile una controversia sulla effettiva proprietà dei capi di bestiame in sequestro tra la società alienante e la società acquirente con conseguente incertezza nell'individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione degli stessi. Di tanto si dà atto in premessa nell'ordinanza impugnata ma il Tribunale non svolge alcuna doverosa valutazione in ordine alla pendente controversia civile. Da ciò discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione di legge e la sua rimessione al Tribunale di Brescia che condurrà un nuovo esame alla luce di quanto disposto dall'art. l'art. 324, comma 8, cod.proc.pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia,