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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 19542/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con decreto del 10-21/12/2021 la Corte d'appello di Palermo ha confermato il provvedimento del Tribunale di Palermo con il quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre, con correlate prescrizioni e imposizione di cauzione di 900,00 euro.

2. Nell'interesse del Puleri è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

In particolare, si lamenta violazione dell'art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento all'attualità della pericolosità sociale.

Si contesta il rigetto della richiesta istruttoria formulata con la memoria depositata il 04/12/2021, avente ad oggetto l'acquisizione di relazione aggiornata di p.s., in ordine all'attualità della pericolosità, e, nel merito, la scelta di fondare l'affermazione di siffatta pericolosità sulla base, unica ed esclusiva, del titolo di reato per il quale, all'esito del giudizio di primo grado, il Puleri era stato condannato.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Ancora di recente questa Corte, sulla scia di Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017 - dep. 04/01/2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01, ha ribadito che, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità e, laddove sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Rv. 279306 - 01).

Proprio all'interno di questa cornice di riferimento si è mossa la concreta valutazione operata dai giudici di merito, i quali hanno razionalmente valorizzato, da un lato, il fatto che le condotte criminose poste dal Puleri si collochino temporalmente nel 2018, ossia in epoca prossima alla decisione e, dall'altro, i connotati delle condotte, rilevatori di un ruolo particolarmente attivo - svolto persino quando il proposto era agli arresti domiciliari per la detenzione di un'arma con matricola abrasa: la condanna definitiva per tale vicenda e la detenzione di un jammer, concerne ancora fatti del 2018 -, caratterizzato da rapporti con esponenti di spicco del sodalizio e dal coinvolgimento del traffico degli stupefacenti.

A fronte di tali elementi, deve senz'altro escludersi che il fondamento della decisione riposi sul mero titolo di reato, giacché è proprio l'articolato esame delle risultanze in atti a giustificare la conclusione per la quale i legami con l'associazione non solo sono apparsi stabili e duraturi, ma anche destinati a proiettarsi fisiologicamente verso il futuro.

In questo senso, il decreto ha anche sottolineato l'assenza di qualsivoglia presa di distanza dal contesto criminale nel quale il Puleri è risultato solidamente radicato, la tendenza di [OSCURATO:PERSONA] a mantenere intatta la propria capacità operativa, la vicinanza delle condotte oggetto del processo a carico del ricorrente rispetto all'adozione della decisione di primo grado dell'aprile 2021.

In tale contesto, esattamente è stata respinta la richiesta di una relazione aggiornata sulla attualità della pericolosità, poiché, mancando nell'istanza istruttoria alcuna indicazione fattuale di rilievo ai fini del decidere, essa finiva per assumere carattere meramente esplorativo, ossia per rimettere all'autorità amministrativa la selezione dei dati rilevanti.

D'altra parte, escluso che il decreto impugnato abbia operato valutazioni non coerenti con la disciplina di riferimento, la critica per la quale mancherebbero elementi concretamente idonei a fornire una dimostrazione in ordine all'attualità della pericolosità finisce per risultare generica e comunque, nella misura in cui aspira a incrinare la motivazione del provvedimento, collidente con il generale principio per il quale il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (v., ad es., Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 - 01): ciò che, nella specie, per quanto detto, non ricorre.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27/04/2022 Il C •gliere estensore ili•u ppe [OSCURATO:PERSONA] , CORTE DI CASSAZIONE V SEZI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 10-21/12/2021 la Corte d'appello di Palermo ha confermato il provvedimento del Tribunale di Palermo con il quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre, con correlate prescrizioni e imposizione di cauzione di 900,00 euro. 2. Nell'interesse del Puleri è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, si lamenta violazione dell'art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento all'attualità della pericolosità sociale. Si contesta il rigetto della richiesta istruttoria formulata con la memoria depositata il 04/12/2021, avente ad oggetto l'acquisizione di relazione aggiornata di p.s., in ordine all'attualità della pericolosità, e, nel merito, la scelta di fondare l'affermazione di siffatta pericolosità sulla base, unica ed esclusiva, del titolo di reato per il quale, all'esito del giudizio di primo grado, il Puleri era stato condannato. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Ancora di recente questa Corte, sulla scia di Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 - dep. 04/01/2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01, ha ribadito che, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità e, laddove sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Rv. 279306 - 01). Proprio all'interno di questa cornice di riferimento si è mossa la concreta valutazione operata dai giudici di merito, i quali hanno razionalmente valorizzato, da un lato, il fatto che le condotte criminose poste dal Puleri si collochino temporalmente nel 2018, ossia in epoca prossima alla decisione e, dall'altro, i connotati delle condotte, rilevatori di un ruolo particolarmente attivo - svolto persino quando il proposto era agli arresti domiciliari per la detenzione di un'arma con matricola abrasa: la condanna definitiva per tale vicenda e la detenzione di un jammer, concerne ancora fatti del 2018 -, caratterizzato da rapporti con esponenti di spicco del sodalizio e dal coinvolgimento del traffico degli stupefacenti. A fronte di tali elementi, deve senz'altro escludersi che il fondamento della decisione riposi sul mero titolo di reato, giacché è proprio l'articolato esame delle risultanze in atti a giustificare la conclusione per la quale i legami con l'associazione non solo sono apparsi stabili e duraturi, ma anche destinati a proiettarsi fisiologicamente verso il futuro. In questo senso, il decreto ha anche sottolineato l'assenza di qualsivoglia presa di distanza dal contesto criminale nel quale il Puleri è risultato solidamente radicato, la tendenza di [OSCURATO:PERSONA] a mantenere intatta la propria capacità operativa, la vicinanza delle condotte oggetto del processo a carico del ricorrente rispetto all'adozione della decisione di primo grado dell'aprile 2021. In tale contesto, esattamente è stata respinta la richiesta di una relazione aggiornata sulla attualità della pericolosità, poiché, mancando nell'istanza istruttoria alcuna indicazione fattuale di rilievo ai fini del decidere, essa finiva per assumere carattere meramente esplorativo, ossia per rimettere all'autorità amministrativa la selezione dei dati rilevanti. D'altra parte, escluso che il decreto impugnato abbia operato valutazioni non coerenti con la disciplina di riferimento, la critica per la quale mancherebbero elementi concretamente idonei a fornire una dimostrazione in ordine all'attualità della pericolosità finisce per risultare generica e comunque, nella misura in cui aspira a incrinare la motivazione del provvedimento, collidente con il generale principio per il quale il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (v., ad es., Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 - 01): ciò che, nella specie, per quanto detto, non ricorre. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27/04/2022 Il C •gliere estensore ili•u ppe [OSCURATO:PERSONA] , CORTE DI CASSAZIONE V SEZI
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