Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:378
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0789
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 22 maggio 2025 (
1
)
Causa C‑789/23 [Tatrauskė] (
i
)
I.J.
contro
[OSCURATO:PERSONA]ų centras
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania)]
«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Condizioni per l’iscrizione nel registro nazionale di un contratto matrimoniale concluso in un altro Stato membro – Necessità di menzionare, in tale contratto, il numero di identificazione personale di almeno una delle persone parti di detto contratto»
I.
Introduzione
1.
Il legislatore lituano ha previsto che un contratto matrimoniale concluso all’estero può essere iscritto nel registro dei contratti matrimoniali se contiene il numero di identificazione personale, attribuito dall’Anagrafe della popolazione della Repubblica di Lituania (in prosieguo: il «numero di identificazione personale lituano»), di almeno uno dei coniugi. Orbene, l’inclusione di tale numero nell’estratto di un atto di matrimonio redatto in Italia, che conferma la scelta da parte dei coniugi del regime della separazione dei beni, non è possibile. In tale situazione, è conforme al diritto dell’Unione rifiutare l’iscrizione, nel registro dei contratti matrimoniali tenuto in Lituania, dell’informazione relativa al regime patrimoniale scelto da cittadini dell’Unione europea sposati in Italia, posto che uno di essi possedeva un numero di identificazione personale lituano, per il sol fatto che il documento su cui si basava tale iscrizione non conteneva quest’ultimo numero?
2.
È questa la questione sottoposta al giudice del rinvio nella presente causa. Essa offre quindi alla Corte l’occasione per sviluppare la propria giurisprudenza concernente i diritti relativi alla cittadinanza dell’Unione nel settore del riconoscimento di taluni atti redatti in uno Stato membro in occasione della loro registrazione nei registri pubblici nazionali di un altro Stato membro.
II.
Diritto lituano
3.
L’articolo 3.101 del [OSCURATO:PERSONA] civilinis kodeksas (codice civile della Repubblica di Lituania; in prosieguo: il «codice civile»), intitolato «Contratto matrimoniale», dispone quanto segue:
«Il contratto matrimoniale è un accordo, concluso dai coniugi, che determina i loro diritti e obblighi patrimoniali durante il matrimonio, nonché in caso di divorzio o di separazione personale (separazione)».
4.
L’articolo 3.103 del codice civile, intitolato «Forme del contratto matrimoniale», così dispone:
«1. Il contratto matrimoniale è concluso con atto notarile.
2. Il contratto matrimoniale, nonché le sue modifiche, sono iscritti nel registro dei contratti matrimoniali (...)
3. Il contratto matrimoniale e le sue modifiche sono opponibili ai terzi soltanto se il contratto e le sue modifiche sono stati iscritti nel registro dei contratti matrimoniali. Tale regola non si applica se, al momento della conclusione di un atto giuridico, i terzi erano a conoscenza del contratto matrimoniale o delle sue modifiche».
5.
L’organizzazione e il funzionamento del registro dei contratti matrimoniali, di cui all’articolo 3.103, paragrafo 2, del codice civile, sono disciplinati dal Vedybų sutarčių registro nuostatai (regolamento sul registro dei contratti matrimoniali), adottato dal [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1284 «Dėl Vedybų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo» (decreto n. 1284 del governo della Repubblica di Lituania del 13 agosto 2002, «che approva il regolamento sul registro dei contratti matrimoniali»). La versione del regolamento sul registro dei contratti matrimoniali applicabile nel procedimento principale è quella del 10 settembre 2015, come modificata dal decreto n. 773 del governo della Repubblica di Lituania dell’8 luglio 2020 (in prosieguo: il «regolamento sul registro»).
6.
I punti 2 e 8 del regolamento sul registro dispongono, rispettivamente, che «[l]a finalità del registro consiste nella registrazione degli eventi e degli atti contemplati al punto 13 del regolamento sul registro» e che «[i]l registro è tenuto dalla VĮ Registrų centras [Centro dei registri, Lituania]».
7.
Il punto 13 di tale regolamento enuncia quanto segue:
«Sono oggetto di registrazione nel registro:
13.1. i contratti matrimoniali,
(...)
13.3. i fatti relativi alla divisione dei beni previsti dal [codice civile]».
8.
Il punto 67 di detto regolamento prevede quanto segue:
«Un contratto matrimoniale o di convivenza concluso all’estero può essere iscritto nel registro se contiene il numero di identificazione personale, attribuito dall’Anagrafe della popolazione della Repubblica di Lituania, di almeno una delle persone che hanno concluso il contratto».
9.
Ai sensi del punto 68 del medesimo regolamento:
«Qualora uno dei coniugi o dei conviventi desideri far iscrivere nel registro un contratto matrimoniale o di convivenza oppure modifiche apportate a tale contratto autenticati all’estero, o dati riguardanti la cessazione di detto contratto, uno dei coniugi o conviventi può fornire tali dati al registro personalmente oppure tramite una persona autorizzata, per posta o per via elettronica, in conformità alla procedura stabilita dall’amministratore del registro».
10.
Con decreto n. 1263 del 14 dicembre 2022 (
2
), il regolamento sul registro è stato modificato con effetto dal 1
o
gennaio 2023 e, a decorrere da quest’ultima data, l’iscrizione del contratto matrimoniale o di un contratto di convivenza concluso all’estero non è più subordinata alla condizione che tale contratto contenga il numero di identificazione personale lituano di almeno una delle persone parti di tale contratto.
III.
Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
11.
I.J., ricorrente nel procedimento principale, è cittadina dell’Unione ed è iscritta all’Anagrafe della popolazione della Repubblica di Lituania (
3
).
12.
Nel 2006, la ricorrente nel procedimento principale e C.B., cittadino italiano, si sono sposati in Italia. Il matrimonio è stato iscritto nel registro dei matrimoni di un comune italiano. L’estratto dell’atto di matrimonio riporta che nell’atto di matrimonio era indicato che i coniugi avevano optato per il regime della separazione dei beni.
13.
Il matrimonio di cui trattasi è stato trascritto nell’ufficio di stato civile in Lituania.
14.
Il 15 febbraio 2022 la ricorrente nel procedimento principale ha presentato al Centro dei registri una domanda di iscrizione nel registro dei contratti matrimoniali di un fatto giuridico relativo al suo regime patrimoniale (ossia la divisione dei beni tra i coniugi; in prosieguo: la «divisione dei beni»).
15.
Con decisione del 9 marzo 2022, il Centro dei registri ha respinto tale domanda basandosi, in particolare, sui punti 13, 67 e 68 del regolamento sul registro. Esso ha precisato che l’estratto dell’atto di matrimonio presentato dalla ricorrente nel procedimento principale potrebbe essere iscritto nel registro dei contratti matrimoniali a titolo di contratto matrimoniale qualora quest’ultima fornisse un
addendum
(un allegato) all’atto di matrimonio autenticato da un notaio o da un altro pubblico ufficiale italiano competente e contenente il numero di identificazione personale lituano di almeno uno dei coniugi. Ha inoltre dichiarato che le persone fisiche non rientravano tra i fornitori di dati per quanto concerne la divisione dei beni e che, pertanto, la divisione dei beni non poteva essere iscritta nel registro dei contratti matrimoniali.
16.
La ricorrente nel procedimento principale ha versato agli atti la copia di un messaggio di posta elettronica da cui risulta che aveva chiesto all’ufficio di stato civile interessato in Italia di redigere una copia dell’atto di matrimonio contenente il suo numero di identificazione personale lituano, come riportato sulla sua carta d’identità, ma che quest’ultimo aveva respinto la sua domanda, dichiarando che tale numero non poteva essere inserito nell’estratto dell’atto di matrimonio in quanto si trattava di un dato che esso non poteva certificare. La ricorrente nel procedimento principale ha inoltre presentato un certificato rilasciato da un notaio italiano secondo cui, ai sensi dell’articolo 162, secondo comma, del Codice civile, il regime della separazione dei beni può essere scelto anche tramite dichiarazione nell’atto di registrazione del matrimonio.
17.
La ricorrente nel procedimento principale ha presentato al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania) un ricorso con cui contesta la decisione del 9 marzo 2022. Con sentenza del 29 giugno 2022, tale giudice ha respinto il ricorso in quanto infondato. Nella motivazione della propria decisione, esso ha dichiarato che le condizioni per l’iscrizione nel registro dei contratti matrimoniali di un contratto concluso all’estero, come previste al punto 67 del regolamento sul registro, non erano soddisfatte e, in particolare, che il contratto matrimoniale non menzionava il numero di identificazione personale lituano di almeno una delle persone parti di tale contratto.
18.
La ricorrente nel procedimento principale ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), giudice del rinvio.
19.
Tale giudice, statuendo in formazione collegiale ampliata, considera che la ricorrente nel procedimento principale, in realtà, intende far iscrivere nel registro dei contratti matrimoniali non già la divisione dei beni, bensì il proprio contratto matrimoniale (
4
) e che la sua situazione è disciplinata dal punto 68 del regolamento sul registro, secondo il quale uno dei coniugi può chiedere l’iscrizione nel registro dei contratti matrimoniali di un contratto matrimoniale autenticato all’estero. Esso rileva inoltre che, conformemente al punto 67 di tale regolamento, l’iscrizione di un contratto concluso all’estero era tuttavia subordinata alla condizione che quest’ultimo contenesse il numero di identificazione personale lituano di almeno una delle persone parti di tale contratto.
20.
Al riguardo, il giudice del rinvio rileva che, secondo il diritto italiano, il regime patrimoniale scelto dai coniugi può essere indicato nell’atto di matrimonio. Orbene, l’estratto dell’atto di matrimonio della ricorrente nel procedimento principale, redatto in Italia, non menziona i numeri di identificazione personale dei coniugi. Sebbene l’assenza di tali numeri non abbia ostacolato la trascrizione del matrimonio nell’ufficio di stato civile in Lituania, la sua indicazione era tuttavia necessaria per l’iscrizione nel registro dei contratti matrimoniali del contratto matrimoniale concluso dai coniugi.
21.
Il giudice del rinvio si chiede quindi se la normativa sancita dal regolamento sul registro possa essere ritenuta idonea a restringere la libera circolazione dei cittadini dell’Unione, ai sensi dell’articolo 21 TFUE.
22.
In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale ai sensi della quale un contratto matrimoniale concluso in un altro Stato membro dell’Unione europea non può essere iscritto nel registro dei contratti matrimoniali se non contiene il [numero di identificazione personale lituano] di almeno una delle parti di tale contratto, (...) qualora, in circostanze come quelle del caso di specie, le autorità competenti dello Stato membro in cui il contratto matrimoniale è stato concluso rifiutino di fornire un estratto del contratto in questione integrato dai dati di identificazione personale pertinenti».
23.
Hanno depositato osservazioni scritte il governo lituano nonché la Commissione europea. Non si è tenuta alcuna udienza.
IV.
Analisi
A.
Sulla ricevibilità
24.
Il governo lituano sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile. Esso afferma che la normativa in vigore dal 1
o
gennaio 2023 non prevede che un contratto matrimoniale concluso all’estero debba indicare il numero di identificazione personale lituano di almeno una delle persone parti di tale contratto per poter essere iscritto nel registro dei contratti matrimoniali. Pertanto, la questione pregiudiziale sarebbe priva di rilevanza e, di conseguenza, non sarebbe più necessario che la Corte si pronunci su tale questione.
25.
In risposta a una richiesta di informazioni della Corte, il giudice del rinvio ha precisato che, di regola, il giudice controlla la legittimità e la fondatezza di una decisione amministrativa alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente alla data della sua adozione. Di conseguenza, in circostanze come quelle del procedimento principale, la modifica della normativa di cui trattasi sarebbe, di per sé, priva di incidenza sull’esame di tale causa. Il giudice del rinvio ha inoltre dichiarato che la ricorrente nel procedimento principale non aveva rinunciato al proprio appello e che, in base alle informazioni di cui esso disponeva, non aveva presentato una nuova domanda di iscrizione successivamente al 1
o
gennaio 2023. Pertanto, il giudice del rinvio rimarrebbe tenuto a esaminare detto appello e, considerata la circostanza che quest’ultimo è volto, in particolare, all’annullamento della decisione del 9 marzo 2022, a pronunciarsi sulla legittimità e sulla fondatezza di tale decisione amministrativa.
26.
A tale proposito, occorre ricordare che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia principale, valutare la necessità di una pronuncia pregiudiziale e la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte, le quali godono di una presunzione di rilevanza. Pertanto, la Corte è, in linea di principio, tenuta a pronunciarsi, qualora la questione sollevata riguardi l’interpretazione o la validità di una norma di diritto dell’Unione, a meno che non sia evidente che l’interpretazione richiesta non ha alcun legame con la reale esistenza o con l’oggetto di tale controversia, se il problema è ipotetico o, ancora, se la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per dare una risposta utile a tale questione (
5
).
27.
Nel caso di specie, alla luce delle informazioni fornite dal giudice del rinvio, la questione vertente sull’interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE è rilevante per la controversia di cui tale giudice è investito ed esso necessita di una risposta della Corte per statuire sulla controversia di cui al procedimento principale conformemente al diritto dell’Unione.
28.
In tali circostanze, sono del parere che la questione pregiudiziale sia ricevibile.
B.
Sul merito
29.
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza se l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE osti alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un contratto matrimoniale concluso in un altro Stato membro non può essere iscritto nel registro dei contratti matrimoniali tenuto nel primo Stato membro per il solo motivo che esso non contiene il numero di identificazione personale, attribuito dal registro anagrafico nazionale del primo Stato membro, di almeno una delle persone parti di tale contratto, qualora le autorità competenti dello Stato di conclusione del contratto matrimoniale rifiutino di rilasciare un estratto di tale contratto contenente il numero in questione.
30.
Per rispondere a tale questione, occorre, anzitutto, valutare se la situazione della ricorrente nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione
ratione materiae
del diritto dell’Unione e, in particolare, delle norme che disciplinano l’esercizio, da parte di un cittadino dell’Unione, del suo diritto di libera circolazione. In caso di risposta affermativa, occorrerà, poi, valutare se l’applicazione della normativa nazionale in questione costituisca una restrizione alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione e, se così fosse, se tale restrizione sia giustificata.
1.
Sull’ambito di applicazione del diritto dell’Unione
31.
La questione pregiudiziale sollevata nella presente causa ha come sfondo la normativa di uno Stato membro, ossia la Repubblica di Lituania, relativa alla tenuta di un registro dei contratti matrimoniali.
32.
Al riguardo, si deve osservare che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, l’istituzione dei registri dei contratti matrimoniali e le norme relative al loro funzionamento sono di competenza degli Stati membri. Sebbene le questioni relative alla competenza, alla legge applicabile nonché al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali siano disciplinate all’interno dell’Unione dal regolamento (UE) 2016/1103 (
6
), quest’ultimo non trova applicazione nel procedimento principale, in quanto la Repubblica di Lituania non partecipa alla cooperazione rafforzata da esso attuata. Peraltro, tale regolamento non contiene disposizioni direttamente inerenti alla tenuta dei registri dei contratti matrimoniali. Ne consegue in particolare che, al fine di individuare la legge applicabile al regime patrimoniale nonché le condizioni e le conseguenze dell’iscrizione dei contratti matrimoniali in tali registri, i giudici lituani continueranno ad applicare le norme sul conflitto di leggi di diritto lituano, il cui contenuto non è stato riprodotto dal giudice del rinvio (
7
).
33.
È nondimeno pacifico che, sebbene la regolamentazione di un settore rientri nella competenza degli Stati membri, questi ultimi, nell’esercizio di tale competenza, devono rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà riconosciuta a ciascun cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri (
8
).
34.
In tale contesto, mi preme ricordare, in primo luogo, che la Corte ha più volte rilevato che lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri (
9
) e che un cittadino di uno Stato membro che, nella sua qualità di cittadino dell’Unione, abbia esercitato la propria libertà di circolare e di soggiornare in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine, può avvalersi dei diritti connessi a tale qualità, in particolare di quelli previsti dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, anche, eventualmente, nei confronti del suo Stato membro d’origine (
10
).
35.
Per quanto attiene agli specifici diritti connessi alla qualità di cittadino dell’Unione, devo altresì ricordare, in secondo luogo, che è pacifico che una normativa nazionale che sfavorisca taluni cittadini nazionali per il solo fatto che essi hanno esercitato la loro libertà di circolare e soggiornare in un altro Stato membro rappresenta una restrizione delle libertà riconosciute ad ogni cittadino dell’Unione dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE (
11
).
36.
Nel caso di specie, dopo che la ricorrente nel procedimento principale, cittadina dell’Unione, aveva esercitato la propria libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro, le è stata negata l’iscrizione nel registro dei contratti matrimoniali lituano del contratto matrimoniale da lei concluso in Italia, per il motivo che esso non conteneva il numero di identificazione personale lituano di almeno uno dei coniugi. Orbene, nulla indica che, secondo il diritto lituano, tale menzione nel contratto matrimoniale sia un presupposto per l’esistenza o la validità di quest’ultimo.
37.
Peraltro, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, se la ricorrente nel procedimento principale avesse concluso il proprio contratto matrimoniale in Lituania, non sarebbe stata tenuta, in alcun caso, a depositarlo presso il Centro dei registri ai fini della sua iscrizione nel registro in questione. Infatti, in Lituania, tale iscrizione è effettuata su richiesta del notaio che ha redatto l’atto notarile e che è incaricato di individuare correttamente le persone parti del contratto nonché di comunicare i dati richiesti dal regolamento sul registro (
12
).
38.
Tenuto conto di tali circostanze, si deve constatare, da un lato, che non è oggetto di contestazione che la ricorrente nel procedimento principale abbia un interesse all’iscrizione nel registro dei contratti matrimoniali lituano dell’informazione relativa al suo regime patrimoniale e, dall’altro lato, che il rifiuto di iscrivere tale informazione era una diretta conseguenza dell’applicazione di una disposizione di diritto nazionale applicabile ai soli contratti conclusi all’estero. Tale rifiuto era dunque connesso all’esercizio, da parte della ricorrente nel procedimento principale, del suo diritto di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro.
39.
In tali circostanze, sono del parere che la situazione della ricorrente nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE.
2.
Sulla restrizione alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione
a)
Sui registri dei contratti matrimoniali
40.
La Corte non ha ancora avuto occasione d’interpretare l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE alla luce delle disposizioni di diritto nazionale relative alla tenuta dei registri dei contratti matrimoniali.
41.
Per contro, essa ha già avuto occasione d’interpretare tale disposizione alla luce di disposizioni di diritto nazionale relative all’iscrizione in registri nazionali di varie informazioni relative all’identità delle persone e al loro status. La Corte si è pronunciata in particolare sulla trascrizione, negli atti dello stato civile, del cognome di una persona (
13
) o della sua identità di genere (
14
) in una situazione in cui sussistevano differenze fra le iscrizioni di tali dati in registri tenuti in differenti Stati membri.
42.
Per quanto concerne i cognomi, la Corte ha constatato in particolare che il diniego, da parte dell’amministrazione di uno Stato membro, di riconoscere e di trascrivere nei registri dello stato civile il nome di un cittadino dell’Unione, come determinato in un altro Stato membro, è idoneo ad ostacolare l’esercizio del diritto, sancito all’articolo 21 TFUE, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, a causa delle confusioni ed inconvenienti che possono nascere da una diversità tra i due nomi applicati ad una stessa persona, in quanto numerose attività della vita quotidiana, sia in ambito pubblico che privato, richiedono di fornire la prova della propria identità (
15
). Lo stesso può dirsi per il rifiuto, da parte delle autorità di uno Stato membro, di modificare e di riconoscere l’identità di genere che uno dei suoi cittadini ha legalmente acquisito in un altro Stato membro (
16
).
43.
Si pone quindi la questione se la giurisprudenza della Corte che ho appena richiamato (
17
) sia trasponibile alla presente causa. Per rispondervi, occorre valutare se i registri dei contratti matrimoniali siano paragonabili ai registri dello stato civile o ai registri anagrafici.
44.
Rilevo anzitutto che, in materia di regimi patrimoniali, le soluzioni giuridiche adottate negli ordinamenti giuridici degli Stati membri differiscono significativamente. Sebbene infatti i diritti nazionali presentino analogie, i particolari meccanismi predisposti da questi ultimi variano significativamente (
18
).
45.
Così, mentre il principio secondo il quale i coniugi hanno la facoltà di scegliere un regime patrimoniale differente dal regime legale sembra essere riconosciuto da tutti gli Stati membri, le soluzioni relative alla pubblicità dei contratti matrimoniali che rispecchiano tale scelta possono divergere. A tal proposito, taluni ordinamenti giuridici prevedono l’iscrizione dei contratti matrimoniali in uno speciale registro pubblico istituito a tale scopo, mentre altri non la prevedono (
19
). Peraltro, all’interno di questa prima categoria di ordinamenti giuridici, taluni autorizzano l’iscrizione dei contratti matrimoniali conclusi all’estero (
20
) mentre altri non la prevedono (
21
).
46.
La creazione di un registro pubblico dei contratti matrimoniali è intrinsecamente connessa alle norme di diritto nazionale relative all’individuazione del proprietario di un bene acquistato durante il matrimonio e alla responsabilità dei coniugi in ordine agli obblighi sorti durante il matrimonio. Di regola, un ordinamento giuridico che preveda la facoltà, per i coniugi, di derogare a un regime legale mediante la conclusione di un contratto matrimoniale prevede anche che tale contratto sia opponibile ai terzi soltanto qualora questi ultimi ne abbiano avuto conoscenza. Un registro dei contratti matrimoniali costituisce uno strumento che permette di garantire la pubblicità di tali contratti, che contribuisce in maniera significativa alla tutela degli interessi patrimoniali dei coniugi e, più in generale, alla certezza del diritto. Infatti, in linea di principio, l’iscrizione di un contratto matrimoniale in un simile registro ha l’effetto di rendere tale contratto opponibile ai terzi, a prescindere che questi ultimi siano, o meno, effettivamente a conoscenza della sua conclusione.
47.
Ciò è quanto avviene nel diritto lituano. Come previsto dall’articolo 3.103, paragrafo 3, del codice civile, il contratto matrimoniale e le sue modifiche sono opponibili ai terzi soltanto se tale contratto e le sue modifiche sono stati iscritti nel registro dei contratti matrimoniali, a meno che i terzi non ne abbiano avuto conoscenza al momento della conclusione di un atto giuridico. Nell’articolo 3.103 del codice civile nulla indica che la possibilità di iscrivere un contratto matrimoniale nel registro in questione dipenda dal luogo di conclusione di tale contratto o da altre circostanze che possano costituire un criterio di collegamento che determina la legge applicabile al regime patrimoniale.
48.
Ne consegue che, nel diritto lituano, l’iscrizione di un contratto matrimoniale nel registro di cui trattasi ha, in particolare, l’effetto di rendere tale contratto opponibile ai terzi. Detta iscrizione è dunque idonea a incidere sulla situazione giuridica dei coniugi rispetto ai terzi.
49.
Ciò detto, si deve rilevare che l’importanza dell’iscrizione di un contratto matrimoniale nel registro in questione non è paragonabile a quella dell’iscrizione del nome o del genere di una persona nel registro nazionale dello stato civile. Le conseguenze di tali iscrizioni sono di natura differente.
50.
Anzitutto, i registri dei contratti matrimoniali non sono la fonte di informazioni sullo stato civile delle persone e, pertanto, il fatto che un contratto matrimoniale non sia iscritto nel registro in parola non determina alcun rischio di confusione riguardo ai dati relativi allo stato civile di una persona; in assenza dell’iscrizione di un contratto matrimoniale nel registro, si presume che ai rapporti patrimoniali tra i coniugi si applichi il regime legale. Un simile registro non esiste poi in tutti gli ordinamenti giuridici dell’Unione che prevedono la possibilità, per i coniugi, di concludere un contratto matrimoniale. Inoltre, di regola, la validità di un contratto matrimoniale non dipende dalla sua iscrizione nel registro dei contratti matrimoniali. Infine, perlomeno nel diritto lituano, l’iscrizione di un contratto matrimoniale in tale registro non è l’unico modo per garantire l’opponibilità di un contratto matrimoniale ai terzi: al momento della conclusione di un atto giuridico con una persona, il fatto di informarla dell’esistenza di un contratto matrimoniale produce il medesimo effetto, seppure soltanto
inter partes
.
51.
Tali differenze evidenziano che la giurisprudenza in materia di iscrizione nei registri nazionali dello stato civile del nome o del genere di una persona che abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione non è trasponibile all’iscrizione dei contratti matrimoniali nei registri dei contratti matrimoniali.
52.
Ciò non può tuttavia significare che il rifiuto di iscrivere nel registro dei contratti matrimoniali un contratto concluso in un altro Stato membro non costituisca una restrizione alla libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro, sancita all’articolo 21, paragrafo 1, TFUE.
b)
Sull’incidenza delle norme sull’iscrizione nel registro dei contratti matrimoniali sul diritto di libera circolazione dei cittadini dell’Unione
53.
Ricordo che risulta da costante giurisprudenza che una normativa nazionale che svantaggia taluni cittadini di uno Stato per il solo fatto di aver esercitato la propria libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro rappresenta una restrizione alle libertà riconosciute dall’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, a tutti i cittadini dell’Unione (
22
). La Corte ha altresì dichiarato che le facilitazioni previste dal Trattato in materia di libera circolazione e di soggiorno non potrebbero dispiegare pienamente i propri effetti se un cittadino di uno Stato membro potesse essere dissuaso dal farne uso dagli ostacoli posti al suo soggiorno nello Stato membro ospitante a causa di una normativa del suo Stato d’origine che penalizzi il fatto che egli ne abbia usufruito (
23
).
54.
Come ho già detto (
24
), nel diritto lituano l’iscrizione di un contratto matrimoniale nel registro dei contratti matrimoniali produce un effetto giuridico concreto in quanto permette ai coniugi di garantire che tale contratto sia opponibile ai terzi, a prescindere che questi ultimi abbiano o meno conoscenza della sua conclusione. Il rifiuto di tale iscrizione, pertanto, incide sulla situazione giuridica dei coniugi alla luce del diritto lituano, in quanto li priva della possibilità di beneficiare di una misura di diritto nazionale che permette di garantire la tutela dei loro interessi patrimoniali e che, più in generale, è loro favorevole dal punto di vista della certezza del diritto. I singoli hanno dunque interesse a che i loro contratti matrimoniali siano iscritti nel registro in questione.
55.
Certamente, allo stato attuale del diritto dell’Unione, gli Stati membri non sono tenuti a istituire registri relativi ai contratti matrimoniali. Tuttavia, qualora un simile registro esista in uno Stato membro e la normativa applicabile preveda il diritto di iscrivervi un contratto matrimoniale concluso in un altro Stato membro (
25
), i presupposti per l’iscrizione di tale contratto dovrebbero essere concepiti in modo da garantire il rispetto delle disposizioni del Trattato FUE, in particolare del suo articolo 21, paragrafo 1. Se così non fosse, le persone che rientrano nell’ambito di applicazione
ratione personae
della normativa nazionale in questione, quali, in particolare, i cittadini di tale Stato membro, potrebbero essere dissuase dall’esercitare i diritti che derivano loro dal Trattato in materia di libera circolazione e di soggiorno, per timore di perdere i benefici risultanti da una simile iscrizione.
56.
Ne consegue che le norme sull’iscrizione dei contratti matrimoniali conclusi in un altro Stato membro nel registro di cui trattasi sono idonee a incidere sull’esercizio del diritto di libera circolazione dei cittadini dell’Unione.
c)
Sulla condizione relativa alla menzione del numero di identificazione personale
57.
Nella sua versione applicabile al procedimento principale, il diritto lituano non ostava all’iscrizione di un contratto matrimoniale concluso all’estero nel registro dei contratti matrimoniali, ma subordinava tale iscrizione alla condizione che un simile contratto contenesse il numero di identificazione personale lituano di almeno uno dei coniugi (in prosieguo: la «condizione in questione»).
58.
La condizione in questione non era formalmente prevista per i contratti matrimoniali conclusi in Lituania. Ciò è dovuto al fatto che, conformemente al diritto nazionale, tali contratti sono conclusi mediante atto notarile, il che implica che la verifica e, molto probabilmente, l’indicazione del numero di identificazione personale in detti contratti sono garantite dal notaio che è, inoltre, incaricato di procedere alla loro iscrizione nel registro dei contratti matrimoniali e di comunicare i dati necessari a tal fine. In tale contesto, esigere che detto numero sia indicato nei contratti matrimoniali conclusi all’estero ai fini della loro iscrizione nel registro dei contratti matrimoniali non sembra implicare,
prima facie
, una discriminazione nei confronti delle persone che concludono un contratto matrimoniale all’estero rispetto a quelle che lo concludono in Lituania.
59.
Tuttavia, il soddisfacimento di un requisito previsto dalla normativa di uno Stato membro relativo alla forma di un atto può risultare difficile qualora tale atto sia formato in un altro Stato membro e, dunque, sia disciplinato dalla legge di quest’altro Stato membro, che non lo prevede necessariamente. Può infatti risultare complicato, se non impossibile, per i singoli esigere da un’autorità di un altro Stato membro che faccia comparire in un atto pubblico, redatto conformemente alla normativa vigente in quest’altro Stato membro, elementi la cui inclusione non è prevista dalla normativa di quest’ultimo.
60.
Orbene, è questa l’ipotesi che ricorre nel caso di specie. Da un lato, il contratto matrimoniale di cui trattasi nel procedimento principale, nel quale i coniugi hanno optato per un regime di separazione dei beni, è stato concluso tramite una semplice dichiarazione registrata nell’atto di matrimonio. Tale contratto non riveste pertanto la forma di un atto notarile e, perciò, l’inclusione di un numero di identificazione personale dei coniugi non era possibile. Dall’altro lato, se è vero che il Centro dei registri poteva iscrivere il regime della separazione dei beni sulla base di un estratto dell’atto di matrimonio redatto in Italia, tale eventualità era subordinata al presupposto che fosse redatto un allegato all’atto di matrimonio, autenticato da un notaio o da un altro funzionario italiano competente e contenente il numero di identificazione personale. Orbene, la redazione di un simile allegato non era possibile secondo il diritto italiano.
61.
Di conseguenza, la condizione in questione, seppur corrispondente a una condizione prevista per i contratti matrimoniali conclusi in Lituania, poteva non essere soddisfacibile da parte delle persone che possiedono un numero di identificazione personale lituano e che hanno concluso un contratto matrimoniale in un altro Stato membro, indipendentemente dalla volontà e dagli adempimenti compiuti dai coniugi. Pertanto, pur prevedendo la possibilità, per le persone che possiedono un numero di identificazione personale lituano, di iscrivere un contratto matrimoniale concluso all’estero nel registro dei contratti matrimoniali, il legislatore lituano ha subordinato tale iscrizione a una condizione che poteva essere obiettivamente impossibile soddisfare e che poteva impedire alle persone che abbiano esercitato il proprio diritto di libera circolazione di registrare il loro contratto matrimoniale nel registro in questione.
62.
Atteso che la condizione in questione poteva costituire un ostacolo per l’iscrizione di un contratto matrimoniale concluso in un altro Stato membro nel registro lituano dei contratti matrimoniali da parte di un cittadino dell’Unione in possesso di un numero di identificazione personale lituano, il quale aveva diritto di iscrivere tale contratto secondo il diritto lituano, sono del parere che tale condizione costituisse una restrizione alla libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione garantita all’articolo 21, paragrafo 1, TFUE.
3.
Sulla giustificazione della restrizione alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione
63.
È pacifico che una restrizione alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione che, come nel procedimento principale, sia indipendente dalla cittadinanza delle persone interessate può essere giustificata se è basata su considerazioni oggettive di interesse generale e proporzionata all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale (
26
). Dalla giurisprudenza della Corte emerge che una misura è proporzionata quando è idonea a realizzare l’obiettivo perseguito, ma al contempo non va oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (
27
).
a)
Sull’individuazione di una considerazione oggettiva di interesse generale
64.
Riguardo alla giustificazione della condizione in questione, il governo lituano spiega che essa aveva lo scopo di garantire la corretta identificazione delle persone che hanno concluso un contratto matrimoniale nonché l’esattezza e la veridicità dei dati contenuti nel registro dei contratti matrimoniali, i quali fanno fede fintantoché non siano contestati in sede giudiziaria. Per quanto concerne i contratti matrimoniali conclusi in Lituania, tale obiettivo ha potuto essere raggiunto per il fatto che detti contratti sono redatti da un notaio, incaricato di comunicare, mediante un software specifico, i dati richiesti al registro dei contratti matrimoniali. Per contro, la fornitura dei dati relativi a un contratto matrimoniale concluso all’estero, che non fossero stati trasferiti nel sistema da un giudice o da un notaio lituani, era soggetta alla condizione in questione al fine di garantire il controllo sull’esattezza, sulla veridicità e sulla rilevanza di tali dati, dal momento che essi non potevano essere verificati né garantiti da un notaio o da un giudice.
65.
Non sono indifferente alla giustificazione addotta dal governo lituano. Infatti, a prescindere dalla funzione dei differenti registri pubblici esistenti a livello nazionale, il loro principale obiettivo è contribuire alla certezza del diritto. Per raggiungere tale obiettivo, è indispensabile che i dati registrati siano corretti.
66.
A mio avviso, l’obiettivo di garantire l’esattezza, la veridicità e la rilevanza dei dati contenuti in un registro pubblico e di contribuire a garantire la certezza del diritto è dunque idoneo a costituire un obiettivo di interesse generale che giustifica l’esistenza della condizione in questione.
b)
Sulla proporzionalità
67.
In tale situazione, occorre verificare se la condizione in parola fosse proporzionata all’obiettivo legittimamente perseguito.
1)
Sull’idoneità
68.
Sono del parere che la condizione in questione fosse idonea a realizzare l’obiettivo perseguito.
69.
A differenza dei contratti matrimoniali conclusi in Lituania, infatti, il numero di identificazione personale delle persone che avevano concluso un contratto matrimoniale all’estero non era comunicato al registro dei contratti matrimoniali dal notaio. Tale numero doveva essere registrato da un funzionario del Centro dei registri. L’inclusione di tale numero nei contratti matrimoniali conclusi all’estero permetteva di indicarlo anche nel registro.
70.
Inoltre, supponendo che i funzionari del Centro dei registri avessero diritto di accedere al registro anagrafico nazionale, il numero di identificazione personale permetteva loro di controllare anche l’esattezza e la veridicità di altri dati personali relativi al soggetto interessato e menzionati nel contratto matrimoniale, confrontando i dati contenuti in tale registro e quelli contenuti nel contratto matrimoniale.
71.
Ne deriva che l’indicazione del numero di identificazione personale era idonea a permettere al Centro dei registri di garantire l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nel registro dei contratti matrimoniali.
72.
Pertanto, l’idoneità della condizione in questione a realizzare l’obiettivo perseguito non sembra poter essere messa in discussione.
2)
Sulla necessità
73.
Lo stesso non vale per la necessità della condizione in questione.
74.
A prescindere dai vantaggi connessi all’uso dei numeri di identificazione personale, è infatti chiaro che un simile numero non è l’unico dato che permette di garantire la corretta identificazione della persona che intenda iscrivere il proprio contratto matrimoniale nel registro in questione. Dati quali il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, eventualmente integrati dal numero dei documenti utilizzati in occasione della conclusione del contratto matrimoniale, sono spesso sufficienti per escludere un rischio di confusione sulle persone. Pertanto, nel caso di specie, la condizione in questione non era necessaria per verificare che uno dei coniugi possedesse il numero di identificazione personale lituano e identificare correttamente tale persona.
75.
Inoltre, il legislatore lituano aveva la possibilità di prevedere la facoltà, in capo al depositante una domanda di iscrizione del proprio contratto matrimoniale, di indicare il suo numero di identificazione personale in un atto separato, come un modulo di iscrizione, accompagnato da una copia del suo documento di identità. Il confronto dei dati identificativi della persona interessata, che compaiono nel contratto matrimoniale e nella copia del documento di identità, sarebbe bastato per stabilire con certezza il numero di identificazione personale che doveva essere iscritto nel registro in questione. Nell’ipotesi in cui i funzionari del Centro dei registri potessero accedere al registro anagrafico nazionale, tale dato poteva essere verificato facilmente.
76.
Tali considerazioni sono avvalorate dalla trascrizione dell’atto di matrimonio della ricorrente nel procedimento principale nell’ufficio di stato civile lituano. Infatti, dalla decisione di rinvio risulta che tale trascrizione è stata effettuata sulla base dello stesso documento presentato a sostegno della domanda di iscrizione del contratto matrimoniale nel registro dei contratti matrimoniali. Se è vero che, secondo la normativa nazionale, l’indicazione di tale numero non era indispensabile per la trascrizione dell’atto di matrimonio nel registro dello stato civile, è difficile immaginare perché lo sarebbe ai fini dell’iscrizione del contratto matrimoniale nel registro dei contratti matrimoniali.
77.
L’elemento decisivo, a mio avviso, è la circostanza che l’applicazione della condizione in questione abbia limitato la facoltà delle persone che dispongono di un numero di identificazione personale lituano di iscrivere il proprio contratto matrimoniale nel registro dei contratti matrimoniali, mentre dal punto 67 del regolamento sul registro risulta che è stato previsto che le persone in possesso di tale numero avessero il diritto di far iscrivere il proprio contratto matrimoniale. Infatti, subordinare l’iscrizione di un contratto matrimoniale concluso all’estero nel registro dei contratti matrimoniali non già alla condizione che uno dei coniugi possieda un numero di identificazione personale lituano, bensì alla condizione che tale numero sia menzionato nel contratto ha avuto l’effetto non soltanto di limitare
ratione personae
l’ambito di applicazione della normativa in questione alle persone in possesso di tale numero, ma anche di imporre una condizione in ordine al contenuto dell’atto redatto da un’autorità straniera. Considerato che era obiettivamente impossibile assicurare che le autorità straniere tenessero conto di tale condizione, l’iscrizione di un contratto matrimoniale concluso all’estero nel registro in questione era dunque incerta e dipendeva dalla buona volontà di tali autorità o dai requisiti formali previsti dal diritto del luogo di conclusione del contratto.
78.
Poiché la condizione in questione ha avuto l’effetto di limitare l’accesso delle persone in possesso di un numero di identificazione personale lituano al registro dei contratti matrimoniali, si deve constatare che essa è andata oltre quanto era necessario per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito.
3)
Conclusione relativa alla proporzionalità
79.
Tenuto conto di quanto precede, sono del parere che, poiché una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede la condizione in questione, non era necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito e, di conseguenza, non era proporzionata, la restrizione alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione derivante dall’applicazione di tale condizione non era giustificata.
V.
Conclusione
80.
Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) nel modo seguente:
L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un contratto matrimoniale concluso in un altro Stato membro da un cittadino dell’Unione europea che abbia esercitato la propria libertà di circolare e di soggiornare in quest’altro Stato membro non può essere iscritto nel registro dei contratti matrimoniali tenuto nel primo Stato membro per il solo motivo che esso non contiene il numero di identificazione personale, attribuito dal registro anagrafico nazionale del primo Stato membro, di almeno una delle persone parti di tale contratto, nonostante il fatto che una di tali persone sia in possesso di detto numero.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(
2
) 2022 m. gruodžio 14 d. nutarimas Nr. 1263 «Dėl [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13d. nutarimo Nr. 1284 “Dėl Vedybų sutarčių registro reorganizavimo ir Vedybų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo” pakeitimo» (decreto n. 1263 del governo della Repubblica di Lituania del 14 dicembre 2022, «che modifica il decreto n. 1284 del governo della Repubblica di Lituania del 13 agosto 2002, “che approva il regolamento sul registro dei contratti matrimoniali”»).
(
3
) Alla luce di tutte le circostanze della causa, è assai probabile che la ricorrente nel procedimento principale sia una cittadina lituana. Tuttavia, il giudice del rinvio non l’ha espressamente indicato. Si è limitato a constatare che la ricorrente nel procedimento principale è una cittadina dell’Unione che ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione (punto 25 della domanda di pronuncia pregiudiziale). Dalla decisione di rinvio risulta nondimeno che la ricorrente nel procedimento principale dispone di un numero di identificazione personale attribuito dall’Anagrafe della popolazione della Repubblica di Lituania nonché di una carta d’identità sulla quale compare tale numero (il che permette di stabilire che si tratta di una carta d’identità lituana).
(
4
) In proposito, rilevo che l’iscrizione della divisione dei beni, ai sensi del punto 13.3 del regolamento sul registro (che sembra riguardare accordi o decisioni concernenti la divisione di beni entrati a far parte della comunione dei beni dei coniugi) sarebbe difficilmente concepibile nel caso di specie. Infatti, da un lato, i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni e tale scelta è stata effettuata al momento della conclusione del matrimonio. In tale situazione, beni acquistati dai coniugi non hanno potuto entrare in comunione ed essere poi oggetto di divisione dei beni. Dall’altro lato, nella domanda di pronuncia pregiudiziale non vi è alcuna menzione della conclusione di un contratto di divisione di beni o di un provvedimento giurisdizionale di divisione dei beni o di un bene concreto oggetto di un’eventuale divisione.
(
5
) Sentenza del 26 settembre 2024, Energotehnica (
C‑792/22
,
EU:C:2024:788
, punto
37
e giurisprudenza citata).
(
6
) Regolamento del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (
GU 2016, L 183, pag. 1
).
(
7
) È dunque possibile che l’articolo 3.103 del codice civile, il quale prevede l’iscrizione dei contratti matrimoniali nel registro dei contratti matrimoniali e precisa le conseguenze di tale iscrizione, trovi applicazione soltanto qualora il diritto lituano venga individuato quale legge applicabile al regime patrimoniale. Tuttavia, al momento della presentazione della domanda di iscrizione di un contratto matrimoniale nel registro dei contratti matrimoniali, l’applicabilità di tale disposizione del codice civile quale legge applicabile al regime patrimoniale non può essere esclusa a priori. Non sembra neppure possibile escludere che la condizione per l’iscrizione relativa al numero di identificazione personale lituano, di cui al punto 67 del regolamento sul registro, si applichi a qualsiasi contratto matrimoniale concluso all’estero di cui si chieda l’iscrizione, a prescindere dalla legge applicabile al regime patrimoniale.
(
8
) V., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2017, Freitag (
C‑541/15
,
EU:C:2017:432
, punto
33
e giurisprudenza citata).
(
9
) Sentenze del 20 settembre 2001, Grzelczyk (
C‑184/99
,
EU:C:2001:458
, punto
31
), e del 4 ottobre 2024, Mirin (
C‑4/23
,
EU:C:2024:845
, punto
51
e giurisprudenza citata).
(
10
) Sentenza del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayon Pancharevo (
C‑490/20
,
EU:C:2021:1008
, punto
42
e giurisprudenza citata).
(
11
) Sentenza del 22 febbraio 2024, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi [OSCURATO:PERSONA] de Date (
C‑491/21
,
EU:C:2024:143
, punto
41
e giurisprudenza citata).
(
12
) Sebbene la domanda di pronuncia pregiudiziale non lo precisi, suppongo che tale numero di identificazione personale, qualora le parti lo possiedano, sia menzionato anche nell’atto notarile redatto da un notaio lituano.
(
13
) V., in particolare, sentenze del 22 dicembre 2010, Sayn‑Wittgenstein (
C‑208/09
,
EU:C:2010:806
, dispositivo); del 12 maggio 2011, Runevič‑Vardyn e Wardyn (
C‑391/09
,
EU:C:2011:291
, dispositivo); del 2 giugno 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (
C‑438/14
,
EU:C:2016:401
, dispositivo), e dell’8 giugno 2017, Freitag (
C‑541/15
,
EU:C:2017:432
, dispositivo).
(
14
) Sentenza del 4 ottobre 2024, Mirin (
C‑4/23
,
EU:C:2024:845
, dispositivo).
(
15
) V., in particolare, sentenza dell’8 giugno 2017, Freitag (
C‑541/15
,
EU:C:2017:432
, punti da
36
a
39
e giurisprudenza citata).
(
16
) V., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, Mirin (
C‑4/23
,
EU:C:2024:845
, punti da
55
a
57
e giurisprudenza citata).
(
17
) V. paragrafo 42 delle presenti conclusioni.
(
18
) V., in proposito, in particolare, Consortium ASSER-UCL, «Étude sur les régimes matrimoniaux des couples mariés et sur le patrimoine des couples non mariés dans le droit international privé et le droit interne des États membres de l’Union européenne», pagg. 22 e 23. Tale studio del 2003, svolto su richiesta della Commissione, offre una panoramica su diritti nazionali nell’Unione europea di quindici Stati membri. V., altresì, le informazioni sul sito Internet del Consiglio dei Notariati dell’Unione europea «Couples in Europe. The law for couples in 22 EU countries», https://www.coupleseurope.eu/it/ (in prosieguo: il «sito Internet “Couples in Europe”»).
(
19
) Secondo le informazioni disponibili sul sito Internet «Couples in Europe», tali registri non esistono, in particolare, in Austria, Francia, Polonia e Slovacchia.
(
20
) Secondo le informazioni disponibili sul sito Internet «Couples in Europe», sembra che l’iscrizione nel registro speciale nazionale di un contratto matrimoniale concluso all’estero sia possibile, in particolare, in Germania, Estonia, Lettonia e nei [OSCURATO:PERSONA].
(
21
) Secondo le informazioni disponibili sul sito Internet «Couples in Europe», l’iscrizione nel registro speciale nazionale di un contratto matrimoniale concluso all’estero non sembra possibile, in particolare, nella Repubblica ceca, in Ungheria e a Malta.
(
22
) V., in particolare, sentenze dell’11 luglio 2002, D’Hoop (
C‑224/98
,
EU:C:2002:432
, punto
31
); del 24 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑220/12
,
EU:C:2013:683
, punto
22
), e del 26 maggio 2016, Kohll e Kohll‑Schlesser (
C‑300/15
,
EU:C:2016:361
, punto
42
).
(
23
) V. sentenze del 29 aprile 2004, Pusa (
C‑224/02
,
EU:C:2004:273
, punto
19
); del 26 ottobre 2006, Tas-Hagen e Tas (
C‑192/05
,
EU:C:2006:676
, punto
30
); del 22 maggio 2008, Nerkowska (
C‑499/06
,
EU:C:2008:300
, punto
32
), nonché del 14 ottobre 2010, van Delft e a. (
C‑345/09
,
EU:C:2010:610
, punto
97
).
(
24
) V. paragrafo 48 delle presenti conclusioni.
(
25
) Mi preme sottolineare che non mi pronuncio sulla questione se sussista, in capo a uno Stato membro, l’obbligo generale di registrare i contratti matrimoniali conclusi in un altro Stato membro né, pertanto, su quella se il diritto lituano debba prevedere la possibilità, per le persone che non possiedono un numero di identificazione personale lituano, di iscrivere un contratto matrimoniale concluso all’estero nel registro dei contratti matrimoniali. Per quanto attiene alla presente causa, tali questioni sono ipotetiche, dato che il diritto lituano prevede la possibilità di iscrivere i contratti matrimoniali conclusi all’estero nel registro dei contratti matrimoniali e che la ricorrente nel procedimento principale possiede un numero di identificazione personale lituano.
(
26
) Sentenza del 5 giugno 2018, Coman e a. (
C‑673/16
,
EU:C:2018:385
, punto
41
e giurisprudenza citata).
(
27
) Sentenze del 18 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑406/04
,
EU:C:2006:491
, punto
42
); del 26 ottobre 2006, Tas-Hagen e Tas (
C‑192/05
,
EU:C:2006:676
, punto
35
), nonché del 5 giugno 2018, Coman e a. (
C‑673/16
,
EU:C:2018:385
, punto
41
).