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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 27993/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29305/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (MRRBLD59H20G2730) - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - con troricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 1109/2017 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08.04.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione di terzo proposta dall'odierna ricorrente, signora [OSCURATO:PERSONA], tanto ai sensi del primo comma quanto ai sensi del secondo comma dell'articolo 404 c.p.c., avverso due sentenze della Corte d'appello di Messina (la n. 616/2008, non definitiva, e la n. 367/2010, definitiva) che avevano condannato il di lei marito, [OSCURATO:PERSONA], al rilascio di due immobili in Filicudi (un' abitazione ed un magazzino, accatastati come mappali 564 e 565 del foglio 18 del comune di Lipari-Filicudi) rispettivamente in favore dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente sosteneva di essere comproprietaria pretermessa dei suddetti immobili, in quanto coniuge in comunione dei beni al momento in cui essi vennero acquistati dal marito, con atto dell'8 Febbraio 1993; deduceva altresì che l'accoglimento della domanda proposta dagli originari attori contro il sig. [OSCURATO:PERSONA] era basata su un documento falso (una scrittura privata datata 11 marzo 1971); affermava di avere comunque acquistato per usucapione la proprietà sugli immobili de quibus.

La Corte d'appello - nel contraddittorio dei coniugi Rando/Russo, nonché di [OSCURATO:PERSONA], intervenuto in causa - ha rigettato l'opposizione argomentando che «sulla questione sono state emesse ben tre sentenze ormai definitive, ovvero: la sentenza del Pretore di Lipari n. 77 del 1998, inerente il giudizio numero 5020/93; la sentenza della Corte di appello di Messina n. 125/2000 del 17/07/2000 con la quale è stata confermata la decisione di primo grado; nonché la sentenza della Corte di Cassazione n. 18209/04 con la quale è stato rigettato il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina».

La corte messinese ha rilevato, inoltre, la tardività dell'opposizione «in quanto non v'è prova certa del periodo in cui l'opponente sarebbe venuta a conoscenza» (pag. 7 righi 1- 2 della sentenza).

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Messina hanno proposto ricorso, con cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Al ricorso hanno resistito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo altresì ricorso incidentale sul capo della sentenza che ha compensato le spese del giudizio di opposizione di terzo.

La causa è stata chiamata all'adunanza camerale dell'8 aprile 2022 per la quale parte ricorrente ha depositato una memoria.

Col primo motivo di ricorso, riferito all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c.

I ricorrenti deducono che la corte d'appello avrebbe erroneamente riconosciuto efficacia conformativa alla sentenza n. 125/2000 del medesimo ufficio poiché, da un lato, quest'ultima aveva avuto ad oggetto beni immobili diversi da quelli per cui oggi è causa e, d'altro lato, l'opponente Cappadonna non era stata parte di quel giudizio.

Col secondo motivo di ricorso, riferito all'art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., si denuncia la violazione dell'art. 404 co. 1 c.p.c. per avere la Corte d'appello dichiarato tardiva l'opposizione di terzo ordinaria.Col terzo motivo di ricorso, riferito all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. per non avere la Corte d'appello rimesso la causa al giudice di primo grado, pur avendo ritenuto che «proceduralmente ammissibile» l'opposizione (pag. 6 della sentenza impugnata).

Col quarto motivo di ricorso, riferito all'art. 360 co. 1 n. 5, si denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per avere la corte d'appello omesso di esaminare la deduzione dell'opponente circa la falsità del documento dell'Il marzo 1971.

Col quinto motivo di ricorso riferito all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., i ricorrenti si lamentano del fatto che la Corte d'appello abbia compensato le spese di lite, ad onta della fondatezza delle loro ragioni.

Il primo motivo è fondato sotto entrambi i profili in cui si articola.

Sotto il profilo oggettivo, infatti, la sentenza della Corte di appello di Messina n. 125/2000, confermativa della sentenza del Pretore di Lipari n. 77 del 1998 e passata in giudicato, è relativa ai «terreni costituiti dalle particelle 566-747 del foglio 18 di Lipari-Filicudi» (pag. 5, terzo capoverso, della sentenza), mentre gli immobili di cui si discute in questo giudizio sono accatastati come mappali 564 e

565. Non vi è, quindi, identità tra l'oggetto della suddetta sentenza n. 125/2000 e l'oggetto del presente giudizio.

Sotto il profilo soggettivo, va rilevato che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non era parte del giudizio definito in secondo grado con la sentenza n. 125/2000, cosicché quest'ultima non le era in ogni caso opponibile, essendo ella terzo (e non avente causa del marito).

Il primo motivo di ricorso va quindi accolto.

Parimenti fondato è il secondo motivo di ricorso.

La già citata affermazione della Corte territoriale secondo cui «non v'è prova certa del periodo in cui l'opponente sarebbe venuta a conoscenza» (pag. 7 righi 1-2 della sentenza), oltre ad essere incomprensibile (non specificandosi, nel testo della sentenza, di che cosa l'opponente sarebbe venuta a conoscenza in un periodo di cui difetterebbe la prova) è, comunque, certamente erronea con riferimento alla opposizione ex 404, 1° comma, c.p.c., giacché l'esercizio dell'opposizione di terzo ordinaria, «non trova altro limite che l'estinzione del diritto del terzo pregiudicato dalla sentenza pronunciata tra altre persone» (così Cass. 466/14).

Gli altri tre motivi del ricorso principale restano assorbiti, così come resta assorbito il ricorso incidentale, dovendo le spese del giudizio di opposizione di terzo essere nuovamente regolate all'esito del giudizio di rinvio.

In definitiva il ricorso principale va accolto con riferimento ai primi due motivi - assorbiti gli altri ed assorbito il ricorso incidentale - e la sentenza gravata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in altra composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza gravata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Messina, in altra composizione, anche per le sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29305/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (MRRBLD59H20G2730) - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - con troricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 1109/2017 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08.04.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione di terzo proposta dall'odierna ricorrente, signora [OSCURATO:PERSONA], tanto ai sensi del primo comma quanto ai sensi del secondo comma dell'articolo 404 c.p.c., avverso due sentenze della Corte d'appello di Messina (la n. 616/2008, non definitiva, e la n. 367/2010, definitiva) che avevano condannato il di lei marito, [OSCURATO:PERSONA], al rilascio di due immobili in Filicudi (un' abitazione ed un magazzino, accatastati come mappali 564 e 565 del foglio 18 del comune di Lipari-Filicudi) rispettivamente in favore dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente sosteneva di essere comproprietaria pretermessa dei suddetti immobili, in quanto coniuge in comunione dei beni al momento in cui essi vennero acquistati dal marito, con atto dell'8 Febbraio 1993; deduceva altresì che l'accoglimento della domanda proposta dagli originari attori contro il sig. [OSCURATO:PERSONA] era basata su un documento falso (una scrittura privata datata 11 marzo 1971); affermava di avere comunque acquistato per usucapione la proprietà sugli immobili de quibus. La Corte d'appello - nel contraddittorio dei coniugi Rando/Russo, nonché di [OSCURATO:PERSONA], intervenuto in causa - ha rigettato l'opposizione argomentando che «sulla questione sono state emesse ben tre sentenze ormai definitive, ovvero: la sentenza del Pretore di Lipari n. 77 del 1998, inerente il giudizio numero 5020/93; la sentenza della Corte di appello di Messina n. 125/2000 del 17/07/2000 con la quale è stata confermata la decisione di primo grado; nonché la sentenza della Corte di Cassazione n. 18209/04 con la quale è stato rigettato il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina». La corte messinese ha rilevato, inoltre, la tardività dell'opposizione «in quanto non v'è prova certa del periodo in cui l'opponente sarebbe venuta a conoscenza» (pag. 7 righi 1- 2 della sentenza). Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Messina hanno proposto ricorso, con cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Al ricorso hanno resistito [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo altresì ricorso incidentale sul capo della sentenza che ha compensato le spese del giudizio di opposizione di terzo. La causa è stata chiamata all'adunanza camerale dell'8 aprile 2022 per la quale parte ricorrente ha depositato una memoria. Col primo motivo di ricorso, riferito all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c. I ricorrenti deducono che la corte d'appello avrebbe erroneamente riconosciuto efficacia conformativa alla sentenza n. 125/2000 del medesimo ufficio poiché, da un lato, quest'ultima aveva avuto ad oggetto beni immobili diversi da quelli per cui oggi è causa e, d'altro lato, l'opponente Cappadonna non era stata parte di quel giudizio. Col secondo motivo di ricorso, riferito all'art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., si denuncia la violazione dell'art. 404 co. 1 c.p.c. per avere la Corte d'appello dichiarato tardiva l'opposizione di terzo ordinaria.Col terzo motivo di ricorso, riferito all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. per non avere la Corte d'appello rimesso la causa al giudice di primo grado, pur avendo ritenuto che «proceduralmente ammissibile» l'opposizione (pag. 6 della sentenza impugnata). Col quarto motivo di ricorso, riferito all'art. 360 co. 1 n. 5, si denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per avere la corte d'appello omesso di esaminare la deduzione dell'opponente circa la falsità del documento dell'Il marzo 1971. Col quinto motivo di ricorso riferito all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., i ricorrenti si lamentano del fatto che la Corte d'appello abbia compensato le spese di lite, ad onta della fondatezza delle loro ragioni. Il primo motivo è fondato sotto entrambi i profili in cui si articola. Sotto il profilo oggettivo, infatti, la sentenza della Corte di appello di Messina n. 125/2000, confermativa della sentenza del Pretore di Lipari n. 77 del 1998 e passata in giudicato, è relativa ai «terreni costituiti dalle particelle 566-747 del foglio 18 di Lipari-Filicudi» (pag. 5, terzo capoverso, della sentenza), mentre gli immobili di cui si discute in questo giudizio sono accatastati come mappali 564 e 565. Non vi è, quindi, identità tra l'oggetto della suddetta sentenza n. 125/2000 e l'oggetto del presente giudizio. Sotto il profilo soggettivo, va rilevato che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non era parte del giudizio definito in secondo grado con la sentenza n. 125/2000, cosicché quest'ultima non le era in ogni caso opponibile, essendo ella terzo (e non avente causa del marito). Il primo motivo di ricorso va quindi accolto. Parimenti fondato è il secondo motivo di ricorso. La già citata affermazione della Corte territoriale secondo cui «non v'è prova certa del periodo in cui l'opponente sarebbe venuta a conoscenza» (pag. 7 righi 1-2 della sentenza), oltre ad essere incomprensibile (non specificandosi, nel testo della sentenza, di che cosa l'opponente sarebbe venuta a conoscenza in un periodo di cui difetterebbe la prova) è, comunque, certamente erronea con riferimento alla opposizione ex 404, 1° comma, c.p.c., giacché l'esercizio dell'opposizione di terzo ordinaria, «non trova altro limite che l'estinzione del diritto del terzo pregiudicato dalla sentenza pronunciata tra altre persone» (così Cass. 466/14). Gli altri tre motivi del ricorso principale restano assorbiti, così come resta assorbito il ricorso incidentale, dovendo le spese del giudizio di opposizione di terzo essere nuovamente regolate all'esito del giudizio di rinvio. In definitiva il ricorso principale va accolto con riferimento ai primi due motivi - assorbiti gli altri ed assorbito il ricorso incidentale - e la sentenza gravata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in altra composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza gravata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Messina, in altra composizione, anche per le sp
Sentenza Cassazione n. 27993/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris