CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 31559/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.816/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dellaPROVINCIA di TORINO, MINISTERO dell'INTERNO -intimati - avverso il decreto del Tribunale di Torino n. 626/2021 depositat o i l 21/01/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] era destinatario di un decreto di respingimento adottato dal [OSCURATO:PERSONA] di Messina in data 13 novembre 2020, eseguito con trattenimento presso il C.P.R. di Torino. In seguito alla formalizzazione di domanda di protezione internazionale e all’adozione di un decreto di trattenimento da parte della Questura di Torino ex art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015, il Tribunale di Torino, in data 24 novembre 2020, convalidava il nuovo trattenimento del migrante. Il medesimo tribunale, a seguito della richiesta di proroga presentata dalla Questura, riteneva – fra l’altro e per quanto di interesse - destituita di fondamento l’eccezione di manifesta illegittimità dei provvedimenti di respingimento e di trattenimento a causa della illegittimità della misura della quarantena assunta dall’autorità amministrativa, in quanto tale misura precauzionale era stata adottata in un contesto di emergenza epidemiologica, a garanzia degli stessi immigrati che illegalmente avevano fatto ingresso sul territorio nazionale. Reputava, altresì, infondata l’eccezione di tardività del respingimento, in quanto in sededi esame della richiesta di proroga occorreva avere riguardo soltanto alla regolarità formale del provvedimento di trattenimento, mentre l'atto presupposto poteva essere esaminato solo nella sua obiettiva esistenza e legittimità formale. Aggiungeva che in questa prospettiva assumeva rilievo il solo dato temporale dell’effettiva formalizzazione della domanda di protezione internazionale avanti alla Questura ai sensi dell’art. 26 d. lgs. 25/2008 e la ricezione della stessa. Prorogava, pertanto, il periodo di trattenimento, in assenza di motivi ostativi. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto che ha disposto la proroga del trattenimento, adottato in data 21 gennaio 2021, articolando due motivi di censura. [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Torino e il Ministero dell’Interno non hanno svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 3. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod.p roc . c iv ., la violazione dell’art. 10, comma 4, d . l gs. 286/1998, in quanto il tribunale, pur a fronte della manifesta illegittimità dei presupposti decreti di respingimento e di trattenimento adottati dal [OSCURATO:PERSONA] di Messina il 13 novembre 2020, ha – in tesi - indebitamente limitato l’ambito del proprio sindacato sul provvedimento di respingimento presupposto e non ha considerato che un similedecreto non poteva essere ad ottato in caso di manifestazione della volontà di presentazione della domanda di protezione internazionale. 4. Il motivo non è fondato. 4.1 In linea generale, il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente al momento dell’espulsione costituisce una misura di privazione della libertà̀ personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass. 1322/2021, Cass.27939/2019). Pertanto, il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida o di proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione - alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d. lgs. 286/1998, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia “regolare”) – involge incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, anche la «manifesta illegittimità̀» del provvedimento espulsivo (si vedano in questo senso, ex multis, Cass. 18128/2022, Cass. 7829/2019, Cass. 5750/2017, Cass. 24415/2015). L’applicazione di questo principio al nuovo trattenimento dispostodal questore ex art. 6, commi 3 e 5, d. lgs. 142/2015, a seguito della presentazione di domanda di protezione internazionale, impone al giudice della convalida o della proroga di verificare la «manifesta illegittimità̀» del provvedimento di respingimento che costitui sce il fondamento della regolarità dell’intera procedura. Nel caso di specie la difesa del ricorrente aveva sollevato una pluralità di contestazioni in merito all’illegittimità di tale provvedimento. Il tribunale investito della richiesta di proroga, quindi, era tenuto a esaminare la fondatezza di simili contestazioni, seppur ex actis, al fine di escludere la «manifesta illegittimità̀» del provvedimento di respingimento che costituiva l’imprescindibile presupposto del duplice trattenimento disposto nei confronti del migrante. Il giudice di merito, lì dove ha sostenuto che in sede di valutazione della richiesta di proroga occorreva “aver riguardo alla regolarità formale del provvedimento di trattenimento mentre l'atto presupposto [poteva] essere esaminato solo nella sua obiettiva esistenza e legittimità formale”, ha compiuto un’affermazione contrastante con i principi appena richiamati, che deve essere corretta ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ.. 4.2 Il mezzo in esame assume che il decreto di respingimento fosse manifestamente illegittimo perché era stato adottato dal [OSCURATO:PERSONA] di Messina in violazione dell’art. 10, comma 4, d. lgs. 286/1998, a fronte della precedente manifestazione della volontà del migrante di chiedere la protezione internazionale in Italia. Una simile tesi risulta destituita di fondamento sulla base della prospettazione dei fatti compiuta dallo stesso ricorrente, il quale ha riconosciuto che il decreto di respingimento era stato adottato dal [OSCURATO:PERSONA] il 13 novembre 2020 e che la richiesta di protezione internazionale era stata avanzata una prima volta, in data 10 novembre 2020, in occasione di un colloquio con il personale della [OSCURATO:PERSONA] italiana e una seconda volta nel corso dell’udienza di convalida del trattenimento, tenutasi il 14 novembre 2020. Ora, la prima manifestazione della volontà di domandare la protezione internazionale non assumeva alcun rilievo ostativo al decreto di respingimento, essendo stata presentata non all’autorità prevista dall’art. 26 d. lgs. 25/2008 o ad una diversa autorità statuale tenuta alla sua trasmissione alle autorità competenti (v. Cass.20070/2023), ma a un ente non coinvolto nelle procedure di asilo. La seconda manifestazione di volontà, invece, risaliva al giorno successivo all’emissione del decreto di respingimento e, parimenti, non poteva influire sulla legittimità di un provvedimento già adottato. 5. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 13 e 14, d. lgs. 286/1998, 13 Cost. e 5 CEDU, perché il giudice di merito doveva ravvisare la manifesta illegittimità, per tardività, dei presupposti decreti di respingimento e di trattenimento presso il C.P.R. di Torino e della convalida giudiziaria del trattenimento. Il ricorrente, infatti, aveva rappresentato di essere stato illegittimamente ristretto, di fatto, a bordo della nave GNV Allegra dal 1° al 13 novembre 2020. Questa quarantena precauzionale aveva comportato –in tesi di parte ricorrente - una misura limitativa della libertà individuale che si poneva in contrasto con l’art. 13 Cost., avendo compresso il diritto del migrante alla libera circolazione. Vi sarebbe stata, peraltro, una violazione sia della necessaria riserva di legge per provvedimenti limitativi di questa natura, dato che un decreto-legge aveva affidato a una fonte amministrativa l’individuazione dei soggetti destinatari della misura restrittiva, sia della riserva di giurisdizione, non essendo stata la quarantena precauzionale soggetta ad alcuna forma di convalida giudiziaria, sia delle necessità di adottare un provvedimento individuale da parte dell’autorità sanitaria. Il Tribunale di Torino, in occasione dell’udienza di proroga del trattenimento, doveva perciò –a dire del ricorrente - rilevare i profili di manifesta illegittimità del presupposto decreto di respingimento, tenendo conto di tali circostanze, e negare la proroga richiesta. 6. Il motivo non è fondato. Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che l'art. 1, lett. d), d.l. 19/2020 - che ha imposto l'adozione per tutti i cittadini provenienti da aree ubicate al di fuori del territorio nazionale di una quarantena precauzionale - non ha introdotto una misura limitativa della libertà personale, riducendo esclusivamente la libertà di circolazione sul territorio dello Stato, libertà, che, a norma dell'art.16 Cost., può essere limitata per motivi di sanità o di sicurezza, come affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 2022; pertanto, nel caso in cui la quarantena precauzionale sia stata disposta per un cittadino extracomunitario privo del titolo di soggiorno che sia sbarcato sulle coste italiane e trasferito a bordo di una nave in condizioni di isolamento per quattordici giorni, successivamente soggetto a respingimento ed a trattenimento, tale periodo di isolamento non può essere computato quale periodo di trattenimento ai sensi degli artt. 13 e 14 d. lgs. 286/1998 (Cass.21612/2022). Risultano, così, infondate le censure con le quali il ricorrente lamenta che, a seguito della quarantena c.d. precauzionale, sarebbe già stato sottoposto a una misura limitativa della sua libertà personale, con conseguente tardività dei provvedimenti di respingimento e trattenimento. 7. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. Non è dovuto il raddoppio del