CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 1970
Cassazione n. 47891/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/06/1970 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1974 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del 12 novembre 2021, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 13 ottobre 2020, con la quale gli imputati erano stati condannati, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10 -quater del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in concorso tra loro, quali amministratori di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non provvedevano al versamento delle somme dovute per il pagamento di ritenute e contributi previdenziali per l'anno 2015, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, crediti IRES 2010 inesistenti per un importo di € 311.370,32; che, avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, con un unico atto, ricorsi per cassazione, lamentando: 1) violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla genuinità, attendibilità, credibilità e autonomia della chiamata in reità, nonché sull'esistenza di riscontri ad essa, in quanto la Corte di appello ha considerato attendibili e corroborate da riscontri ab esterno le dichiarazioni del teste Maghini; 2) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancanza degli atti da cui ricavare la prova della indebita compensazione per un importo pari ad C 311.370,32, in quanto l'unico impiego di crediti inesistenti di cui si avrebbe prova è quello del 13 marzo 2015 per un importo pari ad € 109.854,93. Considerato che il ricorso è inammissibile; che, infatti, il primo motivo di doglianza è formulato in modo non specifico, ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; che, in particolare, i ricorrenti richiamano la necessità di una verifica dell'attendibilità delle fonti che la Corte territoriale ha effettuato e adeguatamente argomentato, con motivazione non sottoposta a critica dagli stessi ricorrenti, i quali non contestano il complessivo quadro probatorio, che conferma le dichiarazioni di Maghini (pagg. 7-9 della sentenza); che, con riferimento al secondo motivo, va osservato come i ricorrenti abbiano reiterato le medesime questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata, che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione (pag. 9 della sentenza); che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2022 Il Consigliere estensor