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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13119/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/10/2025 della Corte d'appello di Salernoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto e considerato in diritto1.

Con ordinanza del 10 ottobre 2025 la Corte d’appello di Salerno, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione delladisciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emessenei suoi confronti:1. sentenza del 12 novembre 2018 della Corte d’appello di Napoli, per reati di cui all’art.624-bis cod. pen. commessi il 14 giugno 2017;2. sentenza del 14 aprile 2023 della Corte d’appello di Salerno, per reato di cui all’art.624-bis cod. pen. commesso tra il 23 ed il 24 febbraio 2017.In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vifossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati,evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a distanza di tempo e luogol’uno dall’altro.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge per essere stata respinta l’istanzanonostante che la programmazione unitaria dei reati fosse desumibile dal fatto che si trattadella stessa tipologia di reato, commessi in concorso con lo stesso complice.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione per essere stata respinta l’istanzanonostante che della programmazione unitaria dei reati ricorressero degli indici nonconsiderati dal giudice dell’esecuzione.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper l’accoglimento del ricorso.4.

Il ricorso è fondato.La norma di cui è stata chiesta applicazione al giudice dell’esecuzione è l’art. 671,comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., che dispone che “nel caso di più sentenze odecreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, ilcondannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzionel'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che lastessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione”.I presupposti sostanziali per l’applicazione di ciò che l’art. 671, comma 1, definisce“disciplina del reato continuato” si rinvengono nell’art. 81, comma 2, cod. pen., che laammette per “chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso,commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni dilegge”.La norma non detta una definizione di “medesimo disegno criminoso”, e, per riempire dicontenuto la previsione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che alla individuazione del“medesimo disegno criminoso” si debba arrivare attraverso criteri indicatori, qualil'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (cfr.Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01: Il riconoscimento dellacontinuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processodi cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, qualil'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e delfatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea)Nell’ordinanza impugnata il giudice dell’esecuzione ha valorizzato, in senso contrarioalla possibilità di individuare nei reati oggetto dell’istanza un unico disegno criminoso, lacircostanza che si tratti “di due condotte poste in essere in due città diverse all'interno diabitazioni e di uno studio professionale”.Si tratta di motivazione nel complesso illogica, perché pretermette, senza una adeguatamotivazione in senso contrario, la identità dei titoli di reato oggetto dell’istanza, il lassotemporale non particolarmente ampio in cui sono stati commessi, e la circostanza che tra icorrei vi fosse anche un soggetto in comune, ovvero due degli indici della ricorrenza diun'unica volizione criminale che avrebbero dovuto essere valutati e che l'ordinanzapretermette del tutto, restituendo una motivazione che, quindi, nel complesso è illogica.Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono staterivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.5.

Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, atteso che Cortecostituzionale 3 luglio 2013, n. 183, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34,comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono chenon possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciatoo concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazionein sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/10/2025 della Corte d'appello di Salernoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto e considerato in diritto1. Con ordinanza del 10 ottobre 2025 la Corte d’appello di Salerno, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione delladisciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emessenei suoi confronti:1. sentenza del 12 novembre 2018 della Corte d’appello di Napoli, per reati di cui all’art.624-bis cod. pen. commessi il 14 giugno 2017;2. sentenza del 14 aprile 2023 della Corte d’appello di Salerno, per reato di cui all’art.624-bis cod. pen. commesso tra il 23 ed il 24 febbraio 2017.In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vifossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati,evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a distanza di tempo e luogol’uno dall’altro.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce violazione di legge per essere stata respinta l’istanzanonostante che la programmazione unitaria dei reati fosse desumibile dal fatto che si trattadella stessa tipologia di reato, commessi in concorso con lo stesso complice.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione per essere stata respinta l’istanzanonostante che della programmazione unitaria dei reati ricorressero degli indici nonconsiderati dal giudice dell’esecuzione.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusoper l’accoglimento del ricorso.4. Il ricorso è fondato.La norma di cui è stata chiesta applicazione al giudice dell’esecuzione è l’art. 671,comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., che dispone che “nel caso di più sentenze odecreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, ilcondannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzionel'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che lastessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione”.I presupposti sostanziali per l’applicazione di ciò che l’art. 671, comma 1, definisce“disciplina del reato continuato” si rinvengono nell’art. 81, comma 2, cod. pen., che laammette per “chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso,commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni dilegge”.La norma non detta una definizione di “medesimo disegno criminoso”, e, per riempire dicontenuto la previsione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che alla individuazione del“medesimo disegno criminoso” si debba arrivare attraverso criteri indicatori, qualil'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (cfr.Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01: Il riconoscimento dellacontinuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processodi cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, qualil'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e delfatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea)Nell’ordinanza impugnata il giudice dell’esecuzione ha valorizzato, in senso contrarioalla possibilità di individuare nei reati oggetto dell’istanza un unico disegno criminoso, lacircostanza che si tratti “di due condotte poste in essere in due città diverse all'interno diabitazioni e di uno studio professionale”.Si tratta di motivazione nel complesso illogica, perché pretermette, senza una adeguatamotivazione in senso contrario, la identità dei titoli di reato oggetto dell’istanza, il lassotemporale non particolarmente ampio in cui sono stati commessi, e la circostanza che tra icorrei vi fosse anche un soggetto in comune, ovvero due degli indici della ricorrenza diun'unica volizione criminale che avrebbero dovuto essere valutati e che l'ordinanzapretermette del tutto, restituendo una motivazione che, quindi, nel complesso è illogica.Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono staterivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.5. Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, atteso che Cortecostituzionale 3 luglio 2013, n. 183, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34,comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono chenon possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciatoo concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazionein sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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