CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25672/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI1 v iso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45208/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha concordato la pena in appello per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, Rilevato che il fascicolo va definito de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., trattandosi di ricorso avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., Rilevato che l'imputato con un unico motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla confisca del denaro sequestrato, Rilevato che l'imputato ha concordato la pena in appello previa rinuncia a tutti i motivi di ricorso, tra cui quello specifico sulla restituzione del denaro oggetto di confisca, Rilevato che, in tema di "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ad es. Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); Rilevato che la confisca non attiene alla pena e quindi comunque non è configurabile un'ipotesi di illegalità della pena concordata (Cass., Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504- 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,